Sentenza n. 166 del 1976
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SENTENZA N. 166

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti promossi:

a) con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 7 agosto 1975, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1975, sulla legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 (disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni);

b) con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 15 settembre 1975, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 30 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 23 luglio 1975 del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il quale sono state dettate "modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni" (rimborso delle eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto);

c) con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 26 novembre 1975, depositato in cancelleria il 12 dicembre successivo ed iscritto al n. 37 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 29 agosto 1975 dell'Assessore regionale per le finanze con il quale sono state dettate "modalità per l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio della Regione siciliana".

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

uditi l'avv. Guido Aula, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 7 agosto 1975 e depositato il 9 successivo, il Presidente della Giunta regionale siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Aula, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, contenente disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), e successive modificazioni, per violazione degli artt. 20, 21, 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con r.d. lg.vo 15 maggio 1946, n. 455, e degli artt. 2 e 8 delle Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

L'incostituzionalità dell'art. 1 del d.P.R. n. 288 del 1975 viene prospettata in riferimento:

1) all'art. 21 dello Statuto, perché il Presidente della Regione non é stato convocato e non ha quindi partecipato con voto deliberativo, alla seduta del Consiglio dei ministri che ha adottato l'anzidetto decreto legislativo che direttamente incide su entrate di spettanza della Sicilia;

2) agli artt. 36 e 43 dello Statuto e all'art. 2 delle Norme di attuazione del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto per effetto del citato decreto - adottato peraltro senza il rispetto della speciale procedura statutaria - lo Stato non solo ha disposto concretamente su entrate appartenenti alla Regione, perché riscosse nel suo territorio, ma ha anche addossato al bilancio regionale oneri di spesa statale, essendo ora tenuta la Regione ad accantonare ed utilizzare i fondi di riscossione dell'IVA di sua spettanza per far fronte a rimborsi nei riguardi di soggetti che hanno versato l'IVA per fattispecie impositive sorte fuori dal territorio regionale;

3) agli artt. 36 e 20 dello Statuto e all'art. 8 delle Norme di attuazione del d.P.R. n. 1074 del 1965, per aver demandato ad un decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro, le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi, alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa e alla presentazione di una speciale contabilità amministrativa, ledendo così la potestà e le attribuzioni della Regione in materia finanziaria configurate negli indicati precetti statutari.

Nel giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale, con atto del 28 agosto 1975, resiste al ricorso chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Obietta in proposito l'Avvocatura che le doglianze della Regione si limitano a prospettare eventuali inconvenienti e si fondano su ipotesi di "possibilità" che vengano accollati al bilancio regionale rimborsi di quote d'imposta non affluite a tale bilancio, ma non denunciano nessuna concreta censura. Con il d.P.R. n. 288 del 1975 il legislatore ha inteso apportare, con norme di carattere generale, integrazioni e correzioni al d.P.R. n. 633 del 1972, contenente norme di carattere egualmente generale, relative all'istituzione e disciplina dell'IVA. I problemi prospettati dalla ricorrente potranno trovare soluzione in sede di elaborazione delle norme di coordinamento tra finanza statale e regionale di cui all'art. 12, n. 4, della legge di delega per la riforma tributaria, 9 ottobre 1971, n. 825, ed in tale sede il Presidente della Giunta regionale parteciperà alla seduta del Governo in cui sarà deliberato il testo definitivo delle norme di coordinamento.

La difesa della Regione ha depositato l'11 marzo 1976 una memoria, nella quale, oltre a ribadire e sviluppare i motivi di incostituzionalità precedentemente enunciati, contesta gli argomenti svolti dall'Avvocatura dello Stato nelle proprie deduzioni. Osserva anzitutto che il carattere generale della normativa contenuta nell'impugnato provvedimento non può essere invocato per legittimare l'esclusione della partecipazione del Presidente della Regione alla seduta del Consiglio dei Ministri. Questo, inoltre, nei casi in cui é chiamato a deliberare con l'intervento del Presidente della Regione, assume una diversa configurazione, che lo qualifica come organo particolare, cui l'ordinamento attribuisce una specifica competenza su materie nelle quali sia presente l'interesse regionale. Ne consegue che la violazione dell'art. 21 dello Statuto costituisce vizio formale della norma impugnata. Tale norma é anche affetta da vizio di illegittimità sostanziale, per il contrasto tra il suo contenuto e le attribuzioni di potestà esecutive ed amministrative spettanti alla Regione in materia finanziaria.

