ORDINANZA
N. 2
ANNO 1979
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof.
Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo
REALE
Dott.
Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio
PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof.
Virgilio ANDRIOLI,
ORDINANZA
sul ricorso
proposto da Giuseppe Calderisi, Andrea Bises, Glauco Pietroletti, in nome e per
conto del "Comitato promotore del referendum abrogativo della legge 25
gennaio 1962, n.20", quale rappresentante dei firmatari della relativa
richiesta, pervenuto in cancelleria il 23 ottobre 1978 ed iscritto al n. 15 del
registro a.r. 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito
dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione, depositata nella cancelleria della Corte di cassazione il 25 maggio
1978, con la quale si dichiara che "le operazioni di cui alla richiesta di
referendum popolare, presentata il 30 giugno 1977, riguardante gli artt. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, comma primo, 12, limitatamente alle parole "il
quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente", 13, 14, comma
primo, limitatamente alle parole "la Commissione inquirente o", 16,
comma primo, limitatamente alle parole "la Commissione inquirente o"
della legge 25 gennaio 1962, n. 20 - "Norme sui procedimenti e giudizi di
accusa" - , non hanno più corso.
Udito nella
camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice relatore Antonio La
Pergola.
Ritenuto che
il Comitato promotore del referendum abrogativo della legge 25 gennaio 1962, n.
20 (limitatamente agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16) ha, in
rappresentanza dei firmatari della relativa richiesta, sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la
Corte di cassazione deducendo, con ricorso in data 23 ottobre 1978 che, nel
corso della procedura conseguente alla presentazione della suddetta richiesta
di referendum, il Parlamento ha con l'art. 9 della legge 10 maggio 1978, n. 170
- "Norme sui procedimenti di accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n.
20" - abrogato i tredici articoli della legge oggetto della richiesta
referendaria, ed ha dettato altresì una disciplina sostitutiva di tutte le
norme abrogate; che nella specie vengono presi in considerazione i criteri
enunciati da questa Corte con le sentenze n. 68
e 69 del 1978:
e precisamente, vertendo la richiesta di referendum su singole disposizioni di
legge, che l'Ufficio centrale per il referendum era tenuto, prima di dichiarare
cessate le relative operazioni ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del
1970, a valutare se la nuova disciplina lasciasse inalterato l'essenziale
contenuto normativo dei precetti puntualmente indicati dai promotori nella loro
richiesta, ed in questa evenienza a disporre che il referendum fosse trasferito
alla normazione sopravvenuta;
che l'Ufficio
centrale per il referendum avrebbe erroneamente applicato l'art. 39 della legge
n. 352 del 1970 al caso in esame, ritenendo che la legge 10 maggio 1978 abbia
sostanzialmente modificato la preesistente legislazione oggetto del quesito
referendario, laddove, alla stregua dei canoni ermeneutici indicati nelle
citate sentenze di questa Corte, esso avrebbe dovuto ritenere il contrario; che
pertanto l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, depositata il 25
maggio 1978, avrebbe, col dichiarare cessate le operazioni referendarie,
violato gli interessi costituzionalmente protetti dei promotori del referendum,
ed invaso la sfera a questi riservata.
Ritenuto che
dai ricorrenti viene chiesto a questa Corte di dichiarare che all'Ufficio
centrale per il referendum non é attribuito il potere di disporre la cessazione
delle operazioni di cui alla richiesta di referendum riguardante gli articoli
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, comma primo, 12, limitatamente alle parole
"il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente", 13,
14, comma primo, limitatamente alle parole "la Commissione inquirente
o", 16, comma primo, limitatamente alle parole "la Commissione
inquirente o" della legge 25 gennaio 1962, n. 20 - "Norme sui
procedimenti e giudizi di accusa" - e di annullare conseguentemente
l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum depositata in data 25 maggio
1978.
Considerato
che a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la
Corte é in questa fase chiamata a deliberare senza contraddittorio se il
ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la
cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo impregiudicata, ove
la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel
corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.
Che, secondo
la giurisprudenza di questa Corte, per determinare se vi sia materia di
conflitto deve accertarsi unicamente, in via di prima deliberazione, la
concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo prescritti dal
primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, e cioè se il conflitto
sorga fra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere
cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di attribuzioni,
determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali.
Che, dal
punto di vista soggettivo - come questa Corte ha in altre pronunzie affermato (ordinanza n. 17
e sentenza n. 69
del 1978) - la frazione del corpo elettorale, identificata dall'art. 75
della Costituzione in almeno cinquecentomila elettori firmatari di una
richiesta di referendum abrogativo, é, in virtù delle funzioni ad essa
attribuite e garantite dalla Costituzione, assimilabile ad un potere dello
Stato, e così legittimata a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli
artt. 134 Cost. e 37 della legge 87 del 1953; che competenti a dichiarare in
questa sede le volontà dei firmatari della richiesta devono considerarsi i
promotori ed, in quanto sono anche promotori, i presentatori della richiesta
stessa; che d'altra parte sussiste la legittimazione passiva dell'Ufficio centrale
presso la Corte di cassazione, in quanto organo investito, in via esclusiva e
definitiva, del potere sia di decidere sulla legittimità delle richieste di
referendum abrogativo, sia di disporre la cessazione delle relative operazioni,
nei limiti previsti, secondo la sentenza n. 68 del
1978, nell'art. 39 della legge 352 del 1970.
Che, sotto il
profilo oggettivo, il conflitto sollevato attiene alla sfera di applicazione
dell'istituto del referendum abrogativo configurato dal testo costituzionale,
essendo stato dedotto dai ricorrenti che l'Ufficio centrale per il referendum
non aveva il potere di disporre la cessazione delle operazioni relative al
referendum abrogativo degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, comma primo, 12,
limitatamente alle parole "il quale ne informa immediatamente la
Commissione inquirente", 13, 14, comma primo, limitatamente alle parole
"la Commissione inquirente o", 16, comma primo, limitatamente alle
parole "la Commissione inquirente o" della legge 25 gennaio 1962, n.
20 - "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa" - : e ciò
sull'assunto che ai promotori del referendum é garantita la funzione di
provocare lo svolgimento della consultazione popolare anche con riguardo alle
norme sopravvenute nelle more della procedura, le quali non modifichino
l'essenziale contenuto normativo dei singoli precetti indicati nella richiesta
referendaria.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riservato
ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa il merito del ricorso;
dichiara ammissibile,
ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di
attribuzione di cui in epigrafe.
Dispone:
a) che la
cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al Comitato ricorrente,
nelle persone di tutti i suoi componenti come indicato in ricorso, della
presente ordinanza;
b) che, a
cura del Comitato ricorrente il ricorso e la presente ordinanza siano
notificati all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione, entro giorni 20 dalla data di ricevimento della comunicazione di
cui sopra.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, l'8 gennaio 1979.
Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA -
Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN -
Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN
- Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in
cancelleria il 9 gennaio 1979.