Sentenza n. 132 del 1976
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SENTENZA N. 132

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicernbre 1973, n. 852 (proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali), promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 23 febbraio 1974, depositato in cancelleria il 5 marzo successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1974.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1976 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Paolo Mercuri, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 23 febbraio 1974 e depositato il 5 marzo 1974, il Presidente della Provincia di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unificato delle leggi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, nel quale si prevede il diritto dei lavoratori agricoli disoccupati di versare i contributi alle associazioni sindacali di categoria rappresentate nel CNEL mediante trattenuta sulle indennità di disoccupazione autorizzata con delega personale sottoscritta dallo stesso lavoratore.

La Provincia ricorrente osserva preliminarmente di ritenersi legittimata a proporre ricorso fuori termine, poiché il supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1973, data dalla quale avrebbero dovuto decorrere i 30 giorni prescritti dall'art. 32 della legge n. 87 del 1953, é pervenuto a Bolzano soltanto il 26 gennaio successivo, come risulta da attestazione rilasciata dal Commissario del Governo, e non sarebbe stato possibile, nei pochi giorni rimasti a disposizione, provvedere ai necessari adempimenti ed alla stesura del ricorso. Ove non si interpretasse l'art. 32 citato nel senso che i 30 giorni per proporre ricorso decorrono dalla effettiva conoscenza dell'atto e non dalla formale pubblicazione, la norma sarebbe viziata da illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., potendo praticamente precludere l'impugnativa delle leggi statali in via principale.

Nel merito, la norma impugnata, prevedendo un diritto al pagamento dei contributi mediante trattenuta a favore delle sole associazioni sindacali aderenti alle federazioni a carattere nazionale rappresentate nel CNEL, con esclusione, quindi, delle altre associazioni locali, lederebbe il principio di tutela delle minoranze linguistiche di cui alle citate norme statutarie.

2. - Resiste al ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni depositate il 23 marzo 1974, nelle quali si sostiene l'inammissibilità del ricorso per tardività e, nel merito, la sua infondatezza. Richiamato l'art. 73 Cost. a norma del quale le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, l'Avvocatura osserva che la Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1973 n. 334 recava l'indicazione della pubblicazione del supplemento con il titolo della legge impugnata, cosicché, con un minimo di diligenza, la Provincia poteva acquisire in Roma il documento non pervenuto. Fa presente, inoltre, che il termine di trenta giorni é prescritto nell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, risultandone così esclusa - a suo avviso - l'illegittimità dell'art. 32 della legge n. 87.

Quanto al merito della questione, si rileva che la discriminazione tra federazioni sindacali largamente rappresentative, per le quali é consentita la trattenuta, e federazioni scarsamente rappresentative appare perfettamente razionale e comunque non incide sulla parità giuridica delle minoranze etniche, ben potendo le federazioni minori ottenere dai loro iscritti una delegazione per il pagamento dei contributi sindacali secondo i principi del codice civile (art. 1269).

Alla pubblica udienza le difese delle parti hanno insistito sulle rispettive conclusioni.

Considerato in diritto

1 L'eccezione di tardività del ricorso é fondata.

Prescrive l'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che i ricorsi regionali avverso leggi ed atti con forza di legge dello Stato debbano essere notificati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato; ma la medesima norma era già posta, in un grado superiore della gerarchia delle fonti, dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che é precisamente quella cui l'art. 137 Cost. fa espresso rinvio, al fine di stabilire "le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale". Sebbene, nel sistema positivamente adottato, le leggi formali e gli atti ad esse equiparati possano in ogni tempo formare oggetto di questioni di costituzionalità, sollevate nel corso di giudizi in cui si debba applicarle, il legislatore ha tuttavia ritenuto necessario circoscrivere il potere delle Regioni di impugnarle direttamente in via di azione entro precisi termini di decadenza, facendoli decorrere dal solo momento che sia oggettivamente certo e verificabile, e cioé da quello della loro pubblicazione.