2. - Con altro ricorso, notificato il 15 settembre 1975 e depositato il 18 successivo, il Presidente della Giunta regionale siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Aula, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 23 luglio 1975 (pubblicato in G.U. n. 197 del successivo 25 luglio), emesso dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il quale sono state dettate, in materia di rimborso delle eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto, "modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".

I motivi di incostituzionalità prospettati dalla Regione sono sostanzialmente identici a quelli svolti nel precedente ricorso del 7 agosto 1975. La difesa della Regione osserva inoltre che il decreto ministeriale impugnato può anche considerarsi non collegato da un nesso di necessaria conseguenzialità al d.P.R. n. 288 del 1975 poiché, in sede esecutiva, il Governo avrebbe dovuto tener presente la speciale posizione costituzionale della Sicilia e confermare, sia pure in via provvisoria, in attesa delle norme di coordinamento, l'originaria disciplina in materia di rimborsi IVA.

Il decreto ministeriale in ogni caso concreterebbe "una autonoma esorbitanza statale nell'ambito della competenza regionale" determinando ripercussioni molto gravi sulla finanza della Regione.

Inoltre, l'istituzione di uno speciale conto presso la Tesoreria dello Stato depaupera la Regione dell'ammontare degli interessi che, sulle giacenze, il Banco di Sicilia - cui é affidato il servizio di Cassa regionale - corrisponde in virtù di apposita convenzione.

Nel giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale nelle proprie deduzioni, depositate il 6 ottobre 1975, espressamente richiama le argomentazioni svolte per contrastare l'impugnativa riguardante l'art. 1 del d.P.R. n. 288 del 1975, ribadendo che con le disposizioni di carattere generale di detto decreto il legislatore ha inteso apportare integrazioni e correzioni al d.P.R. n. 633 del 1972 istitutivo dell'IVA, nel quadro di un profondo rinnovamento del sistema tributario nazionale, a raffronto del quale non può essere posto il sistema fiscale regionale anteriore alla nuova disciplina statale.

L'istanza di sospensione proposta dalla Regione - discussa nella camera di consiglio del 27 novembre 1975 - é stata respinta da questa Corte con ordinanza n. 13 del 14 gennaio 1976 sul rilievo che, per effetto della disapplicazione dell'impugnato provvedimento nell'ambito del territorio della Regione siciliana, disposta con decreto 29 agosto 1975 dall'Assessore regionale per le finanze, non sussistono allo stato le gravi ragioni che possano giustificare la sospensione della sua esecuzione.

In data 11 marzo 1976 la difesa della Regione ha presentato memoria lamentando che il decreto impugnato non contenga alcuna precisazione in ordine ai rimborsi IVA da effettuarsi in Sicilia, il che confermerebbe la volontà dello Stato di applicare indiscriminatamente, in tutto il territorio nazionale, la disciplina normativa di tali rimborsi. Sostiene, inoltre, la difesa che per effetto del decreto ministeriale, quello che era un tributo di spettanza regionale é stato stornato e volto a coprire dei rimborsi che, per la massima parte, erano dovuti per imposte che erano state riscosse dall'erario statale. Conseguenza questa che arreca grave danno all'erario regionale, con ripercussioni sull'assetto del suo bilancio e che il decreto dell'Assessore per le finanze 29 agosto 1975 non é riuscito ad evitare, in quanto gli uffici IVA in Sicilia non hanno tenuto conto del provvedimento assessoriale.

Anche l'Avvocatura ha presentato una memoria, depositata in cancelleria l'8 marzo 1976, nella quale afferma che il sistema di rimborso IVA adottato in Sicilia con la nota ministeriale dell'11 novembre 1974 (rimborsi da effettuarsi con appositi stanziamenti in bilancio), ha avuto carattere eccezionale e provvisorio ed ha perduto efficacia per il sopraggiungere del d.P.R. n. 288 del 1975, che ha previsto, come strumento principale di rimborso, quello della utilizzazione dei fondi della riscossione. In attuazione di tale norma il decreto ministeriale 23 luglio 1975 ha inteso disciplinare nei dettagli l'uso di questo strumento principale e non ha, con ciò, invaso la sfera di attribuzioni regionali.

