Sentenza n.145 del 1975
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SENTENZA N. 145

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Veneto, notificato il 19 luglio 1974, depositato in cancelleria il 6 agosto successivo ed iscritto al n. 15 del registro 1974, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 20 aprile 1974 del Ministro per l'agricoltura e foreste, recante "Nuova delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi in provincia di Treviso".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 1975 il Giudice relatore Michele Rossano;

uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso 17 luglio 1974 la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione chiedendo la declaratoria della competenza di essa Regione, per il proprio territorio, a delimitare la zona faunistica delle Alpi - prevista dall'art. 5 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia) - e, conseguentemente, l'annullamento del decreto 20 aprile 1974 del Ministro per l'agricoltura e le foreste contenente "nuova delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi in provincia di Treviso" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 21 maggio 1974.

Ha affermato che con il citato decreto ministeriale é stata invasa la sfera di competenza riservata alla Regione Veneto poiché tutte le funzioni riguardanti in genere la materia della caccia sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario, ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. e dell'art. 1, lett. o, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

Ha sostenuto che le particolari attività - previste per la zona faunistica delle Alpi dal menzionato decreto n. 1016 del 1939 e dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, contenente modifiche allo stesso decreto - pur avendo di mira l'armonica conservazione della fauna tipica di quella zona - sono sicuramente preordinate all'esercizio della caccia, costituiscono, anzi, le principali attività che gli organi preposti a questa disciplina sono chiamati ad esplicare e, quindi, spettano ora alle Regioni a statuto ordinario.

Ha aggiunto che gli interventi per la protezione della natura - per i quali sussiste la competenza amministrativa dello Stato ai sensi dell'art. 4, lett. h, citato decreto n. 11 del 1972 - lungi dal riguardare la materia della caccia, ne potrebbero, se mai, costituire presupposti di carattere generale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, ha depositato, in data 7 agosto 1974, deduzioni, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso perché non é fondato.

Ha affermato che la particolare disciplina della caccia nella zona delle Alpi trova la sua ragione nell'interesse generale - perciò trascendente la sfera regionale - a conservare e sviluppare il patrimonio faunistico di quella zona notoriamente di eccezionale valore e rarità; ed il carattere nazionale degli interessi perseguiti esclude che le attribuzioni relative alla determinazione dei confini della zona faunistica delle Alpi rientrino tra quelle da trasferire alle Regioni a norma degli artt. 117 e 118 Costituzione.

Ha aggiunto che l'intervento dello Stato é necessario per soddisfare l'esigenza che i criteri di delimitazione della zona faunistica delle Alpi, che occupa il territorio di varie Regioni, siano applicati in modo unitario per l'intero arco alpino.

Ha, poi, sostenuto che la competenza relativa alla determinazione dei confini della zona faunistica delle Alpi é attribuita allo Stato dalla norma, conforme alla Costituzione, contenuta nell'art. 4, lett. h, decreto n. 11 del 1972, trattandosi di interventi per la protezione della natura; e che dalla formulazione dell'art. 1, lett. o, stesso decreto non può desumersi che sia stata attribuita alla Regione quella competenza, dato che essa non attiene né al calendario venatorio, né alla disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e di ripopolamento.

Considerato in diritto

1. - La Regione Veneto sostiene che il potere, attribuito dall'art. 5 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia) al Ministro per l'agricoltura e le foreste, di determinare con decreto i confini della zona faunistica delle Alpi sia stato trasferito alle Regioni a statuto ordinario ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. e dell'art. 1, lett. o, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, con il quale fu disposto il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne. Conseguentemente dovrebbe essere annullato il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 20 aprile 1974, che, ai sensi dell'art. 5, t.u. citato, in accoglimento della domanda del Comitato provinciale della caccia di Treviso, modificò i confini della zona faunistica delle Alpi ricadenti nel territorio della Provincia di Treviso.

