Sentenza n. 164 del 1976
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SENTENZA N. 164

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, lett. c, del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1973 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Vitiello Salvatore e la società Tirrenia, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1976 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto in fatto

Nel corso di giudizio civile promosso da Vitiello Salvatore nei confronti della società Tirrenia al fine di ottenere il risarcimento dei danni, indicati in lire 88.747, e subiti da un suo automezzo nel corso delle operazioni di imbarco sulla nave "Campania F." di proprietà della convenuta, ed avendo quest'ultima eccepito che la controversia rientrava nella competenza del comandante di porto ai sensi dell'art. 589, lett. c, cod. nav., il pretore di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost., questione di legittimità costituzionale della norma sopra ricordata e delle altre disposizioni "conseguenziali", nella parte in cui attribuiscono al comandante di porto la competenza a decidere le cause civili, nel suddetto art. 589 cod. nav. elencate, fino al valore di lire centomila.

L'ordinanza, notificata e comunicata nei modi di legge, é stata pubblicata il 26 giugno 1974 sul n. 167 della Gazzetta Ufficiale. Nel giudizio non vi é stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - La Corte é chiamata a decidere se l'art. 589 cod. nav. (che attribuisce alla competenza del comandante di porto le cause, per sinistri marittimi, in esso elencate e di valore non eccedente le lire centomila) violi gli artt. 3, 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, sotto il profilo che dette controversie sarebbero sottratte alla competenza del magistrato ordinario ed attribuite ad un organo giurisdizionale del quale non sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità.

Secondo il giudice a quo (le cui censure traggono occasione da una controversia avente ad oggetto danni cagionati dall'esecuzione di operazioni di imbarco per investire l'intera materia delle suddette cause civili per sinistri marittimi) il comandante di porto é organo amministrativo gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile e non può pertanto essere, al tempo stesso, investito di funzioni giurisdizionali senza che siano violati i principi costituzionali già ricordati, i quali esigono che l'organo giudicante sia immune da vincoli che comportino la sua soggezione ad altri organi.

2. - La questione é fondata.

Non v'ha dubbio, infatti, come del resto questa Corte ha già affermato nel dichiarare, con la sentenza n. 121 del 1970, l'illegittimità costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 cod. nav. (concernenti la giurisdizione penale del comandante di porto) che le disposizioni riguardanti tale organo non offrano quelle garanzie di indipendenza e di imparzialità poste a presidio del retto svolgimento della funzione giurisdizionale negli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost., cui é da riconoscere immediata operatività, come specificato nella suddetta sentenza. Invero, il comandante di porto é organo amministrativo periferico gerarchicamente dipendente dal Ministro della marina mercantile, il che comporta che egli non possa disattendere le istruzioni e gli ordini impartiti dagli organi centrali. Inoltre é privo di ogni garanzia di inamovibilità, essendo legato da rapporto d'impiego con l'amministrazione della marina militare, mentre spettano alla competenza del Ministro della difesa, oltre i provvedimenti disciplinari, quelli riguardanti la nomina, la promozione a scelta, nonché l'assegnazione e il mutamento di sede senza necessità di consenso da parte dell'interessato (sent. n. 121 del 1970 già citata).

3. - Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 589 cod. nav., nella parte in cui attribuisce al comandante di porto la competenza a decidere, quale giudice di primo grado, le cause per sinistri marittimi di valore non eccedente le lire centomila. Il che rende inoperanti (senza che occorra una specifica declaratoria di illegittimità costituzionale) tutte le altre disposizioni collegate al suddetto articolo e, fra esse, in particolare, quelle disciplinanti il procedimento avanti i comandanti di porto, (artt. 591 e segg. cod. nav.) ad eccezione dell'art. 598, dovendosi all'amichevole componimento in esso previsto riconoscere natura amministrativa e non giurisdizionale (sent. n. 83/1973). Le norme sulle controversie individuali di lavoro, di cui agli artt. 603 e segg. stesso codice, sono state tacitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973, n. 533, contenente la nuova disciplina generale di tali controversie (sent. n. 29 del 1976).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 589 del codice della navigazione nella parte in cui attribuisce al comandante di porto, quale giudice di primo grado, la competenza a decidere le cause per sinistri marittimi in detto articolo elencate e il cui valore non ecceda le lire centomila.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO – Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1976.