Ordinanza n. 78 del 1978
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ORDINANZA N. 78

ANNO 1978

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA,

ha pronunciato la seguente

 

 

 

ORDINANZA

 

 

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 547 e 550 del codice penale, promossi con ordinanze 3 dicembre 1976 del tribunale di Cremona e 9 giugno 1977 del giudice istruttore del tribunale di Torino, iscritte ai nn. 140 e 372 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 113 e 279 dell'anno 1977.

 

Udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1978 il Giudice relatore Oronzo Reale.

 

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 550 del codice penale, con riferimento all'art. 3 della Costituzione; e dell'art. 547 dello stesso codice, con richiamo agli artt. 3, primo e secondo comma, e 31, primo comma, della Costituzione; considerato che le indicate questioni, pur proposte con varia prospettazione e con motivi in parte diversi, richiedono, ai fini della decisione di questa Corte, una trattazione unitaria;

 

che é entrata in vigore la legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" che contiene, all'art. 22, l'espressa abrogazione delle norme contenute nel titolo X del libro II del codice penale e regola sulla base di principi innovativi la materia in questione; che di conseguenza si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino il loro giudizio sulla rilevanza delle proposte questioni di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa vigente;

 

che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.

 

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1978.

 

 

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO -  Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE -  Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA

 

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1978.