Sentenza n. 178 del 1975
 CONSULTA ONLINE 


SENTENZA N. 178

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 aprile 1973 dal pretore di Senigallia nel procedimento civile vertente tra Brocchi Vettese Antonio e la ditta Nestplast, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973;

2) ordinanza emessa il 12 gennaio 1974 dal pretore di Desio nel procedimento civile vertente tra Patricelli Antonietta e l'impresa fratelli Dubini, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 del 24 aprile 1974;

3) ordinanza emessa il 25 marzo 1974 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Scalcione Alessandro e la società Alitalia, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Patricelli Antonietta, di Scalcione Alessandro e della società Alitalia, nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi;

uditi l'avv. Luciano Ventura, per Patricelli, gli avvocati Spartaco Spano e Luciano Ventura, per Scalcione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso da tale Brocchi contro la ditta Nestplast, il pretore di Senigallia ha sollevato, in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), nella parte in cui fissa in cinque mensilità di retribuzione la misura minima del risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto del licenziamento dichiarato inefficace o invalido.

Osserva il giudice a quo che mentre l'art. 8 della legge n. 604 del 1966, avente una volta ampia portata, prevedeva, quale alternativa alla riassunzione del prestatore di lavoro, "una indennità da un minimo di cinque ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione", configurando in sostanza tale indennità come una penale per l'inadempimento, lo statuto dei lavoratori assicura oggi, in aggiunta alla reintegrazione nel posto di lavoro, un'ulteriore risarcimento la cui misura minima é ingiustificatamente fissata per legge, consentendo in tal modo l'eventualità di un indebito arricchimento in favore del prestatore di lavoro, con violazione del principio costituzionale d'eguaglianza tra le varie categorie di cittadini.

É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 27 agosto 1973, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.

Osserva la difesa dello Stato che il giudice a quo erroneamente presuppone che il legislatore, nel comminare una sanzione nei confronti di chi abbia commesso un illecito civile, debba necessariamente fare ricorso alla sanzione tipica del risarcimento danni, quale istituto generale disciplinato dal codice civile, senza potervi apportare delle deroghe, qualora ne ravvisi l'opportunità secondo un apprezzamento di politica legislativa. Pertanto non é irrazionale che, innovandosi al sistema previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed introducendosi il principio della continuità giuridica del rapporto, limitatamente al periodo che decorre dalla data della sentenza di primo grado, lo statuto dei lavoratori preveda, per il periodo antecedente alla sentenza, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno in una misura minima predeterminata.

Tanto sia per sollevare il lavoratore da una prova che avrebbe potuto rendere eccessivamente gravoso il processo, sia specialmente al fine di indurre il datore di lavoro ad astenersi da atti rivolti alla risoluzione illegittima del rapporto, in pregiudizio della parte più debole, il cui interesse é stato ritenuto meritevole di particolare tutela per ragioni di natura sociale.

2. - Nel corso di un procedimento promosso da Patricelli Antonietta contro l'impresa fratelli Dubini, il pretore di Desio ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, del c.d. statuto dei lavoratori, nella parte in cui dispone che in ogni caso la misura del risarcimento non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Premette in fatto il giudice a quo che l'attrice, assumendo d'essere stata licenziata in tronco il 2 febbraio 1972 senza provvedimento scritto, chiedeva, in un primo tempo, la dichiarazione d'inefficacia del licenziamento e la reintegra nel lavoro con condanna al risarcimento nella misura minima di legge, ed eccependosi dai convenuti che con raccomandata dell'8 aprile 1972, previa revoca del licenziamento, la lavoratrice era stata invitata a riassumere servizio, ma non vi aveva provveduto, in un secondo tempo concludeva soltanto per il risarcimento dei danni nella misura minima, mentre i convenuti chiedevano d'essere ammessi a provare che l'attrice aveva trovato altro lavoro già a partire dal febbraio del 1972.

