Ordinanza n. 107 del 1979
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ORDINANZA N. 107

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 15 luglio 1966, n. 604, in relazione agli artt. 9 e 12 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, modif. dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (limite di età pensionabile per le lavoratrici), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1976 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Pestagalli Giuliana e S.p.a. Mondadori Editore, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 25 maggio 1977;

2) ordinanza emessa il 25 giugno 1977 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Gandolfo Piera e RAI, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 4 gennaio 1978;

3) ordinanza emessa il 3 ottobre 1977 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Bertazzoni Piera e Montedison S.p.a., iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 19 maggio 1978;

4) ordinanza emessa il 16 novembre 1977 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Tragella Maria e Soc. Italiana Telecomunicazioni Siemens, iscritta al n. 168 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 14 giugno 1978;

5) ordinanza emessa il 6 febbraio 1978 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Mantovani Cesarina e S.p.a. Breda Siderurgica, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 215 del 2 agosto 1978;

6) ordinanza emessa il 2 dicembre 1977 dal pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Muratori Tina e Cooperativa Liguria, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 del 16 agosto 1978;

7) ordinanza emessa il 21 febbraio 1978 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Storchi Licinia e S.p.a. La Rinascente, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 264 del 20 settembre 1978.

Visto l'atto di costituzione della Soc. Italiana Telecomunicazioni Siemens nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che vengono all'esame della Corte sette incidenti di costituzionalità.

Con ricorso, depositato il 6 settembre 1976, Pestagalli Giuliana chiese al pretore di Milano dichiararsi la illegittimità del licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro S.p.a. Mondadori Editore per raggiunto limite di età pensionabile, e disporsi la sua reintegrazione, a sensi dell'art. 18 legge 300 del 1970, nel posto di lavoro, denunziando la incostituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966 in relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939, così come modificato dall'art. 2 legge 218/ 1952, nella parte in cui assicura alle lavoratrici la stabilità del posto di lavoro sino al 55 anno, in riferimento agli articoli 3, 10, comma primo, 36, comma primo, e 37, comma primo, della Costituzione. Si costituì la resistente chiedendo respingersi la domanda e rimettendosi alla giustizia del pretore in punto alla prospettata questione di costituzionalità.

1. - Con ordinanza 17 dicembre 1976, resa a seguito della udienza di trattazione del merito, regolarmente notificata e comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1977 (n. 155 r.o. 1977), l'adito giudice ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità della impugnata norma di diritto in riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, commi primo e secondo, 37, comma primo, 38, comma secondo, soffermandosi, nella motivazione, in particolar modo su ciò che 1) la "essenziale funzione familiare" della donna non può essere assicurata a discapito del diritto al lavoro (il che avverrebbe con l'anticipata età pensionale), 2) né le esigenze occupazionali possono essere soddisfatte a discarico delle donne, 3) per contro la presenza, sul mercato del lavoro, di una categoria di lavoratori, che non sono adeguatamente soddisfatti nella capacità lavorativa, alimenta il riprovevole fenomeno della sottoccupazione e addossa alla collettività - tramite il pensionamento anticipato - il costo del lavoro. Il contrasto, infine, delle norme riportate con l'art. 38, comma primo, deriva, sempre a giudizio del pretore, dalla quantificazione del trattamento di quiescenza in relazione alla minore anzianità lavorativa raggiunta dalla donna.

Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con l'atto 28 maggio 1977, in cui, a sostegno della conclusione d'infondatezza della questione di costituzionalità, richiama sentenze di questa Corte ponendo in evidenza che gli asili nido non possono ovviare alla minore resistenza fisica delle lavoratrici non più giovani e che, se le donne godessero di stabilità sino al 60 anno, si attuerebbe una ingiusta disparità di trattamento a carico degli uomini, provocata dal contemporaneo godimento, da parte delle donne tra i 55 e i 60 anni, del posto di lavoro e della pensione.

