Sentenza n. 140 del 1976
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SENTENZA N. 140

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 4 ottobre 1973, riapprovata il 6 marzo 1974, recante "concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di case a favore degli artigiani", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 marzo 1974, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1974.

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso del 22 marzo 1974 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha impugnato in via principale, per violazione degli artt. 117 e 118, e 81 della Costituzione, la legge regionale della Regione Campania approvata il 4 ottobre 1973 e riapprovata a maggioranza assoluta il 6 marzo 1974, recante "concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di case a favore degli artigiani".

Premette tra l'altro ed in particolare che:

- con gli artt. da 1 a 6 la Regione Campania é autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1974, a concedere, nei limiti e secondo le modalità stabilite, ai titolari di aziende artigiane della Regione trovatisi in date condizioni, contributi in conto capitale in misura non eccedente il 35 per cento (ovvero il 50%) e comunque per un importo massimo di lire 2.500.000 (ovvero di lire 3.000.000) della spesa sopportata per l'acquisto e la costruzione di case per civile abitazione, aventi i requisiti e le caratteristiche di cui alle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare; ed é riservato al Consiglio regionale di approvare entro il mese di aprile di ogni anno il piano annuale di riparto dei fondi previsti in bilancio; e

- con l'art. 7 si dispone che all'onere derivante dall'applicazione della legge "sarà provveduto mediante iscrizione di apposito capitolo nel bilancio preventivo di ciascun esercizio, nel limite massimo di 1.500.000.000 (un miliardo cinquecento milioni).

Ciò premesso, con il ricorso si chiede a questa Corte di voler dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera legge impugnata, per i seguenti motivi:

a) A proposito della prospettata violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione si assume che:

- la legge presuppone implicitamente che la sub materia dell'edilizia abitativa faccia parte della materia urbanistica trasferita alla Regione col d.P.R. n. 8 del 1972; e tale impostazione non può essere condivisa perché l'art. 117 conosce e regola "materie", che vanno assunte nella loro accezione oggettiva, e non c'è posto per sub materie, e per queste (che o rientrano in una delle materie ivi indicate o ne sono fuori) non sembra ipotizzabile "un tertium genus, una materia qualitativamente diversa e quantitativamente minore di taluna di quelle elencate nell'art. 117";

- che la legge presuppone che le Regioni siano titolari delle funzioni amministrative in materia, ma con tale titolarità male si concilia la concessione alle Regioni (attuata con la legge sulla casa) della delega per dette funzioni amministrative, dato che lo Stato poteva e può delegare funzioni proprie;

- che, in base all'art. 118, alle Regioni spetta l'esercizio delle funzioni amministrative nelle stesse materie per cui esse hanno competenza legislativa ed altresì in materie proprie dello Stato per le quali si abbia un'attribuzione (a mezzo di delega) di funzioni amministrative;

- che la materia dell'edilizia pubblica abitativa non é elencata nell'art. 117 della Costituzione, né vi é stata inclusa per effetto di leggi costituzionali, ed é materia di cui lo Stato ha mantenuto e mantiene la titolarità;

- che al riguardo si é avuta una concessione di delega alle Regioni, disposta prima della legge sulla casa (a termine) e poi confermata dal d.P.R. n. 8 (indefinitamente), e potrebbe porsi anche una questione di acquiescenza da parte delle Regioni di fronte a tali norme; e

- che "se la Regione Campania, come tutte le altre Regioni, può occuparsi del settore dell'edilizia pubblica abitativa solo in base a delega dello Stato, é chiaro che essa é carente di potestà legislativa nella materia (o più esattamente, per l'esercizio della funzione) delegata".

b) Secondo il ricorrente la legge impugnata viola altresì l'art. 81 della Costituzione "poiché non indica i mezzi sostanziali di copertura finanziaria della spesa annua di lire 1 miliardo 500 milioni. L'art. 7 si limita a stabilire che tale somma sarà iscritta nel bilancio preventivo di ciascun esercizio, ma non indica quali sono le fonti di finanziamento della spesa, con palese violazione del precetto costituzionale".

2. - Nel giudizio promosso con il sopraddetto ricorso, la Regione Campania non si é costituita.

Considerato in diritto

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 117 e 118, e 81 della Costituzione, della legge approvata il 4 ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974 dal Consiglio regionale della Campania e recante "concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di case a favore degli artigiani".

2. - Con la legge impugnata la Regione Campania é autorizzata, dal 1 gennaio 1974, a concedere, nei limiti e secondo le modalità stabilite, ai titolari di imprese artigiane della Regione contributi in conto capitale per l'acquisto e la costruzione di case per civile abitazione, aventi i requisiti e le caratteristiche stabilite dalle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare. Ed all'art. 7 é disposto che "all'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante iscrizione di apposito capitolo nel bilancio preventivo di ciascun esercizio, nel limite massimo di 1 miliardo 500.000.000 (un miliardocinquecentomilioni)".

3. - Il ricorso é fondato per quanto concerne il secondo motivo e cioé per la denunciata violazione dell'art. 81 della Costituzione e per tanto va accolto con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera legge.

Giova però precisare preliminarmente, nonostante che l'accoglimento del detto motivo sia assorbente, che la Regione Campania ha in modo corretto esercitato la potestà legislativa in materia di edilizia pubblica abitativa, atteso che ad essa, come ad ogni altra Regione a statuto ordinario, la competenza relativa é stata attribuita in modo definitivo dal d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, emanato in forza della delega consentita al Governo con l'art. 8 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (sentenza n. 221 del 1975 di questa Corte).

Ma la legge de qua, come si é sopra osservato, é costituzionalmente illegittima perché prevede una spesa "nel limite massimo di 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni)" e non indica i mezzi per farvi fronte. Ed invece, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 47 del 1967, n. 17 del 1968 e n. 158 del 1969), l'obbligo della copertura di nuove e maggiori spese, di cui al quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, non é assolto quando, come nella specie (art. 7 della legge impugnata), non si provvede con legge sostanziale ma si rinvia alle leggi di bilancio.

Per tanto, la norma di cui al citato art. 7 va contro la disposizione costituzionale di raffronto, e, per il vincolo di essenzialità in cui essa si trova con tutte le altre norme della legge impugnata, questa risulta in toto viziata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata il 4 ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974 dal Consiglio regionale della Campania, recante "concessione di contributi in conto capitale per la costruzione di case a favore degli artigiani".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1976.