2. - L'assunto deve ritenersi non fondato alla stregua dei limiti in cui deve essere inteso l'oggetto del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di caccia, stabilito dall'art. 1, lett. o, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, citato, a termini della disciplina dell'art. 5 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (legge fondamentale sulla caccia). In proposito va ricordato che questa Corte, con sentenza 9 giugno 1967, n. 71, ebbe ad affermare principi che non suffragano affatto l'assunto della Regione Veneto per quanto attiene alla natura dell'interesse generale di tutela della fauna nella Regione delle Alpi. Con tale sentenza questa Corte osservò che l'art. 5 t.u. n. 1016 del 1939 citato aveva la sua ragione di essere nell'interesse generale a conservare e sviluppare il patrimonio faunistico della zona delle Alpi, notoriamente di eccezionale valore e rarità.

Esso, invero, stabilisce che, agli effetti della legge, "la Regione delle Alpi é considerata zona faunistica a se stante" e "i confini di essa sono determinati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste". E precisa modalità del provvedimento, quali l'obbligo di sentire la federazione italiana della caccia, il laboratorio di zoologia applicata alla caccia e il comitato centrale della caccia, cioé l'ente e gli organi particolarmente qualificati a far conoscere gli elementi utili concernenti la conservazione e lo sviluppo delle varie specie di fauna nella zona unitariamente considerata; correlativamente prescrive di seguire nella delimitazione della zona "possibilmente confini naturali o artificiali facilmente identificabili, quali corsi d'acqua, strade etc.". Tale disciplina, che di per sé rivela l'interesse generale dello Stato in tema di fauna nella Regione delle Alpi, é connessa all'altra concernente "gli interventi per la protezione della natura", i quali dall'art. 4, lett. h, del citato decreto 15 gennaio 1972, n. 11, non sono stati trasferiti alle Regioni, salvi gli interventi regionali che non contrastino con quelli dello Stato. Appare invero innegabile il danno che alla fauna di particolare pregio nella zona delle Alpi possa derivare dall'attività dell'uomo e richieda interventi dello Stato per la protezione della natura, sia con leggi, sia con provvedimenti amministrativi.

Questa Corte, poi, con la sentenza 6 luglio 1972, n. 142, affermò che l'art. 17 della legge di delegazione 16 maggio 1970, n. 281, aveva disposto il trasferimento alle Regioni solo di quelle funzioni amministrative, che, per una parte, risultassero inerenti alle materie elencate nell'art. 117 Cost. e fossero contenute nei limiti degli interessi connessi alle esigenze delle singole Regioni senza travalicare in quelli propri dello Stato e di altre Regioni, e, per l'altra parte, fossero esercitate, all'atto del trasferimento, da organi centrali o periferici dello Stato. Conseguentemente dovevano rimanere fuori dall'obbligo del trasferimento tanto le competenze non rientranti nelle materie obiettivamente considerate, quanto le altre che "se pure ad esse riconducibili, riguardassero interessi trascendenti la sfera regionale".

E solo nell'ambito delle materie in tali limiti suscettibili di trasferimento l'art. 17 aveva inteso tutelare le esigenze di carattere unitario attribuite allo Stato e coordinare l'attività amministrativa, oggetto del trasferimento, tutte le volte che occorresse.

3. - Escluso che a termini della menzionata legge di delegazione possa ritenersi trasferita alle Regioni la delimitazione dei confini della zona faunistica alpina e che in particolare possa ritenersi trasferita alla Regione la delimitazione di confini nel proprio territorio, deve anche escludersi che il trasferimento possa desumersi dall'art. 1, lett. o, d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, citato. Secondo tale norma, oggetto di trasferimento nei territori di ciascuna Regione sono l'esercizio della caccia, compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve e il ripopolamento, ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'arma per uso di caccia. Siffatte specifiche previsioni, attinenti al concreto esercizio della caccia, non giustificano l'illazione di trasferimento del potere di delimitazione unitaria dei confini della zona, che costituisce il presupposto dell'esercizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste di determinare con decreto i confini della zona faunistica a se stante della Regione delle Alpi, a termini dell'art. 6 r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia.

In conseguenza respinge il ricorso proposto dalla Regione Veneto in data 17 luglio 1974.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Deposito in cancelleria il 19 giugno 1975.