Sentenza n. 162 del 1976
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SENTENZA N. 162

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Lazio, notificato l'8 marzo 1975, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 10 del registro 1975, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento 20 dicembre 1974 della Commissione di controllo sugli atti della Regione, che ha annullato la delibera della Giunta 26 novembre 1974, n. 4877, sul mantenimento in servizio di 22 dipendenti delle società "Stefer" e "Ferrovie Roma Nord".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione Lazio, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con delibere nn. 767, 896 e 1356 (rispettivamente del 13 e 23 giugno e del 26 settembre 1973), la Giunta della Regione Lazio assumeva in servizio, in posizione di comando, 22 (ex) dipendenti delle società "Stefer" e "Ferrovie Roma Nord".

Dette delibere venivano annullate dalla Commissione di controllo, in base alla motivazione che il comando non poteva nella specie aver luogo (ed era in violazione della disposizione VIII della Costituzione), in quanto le aziende di provenienza degli interessati non avevano natura pubblica, sebbene privata.

La Regione emanava, allora, la legge 18 marzo 1974, n. 19, con cui disponeva il mantenimento in servizio (fino all'inquadramento in ruolo) dei dipendenti delle società predette, i quali fossero "comunque in servizio presso la Regione alla data del 30 giugno 1973"; a tale legge facendo, quindi, seguire delibera applicativa 7 maggio 1974, n. 1275.

Anche tale provvedimento fu, però, annullato dalla Commissione di controllo. La quale rilevava come la legge n. 19 citata "doveva intendersi riferita solo a situazioni di personale conformi a legge, non a situazioni di mero fatto".

La Regione faceva, a questo punto, seguire la legge 23 settembre 1974, n. 66, di interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 19, nel senso che il "mantenimento in servizio" si riferiva proprio al personale della società "Stefer" e " Roma Nord" di cui alla delibera 1974 n. 1275.

Il successivo provvedimento della Giunta 26 novembre 1974, n. 4877, adottato in esecuzione della legge 1974 n. 66 citata, veniva, però, anch'esso annullato dalla Commissione di controllo, sempre sul rilievo della non riferibilità della legge al personale in questione (sia per la intrinseca illegittimità della sua assunzione sia per il già disposto annullamento dell'assunzione stessa).

2. - Avverso il provvedimento della Commissione di controllo da ultimo ricordato (che reca la data del 20 dicembre 1974 ed il n. 53.30105), appunto, ricorre ora la Regione Lazio, sollevando conflitto di attribuzione, per violazione degli artt. 125, 127, 117, 118 della Costituzione.

Dopo aver, tra l'altro, sottolineato l'inerenza della legge (n. 66 del 1974 citata) da essa emanata a materia (ordinamento degli uffici) di competenza regionale, si duole soprattutto la ricorrente che la detta normativa - non impugnata dallo Stato nelle previste forme di cui all'art. 127 Cost. - sia stata di fatto, poi, disapplicata dalla Commissione di controllo, attraverso l'annullamento della delibera che ed essa legge puntualmente si conformava.

3. - Resiste a tali rilievi l'Avvocatura di Stato (per il costituito Presidente del Consiglio dei ministri) osservando, innanzi tutto, in via di premessa, come le leggi regionali - se effettivamente non possono (come la ricorrente fondatamente assume) essere disapplicate da organi dello Stato - certamente possono, però, essere interpretate.

E tale potere di interpretazione della legge, oltreché alla autorità giudiziaria, compete anche alla Commissione di controllo sugli atti della Regione, costituendo ciò la premessa maggiore del sillogismo che sfocia nel deliberato di conformità o difformità dell'atto controllato.

In concreto, nel caso di specie - sostiene l'Avvocatura la legge della Regione Lazio 1974 n. 66 é stata (non già disapplicata, sebbene soltanto) interpretata dalla Commissione di controllo; nel senso che non poteva essa, in quanto legge "interpretativa", toccare situazioni pregresse già esaurite, ed inoltre, quale legge "regionale", escludere la preclusione, in particolare derivante dal "consolidamento del potere di controllo".

Considerato in diritto

1. - La Regione Lazio solleva - come in narrativa detto - conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, perché ritiene lesivo della sua competenza costituzionalmente garantita il provvedimento della Commissione di controllo, che ha annullato la delibera della Giunta regionale concernente il "mantenimento in servizio" - in base a legge della stessa Regione n. 66 del 1974 (interpretativa della precedente legge n. 19 del 1974) - di ventidue ex dipendenti delle società "Stefer" e "Roma Nord": assunti con precedenti delibere regionali, a loro volta annullate in sede di controllo (per ravvisato contrasto con la disposizione transitoria VIII della Costituzione, in ragione della natura privata e non pubblica delle aziende di provenienza del detto personale).