Contesta, poi, l'Avvocatura che col decreto impugnato lo Stato abbia inteso regolare la materia della riscossione, e, pur riconoscendo che sussiste la competenza regionale in tema di riscossione di tributi erariali il cui gettito sia per legge ad essa riservato, rileva che per quanto concerne l'IVA non può ritenersi di competenza regionale tutto il "riscosso" nel suo territorio, bensì soltanto il "riscosso" depurato dei prescritti rimborsi. Solo dopo l'effettuato rimborso, quindi, si può dire che il gettito del tributo diventa di competenza regionale, legittimando di conseguenza la Regione a regolamentare autonomamente la fase successiva.

3. - Con ricorso notificato il 26 novembre 1975, depositato il 12 dicembre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto 29 agosto 1975, emesso dall'Assessore per le finanze della Regione siciliana, con il quale sono state dettate "modalità per l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio della Regione siciliana".

Il decreto assessoriale, ad avviso del ricorrente, é illegittimo, sia perché ha invaso la sfera di competenza propria dello Stato, sia perché, disponendo la disapplicazione, nell'ambito del territorio della Regione siciliana, del decreto ministeriale 23 luglio 1975, in quanto ritenuto illegittimo e lesivo delle spettanze e delle competenze regionali, ha violato i principi enunciati negli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, giusta i quali spetta soltanto all'autorità giudiziaria la potestà di disapplicare gli atti amministrativi se ritenuti illegittimi.

Nel giudizio si é costituito il Presidente della Giunta regionale siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Aula, il quale, nelle proprie deduzioni, depositate in cancelleria il 15 dicembre 1975, resiste, affermando la legittimità del decreto assessoriale, ed osservando che non é data alcuna dimostrazione della pretesa invasione dell'ambito di competenza statale ad opera dell'Amministrazione regionale, e che l'asserita violazione degli artt. 4 e 5 della citata legge n. 2248 del 1865, all. E, può essere repressa soltanto alla stregua dei rimedi concernenti l'impugnazione degli atti illegittimi.

Alla camera di consiglio del 15 gennaio 1976, fissata per la trattazione dell'incidente di sospensione, l'Avvocatura dello Stato, con l'adesione della difesa della Regione, ha chiesto che l'istanza venisse trattata unitamente al merito.

In data 11 marzo 1976 la difesa della Regione ha presentato una memoria, insistendo sull'eccezione di inammissibilità dei due motivi di illegittimità prospettati nel ricorso. In ordine al primo motivo rileva che il ricorrente non avrebbe ottemperato agli obblighi imposti dall'art. 39, ultimo comma, della legge n. 87 del 1953 non avendo indicato come il conflitto sia sorto e quali norme costituzionali siano state violate dall'atto impugnato. Riguardo al secondo motivo osserva che gli artt. 4 e 5 della legge del 1865 non enunciano principi di rilevanza costituzionale, così come non ha natura costituzionale la legge abolitiva del contenzioso amministrativo.

Nel merito conclude per l'infondatezza del ricorso.

Muovendo dalle premesse che la materia di cui trattasi attiene pacificamente alla fase della riscossione dei tributi (posto che versamenti e rimborsi sono adempimenti successivi alla riscossione); che - sia pure limitatamente alla riscossione di tributi erariali spettanti alla Regione - la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente riconosciuto non solo la competenza esecutiva e amministrativa della Regione, ma anche la dipendenza funzionale dalla stessa degli uffici finanziari periferici dell'Amministrazione dello Stato, la difesa perviene alla conclusione che il decreto assessoriale é stato adottato nell'esercizio di una potestà espressamente prevista dagli artt. 20 dello Statuto speciale e 8 delle Norme di attuazione, sia ratione materiae, che nei confronti degli uffici finanziari funzionalmente dipendenti.

Considerato in diritto

1. - Con il primo ricorso la Regione siciliana promuove questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288, che detta disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), deducendo violazione degli articoli 20, 21, 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con r.d.lg.vo 15 maggio 1946, n. 455, e degli articoli 2 e 8 delle Norme di attuazione di detto Statuto in materia finanziaria, emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Con il secondo ricorso la stessa Regione solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, chiedendo l'annullamento del decreto 23 luglio 1975, emesso dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, che detta, in materia di rimborso delle eccedenze dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), "modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni". La Regione assume che tale decreto invade la sfera di sua competenza, deducendo violazione degli stessi articoli cui fa riferimento il precedente ricorso.

