Sentenza n. 29 del 1976
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SENTENZA N. 29

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Dott. Luigi OGGIONI, Presidente

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 591 a 598 e 603 a 609 del codice della navigazione e dell'art. 409 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 18 maggio 1974 dal pretore di Augusta nelle cause dì lavoro rispettivamente vertenti tra Ursino Cristoforo ed altro e la Compagnia costruzioni generali ing. Ugo Rama e tra Passanisi Domenico e la Corporazione dei piloti del porto di Augusta, iscritte ai nn. 478 e 479 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufliciale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975; 2) ordinanza emessa il 22 ottobre 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Napoli nella causa vertente tra Matarazzo Giacomo e la società Sicula Oceanica, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con due ordinanze (di identica motivazione) emesse il 18 maggio 1974, il pretore di Augusta ha ritenuto rilevante ai fini del decidere (nelle cause intentate dai lavoratori marittimi Cristoforo Ursino ed altro e Domenico Passanisi, rispettivamente, contro la Compagnia costruzioni generali Ugo Rama e la Corporazione dei piloti di Augusta; in entrambe le quali era stata eccepita l'incompetenza del giudice adito ex art. 603 codice della navigazione ed, inoltre, non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 menzionato - per la parte in cui attribuisce (in primo grado) la cognizione delle controversie di lavoro dei marittimi (secondo l'ammontare del petitum) al comandante di porto od al tribunale - e, per connessione, degli artt. 604 a 609 nonché 591 a 598 dello stesso codice, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione.

2. - Della costituzionalità della attribuzione delle controversie di lavoro dei marittimi al (comandante di porto od al) tribunale (e della legittimità della relativa disciplina quale dettata dalle norme del codice della navigazione), ha dubitato, altresì, il giudice del lavoro presso il tribunale di Napoli.

Il quale - sempre sul presupposto di una disparità di trattamento che si realizzerebbe in danno della gente di mare - ha individuato, però, diversamente la norma che determinerebbe l'ipotizzata situazione di illegittimità, sollevando, con ordinanza 22 ottobre 1974 (emessa nel procedimento tra il Commissario di bordo Giacomo Matarazzo e la società Sicula Oceanica), questione di costituzionalità - per violazione del precetto dell'eguaglianza - dell'art. 409 cod. proc. civ. (quale sostituito dall'art. 1 della legge, sul nuovo rito del lavoro, 11 agosto 1973, n. 533): nella parte, appunto, in cui "non prevede che le disposizioni di cui al titolo IV capo I del codice di rito civile (come dalla detta legge modificate) si applichino anche ai rapporti di lavoro della gente del mare".

3. - É intervenuto - nel giudizio relativo alla ordinanza del giudice del lavoro del tribunale di Napoli - il Presidente del Consiglio dei ministri, per sostenere:

a) in via preliminare l'erroneità del presupposto della sollevata questione di costituzionalità, inquantoché la norma denunziata - rettamente interpretata - avrebbe ad oggetto, in realtà, anche il rapporto di lavoro della gente del mare;

b) in via subordinata, l'infondatezza della questione stessa, giacché - ove esatta fosse, per ipotesi, la tesi del giudice a quo - la diversa disciplina sostantiva e del modo di tutela giudiziaria del rapporto di lavoro della gente del mare apparirebbe, comunque, giustificata dalla "peculiarità" del rapporto stesso rispetto al generale rapporto di lavoro subordinato.

Considerato in diritto

1. - I giudizi - involgendo questioni identiche o, comunque, collegate - si riuniscono al fine della decisione con unica sentenza.

2. - Il quesito (formulato dal giudice del lavoro del tribunale di Napoli) di costituzionalità dell'art. 409 cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 1 della legge 1973 n. 533) si pone con carattere di logica priorità (rispetto all'altra questione - sollevata dal pretore di Augusta - concernente l'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione) e, pertanto, é opportuno farne precedere l'esame.

3. - La norma dell'art. 409 cod. proc. civ. (nella formulazione dettata dall'art. 1 legge 1973 n. 533) viene - come detto - denunziata, per la parte in cui non prevede che la nuova introdotta disciplina del rito del lavoro si applichi anche nei confronti dei dipendenti del settore nautico.

Questi ultimi - le cui controversie, secondo il giudice a quo, rimarrebbero, perciò, devolute alla competenza del comandante di porto o (in caso che superino le lire 100.000 di valore) a quella del tribunale, e disciplinate dalle norme del codice della navigazione (artt. 603 a 609 e 591 a 598) - si troverebbero in una situazione "ingiustificatamente" deteriore rispetto a quella degli altri lavoratori dipendenti. Nei loro confronti non sarebbe, infatti, applicabile la nuova disciplina delle controversie di lavoro dettata dalla legge di riforma n. 533 del 1973, improntata ad esigenze di maggiore speditezza (che si realizzano con la previsione della competenza funzionale esclusiva del pretore) ed, inoltre, ispirata a criteri di più intenso favore del lavoratore (attuati negli istituti, tra l'altro, della semplificazione delle forme della domanda, della esecutorietà della sentenza di primo grado, della possibilità di valutazione equitativa del danno e di pronunzia di ordinanza per il pagamento delle somme contestate o già accertate).

Da ciò, appunto, l'ipotizzata violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza.

