Sentenza n. 227 del 1975
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SENTENZA N. 227

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

S composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), e dell'art. 7 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, promossi con ordinanze emesse il 15 luglio 1974 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sui ricorsi della società Magazzini frigoriferi surgelo e di Pellizzoni Dino contro la Regione Veneto e il Comune di San Martino Buon Albergo, iscritte ai nn. 493 e 494 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7 dell'8 gennaio 1975.

Visti gli atti di costituzione della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 1975 il giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanze di identica motivazione, 15 luglio 1974, il T.A.R. per il Veneto ha denunziato l'art. 13, ultimo comma, della legge n. 865 del 1971 - secondo cui l'esecuzione delle dichiarazioni di pubblica utilità, dei decreti di occupazione e dei provvedimenti espropriativi posti in essere per la realizzazione delle opere di cui all'art. 9 della stessa legge "può essere sospesa nei soli casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione delle persone dei proprietari" - prospettandone l'incostituzionalità in riferimento agli artt. 24, 103 e 113, comma secondo, ed, implicitamente, 3, della Costituzione in quanto non sussisterebbero ragioni giustificative della limitazione apportata al potere cautelare di sospensione quale, in via generale, disciplinato dall'art. 39 del testo unico sul Consiglio di Stato ed ora dall'art. 21 della legge 1971 n. 1034 istitutiva dei T.A.R.

Ha denunziato, altresì, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali superiormente indicati, l'art. 7 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247, il quale apporta ulteriori restrizioni alla sospensione prevista dall'art. 13 citato, escludendo che possa aver luogo "quando il procedimento sia disposto nei confronti dei proprietari risultanti dagli atti catastali".

2. - Innanzi alla Corte si é costituita la Regione veneta, deducendo l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato in diritto

1. - Con sentenza n. 284 del 19 dicembre 1974, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di eguaglianza (sul terreno della difesa avverso atti amministrativi) dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - che consentiva la sospensione, in sede giurisdizionale, dei provvedimenti espropriativi previsti dalla stessa legge "nei soli casi di errore grave ed evidente nell'individuazione degli immobili da espropriare ovvero nell'individuazione delle persone dei proprietari" - in quanto, senza ragionevole giustificazione (non individuabile nella sola urgenza delle finalità cui adempiono gli atti espropriativi anzidetti), limitava, nella materia dell'edilizia residenziale pubblica, l'esercizio del potere di sospensione degli atti amministrativi impugnati in via giurisdizionale: quale, in via generale, disciplinato, dagli artt. 39 t.u. 1924, n. 1054 (leggi sul Consiglio di Stato) e 21 legge 1971, n. 1034 (legge sui T.A.R.), con attribuzione, invece, al giudice amministrativo della facoltà di valutare, caso per caso, la sussistenza delle ragioni di opportunità della misura cautelare.

2. - La questione di costituzionalità dell'art. 13 citato - sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe - in quanto puntualmente identica a quella, appunto, già decisa con la sentenza n. 284, va pertanto, ora, dichiarata manifestamente infondata.

3. - Le stesse ragioni che hanno indotto alla declaratoria di illegittimità di cui alla sentenza n. 284 del 1974 citata sorreggono ora analoga pronuncia rispetto all'art. 7 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247), pure denunziato nelle ordinanze superiormente menzionate; in quanto, invero, trattasi di disposizione che, al pari dell'art. 13, ultimo comma, della legge 1971, n. 865, difetta di giustificazione nel limitare - in forma, anzi, ulteriormente accentuata (poiché esclude del tutto la misura cautelare nei casi in cui il procedimento sia disposto nei confronti del proprietario risultante dagli atti catastali) - l'esercizio del potere di sospensione degli atti amministrativi in sede giurisdizionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, proposta con le ordinanze in epigrafe indicate, dell'art. 13, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Norme sull'edilizia residenziale pubblica), già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 284 del 19 dicembre 1974;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 del d.l. 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, numero 247.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1975.