Con il terzo ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri solleva conflitto di attribuzione nei confronti della Regione siciliana, chiedendo l'annullamento del decreto 29 agosto 1975, emesso dall'Assessore per le finanze della suddetta Regione, che detta "modalità per l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio della Regione siciliana"; ed all'uopo deduce invasione della sfera di competenza propria dello Stato e violazione dei principi enunciati negli articoli 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

I tre ricorsi sono tra loro strettamente connessi, essendo relativi alla stessa materia (rimborso eccedenze IVA); ricorrono, pertanto, i presupposti perché i procedimenti siano riuniti, e le cause decise con unica sentenza.

2. - La Regione siciliana denuncia l'art. 1 del d.P.R. n. 288 del 1975, per l'operata sostituzione dei commi quarto e quinto dell'art. 38 del d.P.R. n. 633 del 1972. Dalle nuove disposizioni consegue che ai rimborsi dell'IVA, contemplati nei precedenti commi secondo e terzo dello stesso art. 38, come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 687, provvedono gli uffici competenti, utilizzando i fondi della riscossione; e che, ai fini della formazione delle giacenze occorrenti per l'effettuazione dei rimborsi medesimi, é autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. É previsto, altresì, che ai rimborsi possa in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio, e che le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa, vengano stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. La Regione, premesso che l'impugnata norma, in mancanza di espressa esclusione, spiega i suoi effetti anche nel territorio siciliano, si duole del pregiudizio che ad essa potrebbe derivarne, per l'eventuale accollo di rimborsi di quote d'imposta che non risultino affluite al bilancio regionale, ed afferma che tali dannosi riflessi sono la conseguenza delle indicate violazioni di norme costituzionali.

3. - Le prospettate censure non sono fondate.

Non appare innanzi tutto violato l'art. 21 dello Statuto, là dove prescrive, all'ultimo comma, che il Presidente della Giunta regionale partecipi al Consiglio dei Ministri, con rango di Ministro e con voto deliberativo "nelle materie che interessano la Regione". Non si nega che l'intervento non vi sia stato in occasione della deliberazione del testo del citato d.P.R. n. 288 del 1975. Ma va osservato in proposito che il decreto é stato adottato in progressiva attuazione della riforma tributaria, secondo quanto previsto dall'art. 17 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825; che, nella specie, il rimborso delle eccedenze dell'IVA é materia che interessa tutta la comunità nazionale, e solo in quanto in essa incluse, anche le singole regioni; che, pertanto, nei confronti di norme siffatte, di evidente carattere generale, non é dato individuare - secondo quanto già affermato dalla Corte (sentenza n. 34 del 1976) - un interesse di singole regioni, così giuridicamente differenziato, da render necessaria la partecipazione dei rispettivi presidenti alle sedute del Consiglio dei Ministri.