Conclusioni ribadite all'udienza pubblica del 27 giugno 1979, nel corso della quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione.

2. - Con ricorso ex artt. 414 e 700 c.p.c., depositato il 12 maggio 1977, in base al quale il designato pretore di Milano fissò l'udienza del 3 giugno 1977 per l'assunzione, ai sensi dell'art. 702 c.p.c., di sommarie informazioni, e l'udienza del 13 luglio 1977 per la trattazione del merito, Gandolfo Piera chiese dichiararsi illegittima la clausola dell'accordo aziendale, in virtù della quale la datrice di lavoro RAI Televisione Italiana l'aveva licenziata per raggiungimento dell'età pensionabile, denunciando la illegittimità costituzionale delle norme che la giustificavano.

A seguito della udienza di assunzione di sommarie informazioni, alla quale comparve anche la resistente depositando memoria in cui chiedeva il rigetto della domanda, il pretore, con ordinanza 25 giugno 1977, depositata in cancelleria il successivo 29, ritualmente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 4 gennaio 1978 (n. 503 r.o. 1977), l'adito pretore ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 11 legge 604/ 1966 in relazione all'art. 9 r.d.l. 636/1939 per violazione degli artt. 3, comma primo, e 37, comma secondo, Cost., e ciò perché la declaratoria d'illegittimità di queste norme, a giustificazione della quale il giudice a quo non adduce argomenti diversi da quelli che non trovano collocazione in precedenti ordinanze di remissione della stessa pretura, travolgerebbe la clausola di accordo aziendale.

Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 16 gennaio 1978, in cui, richiamati altri atti d'intervento, si solleita la restituzione degli atti al giudice a quo onde venga verificata la incidenza; sull'incidente, della sopravvenuta legge 903/1977. Conclusioni ribadite alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 nel corso della quale il Giudice Andrioli ha svolto relazione.

3. - Bertazzoni Piera, con ricorso depositato in cancelleria l'11 maggio 1977, in calce al quale venne fissata la udienza del 29 giugno 1977 per la trattazione del merito, evocò avanti il pretore di Milano la datrice di lavoro S.p.a. Montedison, chiedendo annullarsi il licenziamento di cui era stata fatta segno per raggiunto limite di età pensionabile, e disporsi, a sensi dell'art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, la sua reintegrazione nel posto di lavoro e le coerenti misure di tutela; a base della domanda principale prospettava la questione di costituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966, in relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939, così modificato dall'art. 2 legge 218/1952, e in riferimento agli artt. 3, 10, comma primo, 36, comma primo, e 37, comma primo, della Costituzione.

Costituitasi in cancelleria la Montedison con memoria 18 giugno 1977, in cui chiese il rigetto della domanda attrice, l'adito pretore, a scioglimento della riserva formulata a conclusione della trattazione del merito, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966 nella parte in cui, in relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939, modificato dall'art. 2 legge 218/1952, assicura la stabilità del rapporto di lavoro alla donna lavoratrice solo sino al 55 anno di età, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 4, commi primo e secondo, 37, comma primo, e 38, comma secondo, Cost., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio sino alla decisione della prospettata questione. Il tutto con ordinanza 3 ottobre 1977 regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 19 maggio 1978 (n. 140 r.o. 1978).

Per giustificare la non manifesta infondatezza della questione in riferimento agli artt. 3 e 37, ha, in aggiunta agli argomenti di cui si erano giovati i pretori di Genova e di Bologna e la stessa pretura di Milano, rilevato il giudice a quo che la tutela della funzione familiare, ove la donna lavoratrice abbia superato il cinquantacinquesimo anno di età, soffre un ridimensionamento, che non ne vale a giustificare la riduzione della vita lavorativa, e che, comunque, tale tutela incide sulle condizioni di lavoro, non già sulla espansione nel tempo di questo.

Il giudice a quo ha ravvisato altri parametri di costituzionalità negli artt. 4, commi primo e secondo, e 38, comma primo, richiamando argomenti svolti in precedenti provvedimenti di rimessione.

