Sentenza n. 14 del 1977
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SENTENZA N. 14

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 420 e 426 del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 dicembre 1973 dal pretore di Campobasso nella causa di lavoro vertente tra Bernardo Raffaele e Casotti Alfonso, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974;

2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1973 dal giudice del lavoro del tribunale di Lucera nella causa vertente tra Valente Luciano e Lombardi Michele Ciro, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza 20 dicembre 1973, il pretore di Campobasso - ritenuto, in premessa, che nell'ipotesi (nella specie ricorrente) di giudizio promosso anteriormente alla entrata in vigore della legge sul nuovo rito del lavoro n. 533 del 1973 fosse, per analogia, applicabile la disposizione (sul passaggio dal rito ordinario al rito speciale) di cui all'art. 426 cod. proc. civ. modificato dall'art. 1 della legge 1973 citata - ha denunciato la norma predetta per la parte in cui non prevede che sia comunicata anche al contumace l'ordinanza, con cui il pretore "fissa l'udienza di cui all'art. 420 ed il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere alla eventuale integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria".

Nella parte indicata, la norma é sembrata, infatti, al giudice a quo, in contrasto con il principio costituzionale dell'eguaglianza ed, inoltre, col precetto che garantisce il diritto di difesa, in danno del contumace, al quale - per l'omessa comunicazione dell'ordinanza predetta - resterebbe impedito di conoscere "tutto il prosieguo di una attività processuale nel corso della quale, in base alle nuove disposizioni, un minimo difetto di zelo potrebbe comportare conseguenze irrimediabili e, soprattutto, di integrare i propri atti con il deposito di memorie e documenti".

2. - Sempre con riguardo ad un processo pendente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, con altra ordinanza in data 21 dicembre 1973, il giudice del lavoro presso il tribunale di Lucera - movendo anch'egli dal presupposto che il passaggio al nuovo rito avvenga con la fissazione di una nuova udienza destinata al compimento delle attività di cui all'art. 420 e (tra queste) in particolare dell'interrogatorio libero delle parti - rileva che manca la previsione della comunicazione al contumace del provvedimento di fissazione della detta udienza e solleva questione di legittimità dell'art. 420 legge 1973 citata, in relazione all'art. 292 cod. proc. civ., per la disparità di trattamento usata, nel caso specifico, nei confronti del contumace rispetto alla parte pure contumace cui sia stato deferito interrogatorio formale.

3. - In entrambi i giudizi é intervenuta la Presidenza del Consiglio dei ministri per mezzo dell'Avvocatura dello Stato che ha concluso nel senso della non fondatezza delle sollevate questioni.

Considerato in diritto

1. - Per la identità delle premesse poste a base delle questioni sollevate con le ordinanze del pretore di Campobasso e del giudice del lavoro presso il tribunale di Lucera, i relativi giudizi si riuniscono per la decisione con unica sentenza.

2. - Come in narrativa detto, il pretore di Campobasso - dovendo, ex art. 20 (disposizioni transitorie) della legge 1973, n. 533, applicare le nuove norme sul rito del lavoro ad un processo già pendente (nel quale era stata, precedentemente, dichiarata la contumacia del convenuto) - ha ritenuto prescritta, in analogia a quanto disposto dall'art. 426 per l'ipotesi di passaggio dal rito ordinario al rito speciale, la fissazione, con ordinanza, dell'udienza di cui all'art. 420 della stessa legge e del termine perentorio per la eventuale integrazione degli atti introduttivi.

E - rilevato che la norma (art. 426) analogicamente applicabile non contempla, nei riguardi della parte non costituita, la comunicazione della ordinanza (la quale, d'altra parte, neppure rientra, per il suo contenuto, tra quelle di cui l'art. 292 cod. proc. civ. impone la notifica) - ha denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'art. 426 menzionato "per la parte, appunto, in cui non prevede che l'ordinanza con la quale il pretore fissa l'udienza di cui all'art. 420 debba essere comunicata anche alla parte contumace".

Sebbene il dispositivo del provvedimento di rimessione sia formulato con riguardo al solo art. 426, risulta, pertanto, chiaro che la denunzia di incostituzionalità investe, in realtà, il combinato disposto degli articoli 20 della legge n. 533 del 1973 e 426 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della citata legge, in relazione all'art. 292 del codice di procedura civile.

3. - La questione così prospettata risulta fondata.

L'art. 426 (nella specie, ritenuto analogicamente applicabile) impone alle parti di provvedere, entro il termine perentorio fissato nell'ordinanza, alla (eventuale) "integrazione degli atti introduttivi, mediante deposito di memoria e documenti in cancelleria".

Il che importa che - in difetto di tale integrazione - esse incorreranno nelle preclusioni (per l'attore e per il convenuto rispettivamente) discendenti dagli artt. 414 e 416 legge predetta (v. sent. n. 13 del 1977). Ora é noto che - nel quadro del diritto di difesa e con riferimento ad ipotesi in cui un termine sia stabilito per il compimento di atti la cui omissione importi un pregiudizio per situazione soggettiva giuridicamente tutelata - questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la garanzia di cui all'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilità del momento iniziale di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza (cfr. sentenza 1974, n. 255; 1971, n. 159).

Proprio tale principio risulta, nella specie, violato; in quanto, appunto, la parte contumace non riceve comunicazione dell'ordinanza che fissa il termine perentorio per l'integrazione degli atti e non é quindi posta in grado di conoscere il dies a quo di decorrenza del termine stesso.

Non vale in contrario rilevare che il contumace, essendo stato messo al corrente della proposizione dell'azione con la notificazione dell'atto introduttivo, potrebbe, una volta entrata in vigore la legge 533, seguire le vicende ulteriori del processo per assicurarsi la tempestiva conoscenza del (previsto) provvedimento di passaggio al nuovo rito.

Tale rilievo presuppone infatti l'uso di una diligenza superiore a quella normale. E questa Corte ha escluso che possa reputarsi legittimo un criterio per il quale il decorso di un termine sia ricollegato ad un evento la cui conoscibilità, può ottenersi con l'impiego di una diligenza più che normale (v. sentenza 1970, n. 34).

4. - In dipendenza della dichiarazione di illegittimità di cui sopra - dalla quale discende la obbligatorietà della comunicazione al contumace dell'ordinanza che, in relazione a cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge 1973 citata, fissi i termini per la (eventuale) integrazione degli atti introduttivi e la udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ. come sostituito dall'art. 1 della legge medesima - risulta non fondata l'ulteriore questione di legittimità del detto art. 420, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con la cennata ordinanza del giudice del lavoro di Lucera, sul contrario presupposto dell'inesistenza dell'obbligo di comunicazione predetto.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui - con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge - non é prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 1973 citata, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata del giudice del lavoro del tribunale di Lucera.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1977.