Del pari, non possono ritenersi violati dall'impugnata normativa gli artt. 36 e 43 dello Statuto siciliano e l'art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. n. 1074 del 1965). Consolidata giurisprudenza di questa Corte (dalla sentenza n. 9 del 1957 fino alle recenti nn. 71, 81 e 116 del 1973) qualifica la potestà legislativa della Regione siciliana in materia tributaria, come potestà non esclusiva, ma concorrente o sussidiaria. Preminente é, dunque, la esigenza di unitarietà del sistema, in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo, ai cespiti colpiti, alle modalità di riscossione; al qual fine si richiede, appunto, che siano osservati (oltre, ovviamente, le leggi costituzionali ed i limiti territoriali) i limiti derivanti dai principi e dagl'interessi generali, cui s'informano le leggi dello Stato. Ma se questo é l'ambito assegnato alla Regione siciliana dalle norme statutarie e di attuazione, non può, per converso, affermarsi che, in contrasto con queste ultime, esso risulti vulnerato da norme, come quelle impugnate, che mirano ad integrare e correggere, sul piano nazionale e con carattere di generalità, la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, migliorando sotto tale profilo l'attuazione della riforma tributaria, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dalla relativa legge di delega. Quest'ultima, infatti, all'art. 5, concernente l'IVA, prevedeva al n. 10, in tema di rimborsi dell'imposta, la predisposizione di un congegno atto a snellire la procedura e a facilitare l'esecuzione. In applicazione di tale norma furono dettate le disposizioni dell'art. 38 del d.P.R. n. 633 del 1972, e successive modificazioni, le quali, però, si rivelarono ben presto scarsamente idonee ad assicurare ai contribuenti il tempestivo recupero di quanto loro spettante, con conseguente grave pregiudizio non solo per gli operatori economici, ma anche per lo Stato, tenuto a corrispondere gli interessi a motivo del ritardo nel rimborso. A siffatti inconvenienti ha inteso porre riparo la normativa impugnata, nel riflesso che il rimborso al contribuente di somme pagate al titolo dell'imposta in discorso, non costituisce evento accidentale, come avviene in genere per ogni altro tributo, ma rappresenta un fenomeno assolutamente normale, dipendente dal principio stesso su cui si basa l'imposizione, che colpisce i beni ed i servizi destinati al consumo e si applica sul valore ad essi aggiunto nelle varie fasi produttive. Ne consegue che l'imposta dovuta viene ad essere costituita dalla differenza tra quanto il contribuente é tenuto a pagare sul valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, e quanto di IVA ha pagato per l'acquisizione dei beni e dei servizi inerenti all'attività economica espletata; sì che, ogni qual volta tale differenza risulti di segno negativo, il contribuente viene a trovarsi in posizione creditoria rispetto al fisco, come di frequente accade per talune categorie di operatori economici. In buona sostanza, l'effettivo gettito dell'imposta si concreta in ciò che perviene in via definitiva all'erario: il decreto n. 288 del 1975 ha perciò previsto che i rimborsi spettanti ai contribuenti siano eseguiti utilizzando le somme introitate per l'imposta, ponendo così gli uffici in grado di provvedervi con sollecitudine. Il precedente congegno, facendo affluire al bilancio in entrata tutte le somme riscosse e defluire in uscita le somme erogate per i rimborsi, era la precipua causa dei ritardi per la insufficienza degli stanziamenti, le cui previsioni si rivelavano quasi sempre inadeguate. Adesso, invece, il possibile ricorso agli stanziamenti di bilancio é previsto solo in via eventuale e sussidiaria, nella ipotesi, cioé, che le somme riscosse siano insufficienti alla bisogna. Tale il nuovo congegno, che il legislatore delegato, in adempimento di specifico mandato enunciato nella legge di delega, ha ritenuto maggiormente atto, sotto il profilo tecnico, a snellire e facilitare la procedura dei rimborsi, ed ha in conseguenza introdotto su scala nazionale. Esso non confligge con il combinato disposto degl'indicati articoli 36 dello Statuto e 2 delle norme di attuazione, a tenore del quale spettano alla Regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali "riscosse" nell'ambito del suo territorio; ed invero, il termine usato non può intendersi genericamente riferito alle somme comunque introitate dai competenti uffici, ma a quelle che abbiano superato la fase del definitivo accertamento, che logicamente precede e prepara quella della riscossione nel normale procedimento di acquisizione dell'entrata. Nella specie, dunque, affluisce in entrata al bilancio della Regione (e corrispondentemente per il restante territorio nazionale a quello dello Stato) il gettito effettivo dell'IVA, depurato, cioé, degl'importi erogati in ragione dei dovuti rimborsi.

Non si nega che il profondo rinnovamento dell'ordinamento tributario nazionale, cui é preordinata la riforma, postuli anche il necessario coordinamento della disciplina delle entrate tributarie della Regione siciliana. Ma a ciò appunto intende (come ha sottolineato la Corte nella sentenza n. 298 del 1974) il disposto dell'art. 12, comma secondo, n. 4, della citata legge di delega n. 825 del 1971, che prevede la determinazione delle norme relative a siffatto coordinamento da parte della commissione paritetica di cui all'art. 43 dello Statuto; la deliberazione del loro testo definitivo da parte del Consiglio dei Ministri, con l'intervento del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto; e la successiva emanazione da parte del Presidente della Repubblica con apposito decreto legislativo. É questa, dunque, la sede nella quale possono essere valutati gli inconvenienti che la Regione assume derivare dall'introdotto congegno e può essere accordata appropriata tutela agl'interessi regionali: tutela che per essere veramente efficace, conviene sia anche quanto possibile tempestiva e sollecita.

