Sentenza n. 39 del 1977
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SENTENZA N. 39

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (Disposizioni sui manicomi e sugli alienati. Custodia e cura degli alienati), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1974 dal pretore di Roma, nel procedimento penale a carico di Giannini Franco, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 20 marzo 1975.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1974 nel corso di un procedimento a carico di Giannini Franco, il pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, nella parte in cui conferiscono al pretore il potere di autorizzare in via provvisoria l'ammissione di un alienato in manicomio.

Sotto il primo profilo la normativa impugnata contrasterebbe con il principio costituzionale del diritto alla difesa non essendo dubbio che questa esigenza di garanzia debba essere soddisfatta anche nel giudizio pretorile, allo stesso modo in cui la Corte costituzionale con la sentenza n. 74 del 1968 ne ha riconosciuto la fondatezza in relazione al giudizio che si svolga innanzi al tribunale.

Sotto il secondo profilo, la stessa normativa violerebbe il principio di tutela della salute ed i limiti imposti dal rispetto della persona umana, in quanto l'intero procedimento sia nei suoi presupposti formali (persone legittimate alla istanza, certificato di un medico esercente, atto di notorietà) che in quelli sostantivi (pericolo di violenza o di pubblico scandalo) appare ispirato più che a quella finalità ad un obiettivo di difesa sociale tale da tradursi in concreto "nell'affermazione della totale egemonia dei principi ideologici della classe dominante".

Considerato in diritto

Malgrado la imprecisione delle enunciazioni contenute nella ordinanza del pretore di Roma é da ritenere che in essa siano state sollevate due distinte questioni di legittimità costituzionale.

La prima, di carattere più generale, é relativa al contrasto tra gli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi e sugli alienati, e l'art. 32 della Costituzione: si dubita che la disciplina del procedimento ivi previsto per l'internamento di soggetti affetti da malattie mentali, sia nei suoi presupposti formali (persone legittimate all'istanza, certificato di un medico esercente, atto di notorietà) che in quelli sostantivi (pericolo di violenza o di pubblico scandalo), risulti ispirata, anziché alla tutela della salute del malato, ad un criterio di difesa sociale che si tradurrebbe in concreto nella affermazione della totale egemonia dei principi ideologici della classe dominante.

Peraltro la questione non é fondata, perché le affermazioni contenute nella ordinanza sono sostanzialmente di carattere metagiuridico e non precisano i profili di una effettiva violazione dell'art. 32 della Costituzione.

Del resto, se é certo auspicabile l'ammodernamento della legislazione vigente dal 1904 in questa delicatissima materia, non si può assolutamente convenire con una ricostruzione della normativa ancora oggi in vigore tale da far pensare addirittura che, nel nostro paese, ricoveri doverosamente disposti a tutela della salute dei singoli malati e della pubblica incolumità possano essere considerati come misure coattive adottate a servizio "dei principi ideologici della classe dominante".

La seconda questione, sollevata in ordine all'art. 24 Cost., concerne l'art. 2 della stessa legge nella parte in cui conferisce al pretore il potere di autorizzare in via provvisoria l'ammissione dell'alienato in un ospedale psichiatrico, dubitandosi che tale normativa contrasti con la disciplina costituzionale sul diritto di difesa.

Ma questa Corte, con sentenza n. 223 del 1976, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 14 febbraio 1904, n. 36, limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, nonché innanzi al tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore.

Pertanto la seconda questione va dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe - dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, limitatamente alla parte in cui non consente la difesa dell'infermo nei procedimenti relativi al ricovero provvisorio che si svolgono innanzi al pretore, parte già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza 223 del 1976;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, sollevata in riferimento all'art. 32 della Costituzione dal pretore di Roma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1 977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 20 gennaio 1977.