Ordinanza n. 124 del 1977
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ORDINANZA N. 124

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 115, tabella XIV e 118, tab. XIV, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), in relazione all'art. 11, sesto comma, e nota 2 della tabella allegata alla legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249, modificata con legge 28 ottobre 1970, n. 775 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1975 dal Consiglio di Stato, sui ricorsi proposti da Renato Cavallari ed altri contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.

Visti gli atti di costituzione di Vezzi Guido ed altri, Renato Cavallari ed altri, del Ministero delle poste e telecomunicazioni, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

 

uditi l'avv. Aldo Sandulli per Vezzi Guido ed altri, L'avv. Stefano Varvesi per Renato Cavallari ed altri.

Ritenuto che il Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 115 tab. XIV e 118 tab. XIV del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione ed in relazione all'art. 11, sesto comma e nota 2 della tabella allegata alla legge di delegazione 18 marzo 1968, n. 249 (modificata con legge 28 ottobre 1970, n. 775).

Considerato che per un completo esame della questione, é opportuno prima di decidere acquisire agli atti il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre l970, n. 775;

che tale adempimento va posto a cura dell'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine indicato nel dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

sospende ogni pronuncia sul giudizio di cui in epigrafe, ordina all'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri di provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, alla esibizione in giudizio del parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 giugno 1977.