Lamenta la ricorrente che il provvedimento impugnato dell'organo statuale si rivolga - prima ancora che contro la delibera della Giunta - in realtà contro la stessa (ivi richiamata) legge regionale (1974 n. 66 cit.): che sarebbe stata disapplicata, con contestazione della sua efficacia, sia quanto al potere di mantenere in servizio personale che la Commissione aveva dichiarato essere stato assunto in maniera non legittima, sia quanto alla possibilità di modificare, retroattivamente, effetti di precedenti provvedimenti negativi della stessa Commissione di controllo.

Da ciò, appunto, la prospettata lesione delle prerogative regionali - sulla insindacabilità in via amministrativa di proprie leggi (e sulla competenza a legiferare in materia di ordinamento degli uffici) - che é posta in collegamento con i precetti costituzionali di cui agli artt. 125 e 127, oltre che 117 e 118.

2. - Replica l'Avvocatura escludendo, invece, che la Commissione di controllo abbia, nella specie, inteso (esulando dai suoi poteri) "disapplicare la legge regionale o discutere la legittimità od il merito di questa"; giacché, invero, essa si sarebbe limitata ad "interpretare la legge interpretativa n. 66 del 1974 citata, come una legge che non potesse, proprio per tale sua natura, toccare (con il riferimento, appunto, al personale la cui assunzione era stata in precedenza annullata) situazioni pregresse già consolidate".

3. - Tali essendo le ragioni ed i termini del contendere, in questa sede, resta evidentemente estraneo al thema decidendum il quesito di costituzionalità della legge regionale n. 66 del 1974 più volte menzionata (sotto entrambi i cennati profili di violazione della disposizione VIII della Costituzione e di contrasto con l'art. 125 Cost., che garantisce l'esercizio del potere statuale di controllo sugli atti dell'ente territoriale).

La questione stessa, d'altra parte, neppure può essere sollevata in via incidentale: non essendo strumentale alla soluzione del conflitto.

Ed, infatti - una volta che non é (come detto) posta in discussione (né avrebbe potuto fondatamente esserlo) la premessa della inerenza del controllo statuale ex art. 125 della Costituzione ai soli atti e non anche alle leggi della Regione (nei confronti delle quali ultime é, invece, proponibile la impugnativa di legittimità prevista e regolata dal successivo articolo 127 della Costituzione) - discende, su un piano di logica conseguenzialità, l'ultroneità della indagine in ordine alla legittimità della legge regionale, su cui il sindacato della Commissione sia stato (in ipotesi) esteso; perché il fatto stesso (ove accertato) di tale estensione del controllo amministrativo statuale su atto normativo della Regione importerebbe - di per sé - l'effettività della "invasione", da che dipende la soluzione del conflitto.

4. - Ora, però - come si é già avuto modo di esporre lo Stato contesta proprio che la Commissione abbia esercitato un controllo sulla legittimità della legge ed assume che essa ha fatto opera di mera esegesi della legge regionale 1974 n. 66 in questione: nel contesto della premessa maggiore del sillogismo sfociato nel giudizio di difformità (alla legge stessa) della delibera controllata.

Tale tesi é, però, destituita di fondamento. Essa é, anzitutto, in contrasto con gli argomenti che sorreggono il provvedimento della Commissione di controllo, i quali concernono esclusivamente ciò che il legislatore regionale "poteva", prescindendo, invece, dalla indagine su ciò che "voleva", in effetti, nella specie disporre.

D'altra parte, occorre ancora considerare (e trattasi di rilievo decisivo) che la legge regionale 1974 n. 66 citata - in quanto emanata proprio per superare, in via interpretativa, il contrasto insorto tra Commissione di controllo e Giunta regionale circa la sfera di applicabilità della precedente legge 1974 n. 19 - non lasciava sussistere margine alcuno d'incertezza in ordine ai soggetti cui andava riferito il disposto " mantenimento in servizio": espressamente individuati nei ventidue dipendenti (nominativamente) elencati nella delibera della Giunta n. 1275 del 1974.

Difettavano, pertanto, nella specie, le stesse premesse logiche di un problema esegetico.

5. - Il vero é (e le considerazioni innanzi svolte ne danno conferma) che la Commissione di controllo, nella circostanza, non ha interpretato, sibbene effettivamente assoggettato al proprio controllo la legge regionale n. 66 del 1974. E solo sulla premessa (implicita) della illegittimità di questa (sul punto della riferibilità ai dipendenti provenienti dalle aziende "Stefer " e "Roma Nord") é, quindi, pervenuta all'annullamento della delibera che alla legge stessa puntualmente si conformava.

Il ricorso della Regione é, per ciò, fondato e va, conseguentemente, annullato il provvedimento di controllo in questa sede impugnato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava alla Commissione di controllo sugli atti della Regione Lazio assoggettare al proprio controllo la legge regionale 23 settembre 1974 n. 66; e, pertanto, annulla il provvedimento della Commissione indicata n. 53/30105 del 20 dicembre 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1976.