Sentenza n. 139 del 1976
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SENTENZA N. 139

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42 (tariffa professionale per i ragionieri e periti commerciali), nonché dell'art. 38 dello stesso d.P.R. in relazione all'art. 2233, terzo comma, del codice civile; e dell'art. 47 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1973 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la società Paolo Agnesi e figli e Lamanna Maurizio, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 27 marzo 1974.

Visti gli atti di costituzione della società Agnesi e di Lamanna Maurizio, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore Nicola Reale;

uditi l'avv. Carlo Piccini, per la società Agnesi, gli avvocati Massimo Severo Giannini e Vittorio Mandel, per Lamanna Maurizio, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (emesso il 29 settembre 1972 nei confronti della S.p.A. Paolo Agnesi e figli, per il complessivo importo di lire 58.830.000, su richiesta del rag. Maurizio Lamanna per spese e prestazioni professionali in materia fiscale), il tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) del d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42 (di approvazione della tariffa professionale per i ragionieri ed i periti commerciali), in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.;

b) dell'art. 38 del predetto d.P.R. n. 42 del 1959, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 2233, terzo comma, cod. civ.;

c) dell'art. 47 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, concernente l'ordinamento della professione di ragioniere e di perito commerciale, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

2. - L'ordinanza, comunicata e notificata nei sensi di legge, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 27 marzo 1974. Nel giudizio si sono costituite le parti ed é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. Per la difesa della S.p.A. Agnesi le questioni sollevate con l'ordinanza di rinvio sarebbero fondate e dovrebbe, conseguentemente, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate. Secondo la difesa del rag. Lamanna e l'Avvocatura generale dello Stato le questioni stesse andrebbero dichiarate in parte non fondate ed in parte inammissibili.

Considerato in diritto

1. - Con legge 28 dicembre 1952, n. 3060, il Governo fu delegato a provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercenti in economia e commercio e di ragioniere: ciò nel termine di nove mesi dall'entrata in vigore di detta legge e con l'osservanza di taluni criteri direttivi.

Con d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, nell'ambito e in attuazione della delega anzidetta, fu approvato l'ordinamento della professione di ragioniere e, nell'art. 47, si stabilì che "i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti a ragionieri e periti commerciali" fossero "stabiliti con tariffa, a carattere nazionale, approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio Nazionale" (dei ragionieri e periti commerciali). Infine, con d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42, emanato in attuazione del già citato art. 47, venne approvata la tariffa che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai ragionieri e ai periti commerciali.

2. - Il tribunale di Genova, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la liquidazione di onorari richiesti da un professionista con riferimento alla tariffa professionale suddetta, approvata con il citato d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale:

a) del menzionato d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42, nel suo complesso, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. E ciò sul riflesso che detto decreto (ritenuto da esso giudice, non senza qualche perplessità, atto avente forza di legge, e precisamente di legge delegata, in quanto emanato in virtù della delega conferita al Governo con la legge n. 3060 del 1952) sarebbe stato emesso dopo l'inutile decorso del termine di nove mesi fissato per l'esercizio della delega;

b) dell'art. 47, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, nel testo sopra riportato, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., sotto il profilo che il Governo (cui il Parlamento con la più volte citata legge n. 3060 del 1952 aveva conferito la delega a provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercenti in economia e commercio e di ragioniere) avrebbe illegittimamente subdelegato il potere di determinare la tariffa relativa alle predette professioni;

c) e, in subordine, dell'art. 38 del d.P.R. n. 42 del 1959, il quale dispone che per la consulenza ed il patrocinio tributario spetta al ragioniere, oltre alle spese, indennità e altri compensi previsti dalla tariffa, anche un onorario determinato in ragione dell'imposta, tassa o contributo risparmiato dal cliente. La censura é in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo che detto articolo renderebbe ammissibile per i ragionieri ed i periti commerciali, il patto di "quota lite", espressamente vietato, invece, per gli avvocati, i procuratori ed i patrocinanti legali dall'art. 2233, comma terzo, cod. civ., così operandosi una disparità di trattamento tra gli uni e gli altri non razionalmente giustificata.

3. - In ordine logico va, in primo luogo, esaminata la questione sub b), con cui si prospetta il dubbio che con l'art. 47 del d.P.R. n. 1068 del 1953 (in applicazione del quale é stato emanato il d.P.R. n. 42 del 1959) il Governo abbia illegittimamente subdelegato una parte della potestà legislativa che gli era stata delegata dal Parlamento mediante la legge n. 3060 del 1952.

Il dubbio non ha ragione di essere.

Non vi é, infatti, alcun elemento che autorizzi a ritenere che con la norma impugnata si sia inteso attribuire al potere esecutivo la potestà di emanare disposizioni aventi forza di legge.

La formulazione letterale della norma, la quale si limita a disporre - come si é rilevato che la tariffa va approvata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale, null'altro specifica al riguardo. E tale silenzio appare significativo se si considera la ben diversa formulazione dello art. 31 n. 5 dello stesso d.P.R. n. 1068 del 1953 prescrivente in modo espresso che le modalità ed il termine per il conseguimento dell'abilitazione professionale, necessaria per ottenere l'iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale, "saranno stabiliti con apposita norma legislativa".

Deve pertanto escludersi, contrariamente a quanto si assume dal giudice a quo, che con la norma impugnata il Governo abbia subdelegato l'esercizio di potestà legislativa delegatagli dal Parlamento.

La questione va quindi dichiarata non fondata.

4. - Le altre questioni sollevate con l'ordinanza in epigrafe, aventi ad oggetto il già citato d.P.R. n. 42 del 1959 nel suo complesso e con particolare riferimento all'art. 38, vanno poi dichiarate inammissibili.

Al suddetto decreto presidenziale non può infatti riconoscersi forza di legge.

Oltre a doversi ripetere che l'art. 47 non contiene alcuna attribuzione di potere legislativo e rilevare che si versa in materia non coperta da riserva di legge (sent. n. 20 del 1960), mentre non ha importanza qualificante l'essersi nel preambolo del predetto d.P.R. menzionato oltre l'art. 47 della legge delegata anche la legge delega che di questa é il presupposto, é decisiva la circostanza che il decreto n. 42 del 1959 di cui é parte l'art. 38 é stato emanato senza la deliberazione del Consiglio dei ministri che, come é noto, costituisce elemento formale necessario (anche se non sufficiente) per identificare gli atti del Governo aventi forza di legge (sent. n. 43 del 1959; 61 del 1963 e 40 del 1970). Ma se la forza di legge va esclusa nell'atto in questione, é indubbio che esso, sia in tutto che in parte, non può costituire oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale demandato alla cognizione di questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42 (approvazione della tariffa professionale per i periti e ragionieri commerciali) e dell'art. 38 del predetto decreto sollevate, in riferimento agli artt. 76, 77 e 3 Cost., dal tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale) sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1976.