Emerge dalla attivazione che, con altra ordinanza 3 ottobre 1977, il pretore, in accoglimento di istanza, presentata dalla ricorrente nel corso del giudizio, ha, a sensi dell'art. 700 c.p.c., ordinato alla Montedison di mantenere in servizio la Bertazzoni anche dopo il 30 settembre 1977 e comunque per tutto il tempo necessario per far valere il suo diritto in via ordinaria.

4. - Tragella Maria, che aveva compiuto il 55 anno di età il 4 agosto 1977, propose sotto la data del 14 novembre 1977 ricorso al pretore di Milano chiedendo annullarsi il licenziamento intimatole dalla datrice di lavoro Sit Siemens e disporsi la sua riassunzione nel posto di lavoro anche ai sensi dell'art. 700 c.p.c. denunciando la incostituzionalità dell'articolo 11 legge 604/1966, in relazione all'art. 9 r.d.l. 636 del 1939, così come modificato dall'art. 2 legge 218 del 1952, in riferimento agli artt. 3, 4, 36, comma primo, 37 e 38 della Costituzione.

Raccolte sommarie informazioni all'udienza del 15 novembre 1977, fissata ai sensi dell'art. 702 c.p.c., alla quale comparve anche la resistente, il pretore, richiamando argomenti che han trovato collocazione in precedenti ordinanze della stessa pretura, ha reputato non manifestamente infondata la denunciata questione con ordinanza 16 novembre 1977 (regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 164 del 14 giugno 1978; n. 168 r.o. 1978), con la quale ha, a sensi dell'art. 700 c.p.c., ordinato d'urgenza alla Sit Siemens di conservare la Tragella nel posto di lavoro erogandole la corrispettiva retribuzione fino alla definizione del giudizio di merito.

Avanti la Corte si é costituita la sola Sit Siemens con atto 20 marzo 1978, deducendo che 1) rileva non già il dibattito sociologico-statistico, operato dai pretori, sulla maggiore usura della lavoratrice, sibbene la valutazione tecnica condotta non irrazionalmente dal legislatore nel quadro dei suoi poteri discrezionali, 2) la tutela della funzione familiare soccorrerebbe anche intorno al 55 anno della donna, alla quale spetta la cura dei nipoti, 3) l'art. 11 non discrimina, in tema di età pensionabile, sulla base del sesso, ma si adegua alle esigenze occupazionali generali, 4) se poi si volesse livellare la sponda pensionabile dei lavoratori dei due sessi, le esigenze occupazionali condurrebbero a fissare per le donne il livello ai 55 anni, 5) non di una questione di costituzionalità si tratterebbe, sibbene di un problema di politica legislativa, risolto con la legge 903/1977, che, sempre ad avviso della Sit Siemens, sarebbe vanificata dalla dichiarazione di fondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Milano.

Questi argomenti sono riprodotti ed illustrati nella memoria 4 giugno 1979, nella quale si insiste sulla irrilevanza della questione, che viene giustificata con i due ultimi argomenti costà riassunti.

La Presidenza del Consiglio dei ministri non ha spiegato intervento.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha svolto la relazione.

5. - Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 31 ottobre 1977 nella cancelleria della pretura di Milano, Mantovani Cesarina, premesso che la datrice di lavoro S.p.a. Breda Siderurgica aveva posto fine al rapporto di lavoro, instaurato sin dal 16 maggio 1960, in virtù di clausola di contratto collettivo, che, richiamando l'art. 9 r.d.l. 636/1939, limitava la durata del rapporto al tempo del conseguimento dell'età pensionabile, chiese dichiararsi la nullità dell'intimato licenziamento, e disporsi, ai sensi dell'art. 18 legge 300/1970, la reintegrazione nel posto di lavoro con ogni altra conseguenza in detto articolo prevista; in via subordinata chiese ordinarsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. La resistente si costituì con memoria 28 dicembre 1977, in cui chiese dichiararsi inammissibile o, comunque, manifestamente infondata la questione di costituzionalità e respingersi le domande attrici.