Infondata si rivela, infine, anche la censura di incostituzionalità dedotta, in riferimento agli artt. 20 e 36 dello Statuto, ed all'art. 8 delle citate norme di attuazione, nei confronti del quinto comma dell'art. 38 del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall'art. 1 del d.P.R. n. 288 del 1975, per aver demandato a un decreto ministeriale di stabilire le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa. La Regione assume che in tal guisa viene vulnerata la sua competenza in materia di riscossione delle proprie entrate, e vengono obliterate le connesse potestà esecutive ed amministrative. Ben vero che al potere normativo attribuito alla Regione nella materia tributaria consegua, con necessario collegamento, la potestà amministrativa; ma, come é stato precisato dalla Corte nella ricordata sentenza n. 9 del 1957, negli stessi sensi ed entro gli stessi limiti dianzi puntualizzati, procedendo così le due attività in parallelo. Non può, quindi, ritenersi che l'impugnata norma, con il soddisfare alla preminente esigenza di unitarietà del sistema, anche per ciò che ha riguardo alle modalità di riscossione, versamento e contabilizzazione, abbia con ciò stesso violato i richiamati precetti statutari, o siasi posta in conflitto con l'invocato art. 8 delle norme di attuazione. Quest'ultima disposizione, in particolare, abilita la Regione ad avvalersi degli uffici periferici dell'Amministrazione statale per l'esercizio delle funzioni esecutive ed amministrative ad essa spettanti ai sensi dell'art. 20 dello Statuto; ma non v'ha dubbio, come la Corte ha più volte riconosciuto, e più specificamente con la sentenza n. 120 del 1966, che tali uffici - fino a quando non sarà diversamente stabilito - strutturalmente continuino a far parte dell'organizzazione dello Stato, che questo possa disporne, e possa, dunque, accomunarli agli altri consimili uffici del territorio nazionale, destinatari di direttive di carattere generale e di norme regolamentari, al fine di attuare in concreto la riforma dell'ordinamento tributario nazionale.

4. - Dalla infondatezza delle censure d'incostituzionalità mosse dalla Regione siciliana ai commi quarto e quinto dell'articolo 38 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo sostituito dall'art. 1 del d.P.R. n. 288 del 1975, consegue la infondatezza del ricorso, con il quale la stessa Regione ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine al decreto 23 luglio 1975, emesso dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Tale decreto, la cui emanazione era prevista dal comma quinto del citato art. 38, regola, come si é dianzi precisato, le modalità di applicazione delle nuove norme dettate nella materia dei rimborsi IVA. Secondo la Regione, con l'atto impugnato lo Stato non ha tenuto conto anche in sede esecutiva della peculiare posizione costituzionale ad essa spettante, e ne ha invaso l'ambito di competenza, quale segnato dalle norme poste a riferimento dal precedente ricorso, le cui dedotte censure vengono in questa sede confermate e reiterate. Peraltro, una volta riconosciuto che le norme poste a base dell'impugnato decreto sono immuni dai pretesi vizi di incostituzionalità, che nella materia de qua la potestà legislativa della Regione ha carattere concorrente o sussidiario e che le connesse potestà esecutive ed amministrative vanno esercitate negli stessi sensi ed entro gli stessi limiti, egualmente infondate si rivelano le doglianze mosse con il ricorso per regolamento di competenza. Le sfavorevoli conseguenze che in concreto, secondo l'assunto della Regione, già sarebbero derivate o potrebbero in futuro derivare per il suo bilancio, potranno essere apprezzate in sede di apprestamento della normativa di coordinamento, prevista dalla legge di delega con l'art. 12 innanzi richiamato.