Pertanto l'ordinanza di rimessione prosegue osservando che la norma impugnata altera in maniera rilevante i principi vigenti in tema di risarcimento danni (artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.), in considerazione della condizione sociale del lavoratore che non consentirebbe, ai sensi dell'art. 3 Cost., alcuna discriminazione. Inoltre contrasterebbe con l'art. 24, secondo comma, Cost., perché vieta al datore di lavoro di provare che il danno sofferto dal lavoratore sia inferiore al minimo previsto per legge.

É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto del 13 maggio 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.

La difesa dello Stato si riporta, per quanto attiene al principio d'eguaglianza, alle argomentazioni già svolte in riferimento all'ordinanza del pretore di Senigallia, ed osserva, relativamente alla pretesa violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (da ultimo sentenza n. 136 del 1972), la garanzia del diritto di difesa opera all'interno del rapporto processuale, sicché é del tutto inconferente il richiamo a tale principio costituzionale a proposito di una norma di diritto sostanziale che determina in misura fissa e forfettaria l'ammontare minimo del danno.

 

Si é costituita in giudizio la Patricelli Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Ventura, con atto depositato il 9 maggio 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione.

La parte privata rileva che rientra nella discrezionalità politica del legislatore di fissare in una misura minima predeterminata il risarcimento del danno spettante al lavoratore illecitamente licenziato, ove si osservi che l'intimazione di un licenziamento contra legem costituisce un gravissimo inadempimento da parte del datore di lavoro, perché colpisce alla radice il fondamentale interesse del lavoratore al mantenimento di uno status da cui derivano stabilità economica e sicurezza sociale. Al suddetto risarcimento deve esser riconosciuta anche una funzione di penale, in relazione alla pluralità di interessi connessi all'osservanza delle norme vigenti in tema di stabilità d'impiego dei lavoratori.

3. - Nel corso di altro procedimento civile vertente tra Scalcione Alessandro e la società Alitalia, il pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento danni "in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 c.c.", ove sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità del licenziamento. Osserva il giudice a quo che la norma impugnata introduce un'indubbia deroga ai principi generali vigenti in tema di obbligazione risarcitoria nascente da inadempimento contrattuale, sia sul piano sostanziale, per ciò che attiene all'esistenza e quantificazione del danno, sia sul piano processuale, per quanto concerne l'onere della prova altrimenti gravante sul creditore. Invero l'art. 18 dello statuto dei lavoratori sancisce il principio dell'automatismo del danno risarcibile in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione.

Il suddetto trattamento di favore, operante sul piano sostanziale e probatorio, può determinare un indebito arricchimento a favore del lavoratore, sicché deve ritenersi violare il principio costituzionale d'eguaglianza ed il diritto di difesa, garantiti dagli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

La norma impugnata sembra altresì ingiustificata ove si consideri che, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il risarcimento del danno in misura minima forfettizzata é previsto in alternativa alla riassunzione del lavoratore, mentre secondo lo statuto dei lavoratori esso spetta in ogni caso.

É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 28 ottobre 1974, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.

L'Avvocatura generale si riporta - a sostegno della sua richiesta - alle argomentazioni sopra riassunte.

Si é costituito in giudizio Alessandro Scalcione, rappresentato e difeso dall'avv. Spartaco Spano, con atto depositato il 26 ottobre 1974, chiedendo dichiararsi non fondata la questione prospettata.

Osserva la difesa della parte privata che la norma impugnata non é affetta da vizi di illegittimità costituzionale, perché il regime speciale che introduce é frutto di scelte politiche discrezionali, ponderate e non irrazionali. Il meccanismo introdotto, infatti, risponde all'esigenza di contemperare l'interesse collettivo con quello dell'autonomia privata, prendendo atto che il licenziamento illegittimo produce "in ogni caso" un danno per il lavoratore licenziato, come dimostra l'esperienza; danno da liquidarsi in misura non inferiore a cinque mesi di retribuzione. D'altronde non vi sarebbe ragione di vietare al legislatore quanto é consentito all'autonomia privata, ossia l'apposizione di clausole penali indipendenti dalla esistenza e dalla prova del danno.