Alla udienza di trattazione del merito, tenutasi il 9 gennaio 1978, ambo le parti precisarono le conclusioni e la ricorrente chiese di essere reintegrata d'urgenza nel posto di lavoro per l'ipotesi che la questione di costituzionalità fosse rimessa all'esame di questa Corte.

Con ordinanza 6 febbraio 1978, debitamente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 2 agosto 1978 (n. 253 r.o. 1978i, il pretore ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 9 r.d.l. 636 del 1939 modificato dall'art. 2 legge 218/1952, in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 4, commi primo e secondo, 37, comma primo, e 38, comma secondo, Cost. e, a sensi dell'art. 700 c.p.c., ha ordinato la immediata reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro occupato all'atto del licenziamento, disponendo la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Avanti questa Corte nessuna delle parti si é costituita né la Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha svolto la relazione.

6. - Con ricorso, depositato nella cancelleria della pretura di Milano il 21 luglio 1977, Storchi Licinia, premesso che la datrice di lavoro La Rinascente con lettera 29 dicembre 1976, le aveva preannunciato la risoluzione del rapporto di lavoro alla fine del marzo 1977, in conformità della "consuetudine" aziendale che farebbe coincidere la cessazione del rapporto con il raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione necessari per fruire del trattamento di quiescenza I.N.P.S., chiese dichiararsi la illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro e ordinarsene la prosecuzione reintegrandola sino al compimento del 60i anno d'età. Con memoria 7 dicembre 1977 la resistente si costituì chiedendo il rigetto delle domande attrici

A conclusione della trattazione del merito, nel corso della quale le parti si scambiarono difese scritte sulla incidenza della sopravvenuta legge 903 del 1977, l'adito pretore, con ordinanza 21 febbraio 1978, ritualmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 20 settembre 1978 (n. 331 r.o. 1978), ha giudicato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 11 legge 604/1966, in relazione all'art.2 legge 218/1952 in riferimento agli artt.3, 4, 37 e 38 della Costituzione.

Il contenuto della ordinanza diverge dagli altri provvedimenti di rimessione adottati dallo stesso ufficio giudiziario per ciò che il pretore si é impegnato a sostenere l'inapplicabilità al caso della legge 903/1977.

Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alla pubblica udienza del 27 giugno 1979 il Giudice Andrioli ha svolto la relazione.

7. i Muratori Tina, con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato nella cancelleria della pretura di Voltri il 4 agosto 1977, premesso di essere stata licenziata dalla datrice di lavoro Cooperativa Ligure per raggiungimento dell'età pensionabile a far data dal 30 settembre 1977, chiese annullarsi il licenziamento e disporsi il mantenimento e, in ipotesi, la reintegrazione del posto di lavoro.

Essendo stata fissata la trattazione del merito per l'udienza del 3 novembre 1977, la Muratori, con ricorso depositato l'8 agosto 1977, chiese di essere reintegrata in via d'urgenza; a seguito di che, l'adito pretore fissò l'udienza del 12 agosto 1977 per l'assunzione di sommarie informazioni, svoltasi la quale anche con la partecipazione della resistente, ordinò alla Cooperativa Ligure, con ordinanza 1 settembre 1977, di mantenere la Muratori nel posto di lavoro sino al 30 aprile 1978 e, comunque, sino alla definizione della controversia.

Tenutasi poi, sotto la data fissata, la udienza di discussione, il pretore, con ordinanza 2 dicembre 1977, debitamente comunicata e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 16 agosto 1978 (n. 265 r.o. 1978), ha giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 604/1966, nella parte in cui, in relazione all'art. 12 (rectius 9) r.d.l. 636/1939, modificato dall'art. 2 legge 218/1952, dispone la stabilità dell'impiego per la lavoratrice solo sino al 55 anno di età, in riferimento agli artt.3, 4, commi primo e secondo, 10, comma primo, 36, comma primo, e 38, comma secondo, della Costituzione.