4. - La questione non é fondata.

Nel formulare l'indicato quesito di costituzionalità, il giudice a quo muove dalla premessa che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 533 del 1973 citata, le controversie di lavoro della gente del mare restino disciplinate dagli artt. 603 e norme collegate del codice della navigazione.

Ciò per la ragione - esposta nella motivazione dell'ordinanza di rinvio - che, essendo il diritto della navigazione diritto "speciale ed autonomo", le relative norme non potrebbero essere derogate da una legge di carattere generale, ancorché sopravvenuta, che non ne preveda espressamente l'abrogazione.

Ora, é anzitutto da rilevare che anche se la novella del 1973 (nell'art. 409, che delimita l'ambito della nuova procedura e nell'art. 413 che attribuisce al pretore la competenza esclusiva, in primo grado, in funzione di giudice del lavoro) effettivamente non fa espressa menzione delle controversie di lavoro nautico; e anche se é indiscutibile il carattere speciale delle norme del codice della navigazione che quelle stesse controversie contemplano, non per questo può, a priori, escludersi l'eventualità dell'abrogazione, in forma tacita, delle norme speciali succitate ad opera della legge di riforma successiva.

Nell'ipotesi di successione di una legge generale ad una legge speciale, non é vera in assoluto la massima che lex posterior generalis non derogat priori speciali: giacché i limiti del detto principio vanno, in effetti, di volta in volta, sempre verificati alla stregua dell'intenzione del legislatore.

E non é escluso che in concreto l'interpretazione della voluntas legis, da cui dipende la soluzione dell'indicato problema di successione di norme, evidenzia una latitudine della legge generale posteriore, tale da non tollerare eccezioni, neppure da parte di leggi speciali: che restano, in tal modo, tacitamente abrogate.

La Corte ritiene che ciò appunto ricorra nella specie.

L'attribuzione al pretore della competenza a conoscere, in via generale ed esclusiva, le controversie del lavoro, con nuovi strumenti ispirati a principi di oralità, concentrazione ed immediatezza, costituisce, infatti, l'elemento qualificante della riforma del '73; il suo punto cardine, volto - nella dichiarata intenzione del legislatore - a sintonizzare con i precetti costituzionali di cui agli artt. 3 cpv. e 24 della Costituzione la disciplina processuale di tutte le vertenze individuali di lavoro, che abbiano come elemento comune la subordinazione socio-economica di una delle parti del rapporto sostanziale.

Con il sistema così radicalmente innovato, la regolamentazione delle controversie di lavoro marittimo, quale risalente alle norme del codice della navigazione non ha possibilità alcuna di coordinamento.

E, pertanto, non vi ha dubbio che proprio tale incompatibilità determini l'abrogazione, tacita, delle disposizioni del codice della navigazione menzionate, da parte della sopravvenuta legge 533 del 1973.

Tanto più che - come é stato notato anche dalla Corte di cassazione (che nell'interpretazione dell'art. 409 cod. proc. civ. citato, é pervenuta ad analoghe conclusioni, circa la sua portata generale e l'effetto abrogativo delle precedenti disposizioni incompatibili anche di carattere speciale) - non si comprenderebbe la ragione del mantenimento, da parte del legislatore, della competenza speciale del comandante di porto (sospetta, anche nella materia civile, di essere affetta dagli stessi vizi di illegittimità, che già hanno condotto alla declaratoria di incostituzionalità dell'analoga giurisdizione penale: cfr. sentenza di questa Corte n. 121 del 1970); ed incomprensibile sarebbe, altresì, la ragione della perpetuazione, nelle controversie di lavoro nautico di valore superiore, delle soppresse attribuzioni del tribunale e (in secondo grado) della Corte di appello, implicanti gravi problemi attinenti, non soltanto alla organizzazione degli uffici, ma anche al coordinamento della norma di rinvio dell'art. 609 del codice della navigazione con quelle richiamate dal codice di procedura civile, ora sostituite dalla legge 533 del '73.

Per il complesso delle ragioni innanzi esposte deve, quindi, concludersi che la legge 1973 n. 533 più volte citata ha tacitamente abrogato l'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione: per cui anche le controversie di lavoro della gente del mare rientrano nella esclusiva competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro: restando, nel contempo, soggette alla disciplina generale sul nuovo rito del lavoro.

Escluso, per tale via, che sussista la prospettata disparità di trattamento tra lavoratori marittimi ed altri dipendenti, resta, conseguentemente, così dimostrata la non fondatezza della questione di costituzionalità, dell'art. 409 cod. proc. civ. citato, sotto tale profilo sollevata.

5. - La rilevata abrogazione dell'art. 603 e norme collegate del codice della navigazione, ad opera della sopravvenuta legge 533 del 1973, importa, d'altra parte, l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale delle norme stesse: sollevata come si é detto - non già per il periodo in cui queste vissero, ma proprio con riferimento al tempo della presunta coesistenza con la nuova disciplina del rito del lavoro.

La detta questione va dichiarata, pertanto, inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 603 e (per connessione) 604 a 609, 591 a 598 del codice della navigazione: sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, con le ordinanze del pretore di Augusta in epigrafe indicate;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Norme per le controversie in materia di lavoro): sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, della Costituzione, con ordinanza 22 ottobre 1974 del giudice del lavoro del tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.

Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1976.