Si é altresì costituita in giudizio la società Alitalia, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Marazza, con atto depositato il 24 ottobre 1974, chiedendo dichiararsi la fondatezza della questione prospettata.

La difesa dell'Alitalia svolge a sostegno delle sue istanze le seguenti argomentazioni: 1) la norma impugnata, mentre consente al lavoratore la prova d'aver subito un danno maggiore di quello minimo predeterminato, pone il datore di lavoro in condizione di inferiorità, precludendogli di dimostrare la sussistenza di un danno minore; 2) in materia di responsabilità da inadempimento contrattuale, non si giustifica la disparità di trattamento tra le due parti; 3) la previsione di una misura minima risarcitoria, se aveva ragion d'essere secondo la legge n. 604 del 1966, avendo carattere alternativo alla riassunzione, non trova giustificazione nel sistema previsto dallo statuto dei lavoratori, ove il danno subito dovrebbe essere sostanzialmente commisurato alla mancata retribuzione per il lasso di tempo intercorrente tra il licenziamento illegittimo e la sentenza di primo grado, atteso l'effetto reintegrativo di quest'ultima.

Con successive memorie le parti hanno sviluppato le rispettive argomentazioni insistendo, alla pubblica udienza, nelle conclusioni prese.

Considerato in diritto

1. - Attesa l'identità delle questioni prospettate i giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - La Corte costituzionale é chiamata a decidere se contrasti o meno con il principio d'eguaglianza e con il diritto di difesa (artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost.) l'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui attribuisce in ogni caso al lavoratore illegittimamente licenziato il diritto al risarcimento danni "in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 c.c.".

Le ordinanze di remissione censurano la norma impugnata in quanto la deroga apportata ai principi vigenti in tema di risarcimento impedisce al datore di lavoro di provare la minore entità, o addirittura l'eventuale mancanza del danno.

La questione é infondata.

Il richiamo all'art. 24, secondo comma, della Costituzione appare inconferente. Secondo la costante giurisprudenza della Corte la garanzia costituzionale della difesa opera entro i limiti del diritto sostanziale. Sicché in presenza di una disposizione che ricolleghi automaticamente alla condotta illecita il risarcimento dei danni in una misura minima predeterminata, non può aversi violazione del diritto di difesa, ma, in ipotesi, eventuale illegittimità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ove essa attribuisca ingiusto ed irrazionale privilegio ad una parte.

L'art. 18, secondo comma, dello statuto dei lavoratori, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione. La norma impugnata, innovando al regime stabilito dall'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, prevede che dalla sentenza di reintegra nel posto di lavoro consegua, in caso di mancata ottemperanza del datore di lavoro, l'obbligo di corrispondere al lavoratore anche le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro, dalla data della sentenza fino a quella dell'effettiva reintegrazione. Per il periodo antecedente alla sentenza, la riconosciuta invalidità del licenziamento comporta invece una disciplina particolare: da un lato il rapporto non può ritenersi estinto, sicché ai fini dell'anzianità va configurato come mai interrotto; dall'altro il legislatore ha previsto la sanzione del risarcimento danni, con la predeterminazione di un minimo. Da ciò deriva che sulla misura del risarcimento potrà incidere - oltre il limite di legge - quanto il lavoratore abbia in ipotesi guadagnato impiegando altrimenti le proprie energie. La predeterminazione di un risarcimento minimo, spettante in ogni caso di licenziamento invalido od inefficace, costituisce una presunzione legale che, per essere configurata in una misura realistica, in rapporto alle ipotesi più frequenti e alla durata media dei procedimenti pretorili, non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, ma costituisce legittimo esercizio di discrezionalità politica da parte del legislatore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. statuto dei lavoratori), nella parte in cui attribuisce in ogni caso al lavoratore, il cui licenziamento sia stato dichiarato invalido od inefficace, il diritto al risarcimento danni in misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1975.