Il contenuto dell'ordinanza differisce dalla motivazione degli altri provvedimenti di rimessione passati in rassegna per l'ampliatio dei parametri di costituzionalità, di cui non si fornisce giustificazione; a proposito dei parametri comuni si rileva che l'art. 37 richiede sì una serie d'interventi del legislatore atti a rendere possibile l'esercizio della funzione familiare alla donna che lavora ma non può convalidare una legislazione meno favorevole per la lavoratrice, o, quanto meno, limitatrice delle sue possibilità di lavoro, qual é il complesso di norme impugnate.

Avanti la Corte nessuno si é costituito, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Considerato che dei sette procedimenti necessita disporre la riunione perché, seppure con varietà di norme impugnate e di parametri costituzionali, si sottopone all'esame della Corte la legittimità della normativa, che consente il licenziamento ad nutum di lavoratrici, che abbiano i requisiti per il pensionamento, tra cui la età di 55 anni.

Postoché la stabilità, che da tale normativa deriva, é dall'art. 11 legge 604/1966 condizionata all'impiego, da parte del datore di lavoro, di più di trentacinque dipendenti, siffatto accertamento si presenta come pregiudiziale in ogni controversia, in cui si disputi sulla sussistenza dei requisiti, ivi compresa l'età, del diritto al pensionamento, e si risolve in presupposto di rilevanza della questione di costituzionalità che coinvolga la normativa disciplinatrice di tale diritto, quale, a sua volta, condizione impeditiva del recesso ad nutum del datore di lavoro.

Né il pretore di Milano né il pretore di Voltri hanno avvertito la esigenza, la quale si poneva, sia pure con la sommarietà propria di tali procedimenti cautelari, anche nei casi, in cui la questione di costituzionalità é stata sollevata in sede di applicazione dell'art. 700 c.p.c. A soddisfare tale esigenza non può provvedere questa Corte ipotizzando che le dimensioni di talune delle imprese datrici di lavoro, resistenti nelle controversie, inducano a reputare notorio il livello di dipendenti, previsto dall'art. 11, dappoiché il notorio, seppur sia in concreto tale, rende superflue le prove ritualmente proposte, ma non si sostituisce al giudizio, che nel caso compete ai giudici a quibus (artt. 115, comma secondo, c.p.c.; 23 legge 87/1953)

Ad evitare ulteriore restituzione di atti converrà che i pretori, in piena libertà di apprezzamento, scrutinino se l'art. 35 legge 300/1970, che richiama l'art. 18 della stessa legge, non incida, tramite l'art. 15 disp. prelim. c.c., sul livello di impiego di dipendenti, previsto nel ripetuto art. 11.

Sempre nel rispetto della direttiva della economia dei giudizi, é d'uopo che i pretori, in riferimento alla peculiare caratteristica di talune controversie (ordinanza di reintegrazione in via d'urgenza anteriore nel tempo al 18 dicembre 1977, data di entrata in vigore della legge 903/1977) verifichino se la diretta applicazione dell'art. 4, comma secondo, di detta legge, renda superfluo - salva sempre la verifica del requisito quantitativo di cui agli artt. 11 legge 604 del 1966 e, in ipotesi, 35 legge 300/1970 - il rilievo della questione di costituzionalità e se, indipendentemente da tale peculiarità, l'interpretazione del secondo comma, condotta alla stregua dell'art. 12 disp. prelim. c.c. e, quindi, con la considerazione di fondamentali principi del processo civile, non consenta di pervenire ad identico risultato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i sette procedimenti.

Ordina la restituzione degli atti ai pretori di Milano e di Voltri che hanno sollevato le questioni di costituzionalità, prospettate nelle ordinanze menzionate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'1 agosto 1979.