Sentenza n. 170 del 1975
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SENTENZA N. 170

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 dicembre 1973, depositato in cancelleria il 4 gennaio 1974 ed iscritto al n. 1 del registro 1974, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'accordo di amicizia e collaborazione siglato a Perugia il 19 settembre 1973 tra il Presidente della Regione Umbria e il Presidente della Regione di Potsdam (Repubblica democratica tedesca).

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 27 dicembre 1973, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso per la risoluzione del conflitto di attribuzione sorto per effetto di uno schema di accordo di amicizia e collaborazione tra la Regione Umbria - Repubblica Italiana - e la Regione di Potsdam - R.D.T. - , chiedendo fosse dichiarata l'esclusiva competenza dello Stato nella politica estera e nella stipulazione di trattati internazionali e conseguentemente venisse annullato l'accordo impugnato per quanto concerne la partecipazione della Regione Umbria.

La difesa dello Stato premette che il 19 settembre 1973 i Presidenti delle Regioni Umbria e Potsdam siglarono in Perugia un accordo di amicizia e collaborazione tra le due Regioni, condizionato, quanto all'entrata in vigore, all'approvazione dei consigli regionali. Con detto accordo le due parti, richiamatesi alla volontà di pace dei popoli della Repubblica Italiana e della Repubblica Democratica Tedesca e nell'intento di dare ogni contributo all'attuazione della risoluzione della Conferenza europea per la sicurezza, e dell'Accordo quadripartito su Berlino, si sono impegnate ad uno scambio di delegazioni e di informazioni sulle esperienze di Governo locale, e nelle principali materie di intervento sociale, nonché all'allestimento di mostre ed esposizioni culturali, sulla base di un programma da concordarsi annualmente.

L'Avvocatura generale dello Stato osserva che detto accordo, per l'assoluta incompetenza delle Regioni nella materia della politica estera e dei trattati internazionali, viola gli articoli 1, 5 e 117 della Costituzione.

L'unità ed indivisibilità della Repubblica non consente che le Regioni si attribuiscano la capacità di porre in essere accordi con organi o enti di altri soggetti internazionali, o di svolgere comunque direttive di politica estera, riservate dalla Costituzione agli organi sovrani dello Stato.

La Regione Umbria, costituendosi tardivamente il 19 giugno 1974, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato.

La resistente premette che con lo schema di accordo, siglato dai Presidenti delle due Regioni in rappresentanza delle stesse, le parti riaffermavano la decisione di operare fattivamente per l'attuazione della Conferenza europea sulla sicurezza e sulla cooperazione, nello spirito dell'Accordo quadripartito su Berlino, ed intendevano disciplinare lo scambio periodico di informazioni e la collaborazione d'esperienze nelle materie di stretta competenza regionale: agricoltura, istruzione pubblica, sanità, urbanistica.

La difesa della Regione precisa che la Giunta regionale, con delibera 25 settembre 1973, n. 1891, proponeva al Consiglio regionale l'approvazione dell'accordo bilingue, soltanto "subordinatamente al benestare che su di esso saranno chiamati ad esprimere i competenti organi centrali dello Stato". Lo schema d'accordo veniva quindi trasmesso al Ministero degli affari esteri ed in difetto di risposta non veniva tradotto in alcun autentico atto originale. Conseguentemente non sussisterebbe atto idoneo ad invadere sfere decisionali di esclusiva competenza statale.

Nel merito la Regione osserva che l'accordo impugnato, anche se giuridicamente inidoneo a produrre effetti giuridici obbligatori tra le parti, é tuttavia manifestazione di una legittima volontà politica.

Invero nell'attuale realtà politica e sociale non sarebbe esatta la tesi della Presidenza del Consiglio secondo cui gli unici organi competenti ad esprimere valutazioni di politica estera dovrebbero essere quelli indicati dalla Costituzione (artt. 80 e 87), e cioé il Capo dello Stato, il Governo e i rappresentanti diplomatici. Oggi l'operato degli organi ufficiali sarebbe legittimamente condizionato dalla condotta di partiti, di sindacati, di gruppi di pressione industriale, ed anche dall'iniziativa degli enti territoriali.

Considerato in diritto

La Corte é chiamata a decidere se il progetto d'accordo d'amicizia e collaborazione tra la Regione Umbria e la Regione di Potsdam, parafato e siglato dai rispettivi Presidenti il 19 settembre 1973 a Perugia, invada o meno la sfera di competenza riservata dalla Costituzione allo Stato in materia di trattati internazionali e rapporti di politica estera (artt. 1, 5 e 117, in relazione agli artt. 80 e 87 Cost.).

Si deve, anzitutto, dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Umbria, avvenuta tardivamente soltanto il 19 giugno 1974, ben oltre i venti giorni dalla notifica del ricorso, effettuata il 27 dicembre 1973, mentre, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i termini per la costituzione in giudizio sono perentori anche per la parte resistente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel proporre ricorso per regolamento di competenza, si é richiamato alla ben nota giurisprudenza di questa Corte secondo cui a base dell'ordinamento regionale stanno interessi regionalmente localizzati, sicché le relative competenze sono finalizzate alla cura di interessi territorialmente circoscritti e mai unitari (da ultimo sentenze n. 138

 e 142 del 1972). Tale giurisprudenza esclude dalle attribuzioni regionali gli apprezzamenti di politica estera e la formulazione di accordi con soggetti propri di altri ordinamenti, compiti spettanti nel nostro sistema costituzionale esclusivamente agli organi dello Stato sovrano (sentenze n. 21 del 1968; n. 32 del 1960).

Peraltro il presente ricorso dello Stato risulta inammissibile. Invero l'art. 39 della legge n. 87 del 1953 ricollega la proponibilità del ricorso per conflitto d'attribuzione alla previa emanazione, ad opera della Regione, di un atto già invasivo della sfera di competenza assegnata allo Stato dalla Costituzione.

Nella specie sottoposta all'esame di questa Corte non si é realizzata alcuna lesione di siffatta competenza, perché la Regione non ha posto in essere atti idonei a produrre in concreto alcun effetto. Lo schema d'accordo siglato dal Presidente della Regione Umbria era subordinato, infatti, quanto alla sua entrata in vigore, alla conferma da parte del Consiglio regionale, ed era quindi di per sé assolutamente inefficace. Tale conferma non v'é stata, perché avendo la Giunta regionale richiesto un preventivo assenso del Ministero degli esteri, con esito negativo, la Regione Umbria non ha dato alcun seguito allo schema di accordo.

Manca dunque, nella specie, un atto regionale idoneo ad essere impugnato innanzi a questa Corte nelle forme del regolamento di competenza, ed il ricorso dello Stato va dichiarato inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per tardività, la costituzione in giudizio della Regione Umbria;

dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto dallo Stato avverso uno schema d'accordo di amicizia e collaborazione tra la Regione Umbria e quella di Potsdam, siglato a Perugia il 19 settembre 1973, perché non idoneo, in quanto assolutamente inefficace, a costituire oggetto d'un reale conflitto d'attribuzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1975.