Sentenza n. 31 del 1977
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SENTENZA N. 31

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Macerata nel procedimento civile vertente tra Scaramella Felice Antonio e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Scaramella Felice Antonio e dell'INAIL, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice relatore Michele Rossano;

uditi l'avv. Pasquale Nappi, per Scaramella, l'avv. Carlo Graziani, per l'INAIL, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento civile - promosso da Felice Antonio Scaramella, con citazione 3 maggio 1972, nei confronti dell'INAIL al fine di ottenere le prestazioni spettanti per l'infortunio sul lavoro subito il 12 aprile 1967 - il giudice istruttore del tribunale di Macerata - in funzione di giudice del lavoro unico a norma dell'art. 20, comma terzo, legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) - sollevava, di ufficio, con ordinanza 3 giugno 1974 le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 58 legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) ed in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 13 novembre 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si sono costituite le parti, INAIL e Felice Antonio Scaramella.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 18 ottobre 1974, e l'INAIL, con deduzioni depositate il 3 dicembre 1974 e memoria depositata il 12 novembre 1976, hanno chiesto che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate.

Felice Antonio Scaramella, con deduzioni depositate il 3 dicembre 1974, ha chiesto che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate fondate.

Considerato in diritto

Il giudice del lavoro del tribunale di Macerata ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo gli artt. 111 e 112 citati regolerebbero fattispecie identiche a quella prevista nell'art. 58 legge n. 153 del 1969 in quanto gli artt. 111 e 112 stabiliscono in tre anni e 150 giorni, a decorrere dalla data dell'infortunio, il periodo di prescrizione del diritto alle prestazioni dovute dall'INAIL, e l'art. 58 stabilisce la prescrizione di dieci anni del diritto alle prestazioni dovute dall'INPS, a decorrere dalla data della definizione del procedimento amministrativo. Le fattispecie sarebbero identiche perché in entrambi i casi concernono il diritto dell'assicurato alle prestazioni dovute dall'ente assicuratore per le menomazioni fisiche causate, in un caso, da infortunio sul lavoro e, nell'altro caso, da malattie comuni.

Sarebbero, quindi, violati, gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Le censure non sono fondate.

La congruità di un termine di prescrizione va valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al termine nell'ordinamento giuridico (cfr. sentenze n. 57 del 1962; n. 10 del 1970 e n. 138 del 1975). E il termine di prescrizione di tre anni trova giustificazione nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia accertato nel più breve tempo possibile nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove, che l'adozione di un più lungo termine avrebbe potuto pregiudicare; laddove siffatte esigenze di acquisizione e conservazione delle prove, specie di quelle sul rapporto causale tra l'invalidità e l'infortunio, non sussistono nelle controversie dirette ad ottenere le prestazioni previdenziali previste per le infermità comuni, dato che in queste controversie l'accertamento ha per oggetto solo l'esistenza e la natura delle stesse infermità.

Non é, quindi, violato l'art. 3 della Costituzione, non essendo le fattispecie identiche; né é violato l'art. 24 della Costituzione in quanto la lesione del principio del diritto di difesa per brevità del termine di prescrizione di tre anni non é configurata nell'ordinanza nemmeno come concreta eventualità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate dal giudice del lavoro del tribunale di Macerata con ordinanza 3 giugno 1974, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1977.