5. - Come accennato nella esposizione in fatto, l'Assessore per le finanze della Regione siciliana, con decreto 29 agosto 1975 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 42 del successivo 27 settembre) ha dal canto suo dettato "modalità per l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio della Regione siciliana". Il decreto assessoriale dispone che, fino a quando la materia non sarà puntualmente e definitivamente disciplinata in sede di norme di coordinamento, il decreto ministeriale 23 luglio 1975 non si applichi nell'ambito del territorio della Regione siciliana, facendosi quindi obbligo agli uffici IVA della Sicilia di continuare a versare le somme riscosse a titolo d'imposta sul valore aggiunto, in conto entrata della Regione (art. 1), e di continuare a provvedere ai rimborsi d'imposta, utilizzando le somme che all'uopo verranno accreditate sui normali stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato o di quello della Regione, a seconda dell'Ente al cui erario sono affluite le quote d'imposta ammesse a rimborso, salvo conferma da parte del Ministero delle finanze della determinazione di provvedere, in linea provvisoria, agli accreditamenti in parola a carico del bilancio statale (art. 2). Di tale decreto assessoriale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il suo ricorso, ha chiesto l'annullamento, deducendo invasione della sfera di competenza propria dello Stato.

Il ricorso é fondato.

In coerenza con i principi richiamati e con le statuizioni adottate in precedenti occasioni, in cui lo Stato aveva ritenuto di poter disapplicare atti promananti da Regioni (sentenze n. 207 del 1971 e n. 184 del 1972), nel caso in esame va dichiarato che non spetta alla Regione siciliana la potestà di disapplicare - come ha fatto con l'impugnato decreto assessoriale - il decreto ministeriale 23 luglio 1975. L'ordinamento costituzionale demanda appunto a questa Corte di giudicare sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni (art. 134 Cost.); di dichiarare a chi spettino le attribuzioni in contestazione, e di annullare gli atti viziati da incompetenza (artt. 38 e 41 legge 11 marzo 1953, n. 87); di sospendere per gravi ragioni, in pendenza del giudizio, l'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto (art. 40 stessa legge). Nei confronti dell'atto statale ritenuto invasivo della sua competenza la Regione aveva dunque lo strumento idoneo per far valere le proprie doglianze e per ottenerne la rimozione; e di tale strumento in concreto si é avvalsa con il ricorso proposto a questa Corte.

Ma, contemporaneamente all'esperimento del ricorso e senza nemmeno attenderne l'esito, la Regione, adducendo come esplicitamente si desume dal preambolo del decreto assessoriale - che l'atto dello Stato si appalesava illegittimo e lesivo delle spettanze, delle competenze e delle potestà regionali costituzionalmente assistite, ha ritenuto di poter "rimuovere dette turbative e ripristinare il preesistente regime", facendo leva sugli stessi argomenti e sugli stessi parametri posti a base del suo ricorso. In certo senso, si é fatta giustizia da sé, non considerando, come avrebbe dovuto, che a questa Corte il sistema instaurato dalla Costituzione attribuisce sui conflitti di attribuzione competenza esclusiva, con pienezza di effetti della decisione; ed ha, quindi, violato il richiamato art. 134 della Costituzione.

Né può essere accolta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che la difesa della Regione ha sollevato, adducendo la mancata indicazione delle disposizioni costituzionali che si ritengono violate (art. 39, u.c., legge n. 87 del 1953); atteso che, pur se il ricorso non contiene espressa menzione di tale norma, non può sorgere dubbio sulla sua individuazione, in virtù dell'esplicito riferimento che in esso vien fatto alle richiamate sentenze di questa Corte, che della norma stessa han fatto applicazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 2 luglio 1975, n. 288 ("disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni"), sollevata, in riferimento agli artt. 20, 21, 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con r.d.lg.vo 15 maggio 1946, n. 455, ed agli artt. 2 ed 8 delle Norme di attuazione dello stesso Statuto in materia finanziaria, emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dal Presidente della Giunta regionale siciliana con il ricorso in epigrafe;

b) dichiara che spetta allo Stato il potere di emanare il decreto 23 luglio 1975, emesso dal Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, avente ad oggetto "modalità per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 38, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni";

c) dichiara che non spetta alla Regione siciliana il potere di disapplicare il decreto 23 luglio 1975, di cui sub b), e, pertanto, annulla il decreto 29 agosto 1975, emesso dall'Assessore per le finanze della Regione siciliana, avente ad oggetto "modalità per l'esecuzione dei rimborsi IVA nell'ambito del territorio della Regione siciliana".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.

 

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1976.