Trattandosi di atti, per definizione, generali, e che sono anche tali nella maggior parte dei casi, legge costituzionale e legge ordinaria (vincolata quest'ultima a quanto disposto nella prima) si sono così conformate al criterio abitualmente adottato in materia di giustizia amministrativa per i ricorsi contro atti non aventi destinatari determinati, e quindi insuscettibili di notificazione o comunicazione (art. 2 del regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato r.d. 17 agosto 1907, n. 642, applicabile oggi, in forza del richiamo contenuto nell'art. 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ai giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali). Del resto, un criterio analogo é accolto dalla stessa legge n. 87 del 1953, nell'art. 39, anche per i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni, disponendosi che debbano essere proposti entro sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato: la quale ultima, dunque, viene in considerazione soltanto in linea sussidiaria, quando manchino la pubblicazione o la notificazione, che la legge assume, agli effetti che qui interessano, come equipollenti.

Né alla regola in tal modo risultante dalla legge costituzionale del 1948 e dalla legge di attuazione del 1953 sarebbe consentito, in sede di applicazione, apportare particolari eccezioni, derogandovi allorché, per assente ragioni di forza maggiore relativa all'ente legittimato al ricorso, questo non abbia avuto materiale conoscenza della legge, ostandovi sia considerazioni di ordine sistematico, inerenti alla natura ed efficacia proprie delle leggi (che non si trasformano di certo in atti recettizi, sol perché impugnabili da Regioni e Provincie ad autonomia costituzionale), sia motivi pratici, attinenti alla fondamentale esigenza di certezza nei rapporti tra Stato e Regioni, cui la prefissione di termini di decadenza é preordinata.

2. - Ciò premesso, dev'essere precisato che, assumendo come dies a quo la data della "pubblicazione" (senza ulteriori specificazioni), legge costituzionale e legge ordinaria hanno sicuro riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, che, a partire dal testo unico r.d. 24 settembre 1931, n. 1256, si é ormai nettamente configurata come il momento essenziale e decisivo di quella più vasta operazione pubblicitaria, comprendente altresì la cosiddetta inserzione del testo legislativo nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti (é prassi costante, ad esempio, che il periodo di vacatio sia fatto decorrere, per espressa disposizione contenuta nelle varie leggi, dalla pubblicazione nella Gazzetta).

La Raccolta, infatti, non ha regolare periodicità, mentre la Gazzettaviene pubblicata "tutti i giorni non festivi nelle ore pomeridiane" (art. 2 r.d. 7 giugno 1923, n. 1252). Ed é appena il caso di avvertire che, quando si fa riferimento a pubblicazione nella Gazzetta, si presuppone che questa (od il relativo Supplemento) sia, a sua volta, pubblicata, vale a dire messa in circolazione e perciò a disposizione del pubblico. Pubblicazione delle leggi "nella" Gazzetta (o "nel" Supplemento) non può che significare, doverosamente, pubblicazione altresì "della" Gazzetta (o "del" Supplemento): senza di che sarebbe snaturato lo stesso istituto della pubblicazione degli atti normativi, che, anche storicamente, ha il fine di apprestare una situazione oggettiva di effettiva conoscibilità, da parte di tutti, degli atti medesimi.

Ciò che, peraltro, non si contesta sia avvenuto nella specie, adducendosi invece che il Supplemento ordinario del 31 dicembre 1973, contenente il testo della legge de qua, era giunto a Bolzano con ventisei giorni di ritardo: il che é cosa diversa da una mancata o ritardata pubblicazione dello stesso, nel senso poc'anzi specificato. D'altronde, la circostanza addotta non era tale da impedire che, usando la normale diligenza, un ente pubblico come la Provincia ricorrente, che dispone dei necessari strumenti organizzativi anche per seguire, all'occorrenza, l'iter delle leggi che possano interessano, fosse in grado di essere tempestivamente informato della avvenuta pubblicazione della legge in questione nel Supplemento della Gazzetta, di cui, oltre tutto, nel caso in oggetto, la Gazzetta Ufficiale in pari data (della quale non si nega che fosse regolarmente pervenuta a Bolzano) recava l'annuncio.

3. - Le considerazioni che precedono, non soltanto giustificano l'accoglimento della eccezione di tardività del ricorso, ma in linea più generale, valgono altresì a dimostrare la manifesta infondatezza, nel merito, anche a ritenerla ammissibile, della questione di legittimità costituzionale prospettata in subordine dalla difesa della Provincia in ordine all'art. 32 della legge n. 87 del 1953, ed involgente in realtà, per quanto premesso al punto 1, l'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1948, che rappresenta la vera fonte della norma della quale si denuncia il contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Presidente della Provincia di Bolzano nei confronti dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1976.