SENTENZA N. 125
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
Avv. Leonetto AMADEI
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 1, legge 26 ottobre 1952, n. 1463 (statizzazione delle scuole
elementari per ciechi), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1972 dal
pretore di
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975
il Giudice relatore Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato
Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
Il pretore di
Secondo il pretore la norma impugnata, con lo stabilire che "l'obbligo
scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i ciechi in
condizioni di educabilità, nelle apposite scuole
speciali", determinerebbe una situazione di profonda ineguaglianza nei
confronti dei bambini ciechi (o gravemente menomati nella vista) privandoli
della possibilità di utilizzare l'esperienza scolastica come mezzo non soltanto
di istruzione, ma anche di inserimento e adattamento sociale. Questa
discriminazione tra ciechi e veggenti violerebbe gli artt.
3 e 34, primo comma, della Costituzione perché non avrebbe alcuna
giustificazione di ordine medico, pedagogico e tecnico; e violerebbe l'art. 34,
secondo comma, della Costituzione, perché sancirebbe un obbligo - il cui
adempimento non sarebbe reso possibile in ogni caso rispetto alla generalità
dei destinatari - , per la mancanza di un istituto
specializzato in ogni provincia e per la conseguente necessità, per le
famiglie, di affrontare spese per mandare i ragazzi ciechi in istituti
specializzati lontani, in aperto contrasto con il principio ("correlativo
a quello dell'obbligatorietà") della gratuità dell'istruzione elementare.
L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 22
novembre 1972.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocato generale dello Stato, é intervenuto con atto 9 dicembre 1972,
chiedendo a questa Corte di voler dichiarare non fondata la questione di
legittimità costituzionale. Ha affermato che la disposizione denunciata appare
non in contrasto, ma perfettamente aderente al primo comma dell'art. 34 della
Costituzione, dato che prescrive l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte
dei bambini ciechi, in condizioni di educabilità, in
apposite scuole speciali proprio per rendere "il diritto alla scuola"
di quei bambini concretamente realizzabile. Ha, poi, sostenuto che non sussiste
neppure l'asserito contrasto della citata norma della legge n. 1463 del 1952
con il disposto dell'art. 3 della Costituzione, dato che purtroppo é evidente
la differenza della condizione di un giovane privo della vista rispetto ai
coetanei che vedono e, quindi, trova piena giustificazione la disciplina
eccezionale disposta dalla suddetta legge. Ha, infine, affermato - per quanto
concerne la pretesa illegittimità della norma denunciata in relazione al
disposto dell'art. 34, secondo comma, della
Costituzione - che lo Stato provvede all'istituzione di scuole specializzate e
così adempie l'obbligo di assicurare ai ragazzi ciechi la possibilità di
istruirsi, ma il numero e la localizzazione di tali scuole sono determinati
dalle effettive possibilità di bilancio della collettività ed anche
dall'intensità dell'esigenza di tali scuole, riscontrata in base alle più opportune
valutazioni.
Considerato in diritto
1. - La questione, sollevata dal difensore degli imputati nel corso di
procedimento penale per la contravvenzione di cui all'art. 731 del codice
penale, concerne la legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26
ottobre 1952, n. 1463, "statizzazione delle scuole elementari per
ciechi", in riferimento agli artt.
3 e 34, primo e secondo comma, della Costituzione.
2. - La questione non é fondata.
Nella Relazione al Senato del Ministro Gonella
per l'approvazione della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sopracitata,
fu rilevato che - a termini dell'art. 175 del testo unico delle leggi
sull'istruzione elementare, approvato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, che
aveva esteso ai fanciulli ciechi e sordomuti l'obbligo scolastico sancito
dall'art. 171 per tutti i fanciulli normali dal sesto al quattordicesimo anno
di età - lo Stato avrebbe dovuto istituire apposite scuole atte
all'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte di entrambe le categorie di
minorati sensoriali (sordomuti e ciechi), ma, mentre per i sordomuti aveva in
parte già adempiuto a tale necessità, quasi nulla era
stato fatto nei riguardi delle scuole per i ciechi, ai quali l'istruzione era
impartita da enti riconosciuti idonei mediante decreto del Capo dello Stato.
Per eliminare la grave lacuna era stato predisposto il provvedimento
legislativo, con il quale si istituivano, nei limiti consentiti dal bilancio,
scuole governative per la istruzione elementare dei
ciechi da parte di insegnanti specializzati presso gli istituti di cui alla
tabella annessa al provvedimento.
Ora, se anche fosse esatto quanto é affermato nell'ordinanza circa la
possibilità dell'insegnamento ai bambini ciechi nelle scuole elementari statali
ordinarie, sarebbe auspicabile un mutamento dell'attuale disciplina
legislativa, non essendo consentito a questa Corte, nell'esercizio del
sindacato di legittimità, di superare i limiti segnati dai principi che essa
desume dalle norme della Costituzione che sarebbero state violate.
Il principio dell'art. 3, primo comma, della
Costituzione, come questa Corte più volte ha avuto occasione di affermare, deve
intendersi nel senso che "a parità di situazioni deve corrispondere parità
di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni
obiettivamente diverse e che spetta insindacabilmente
al legislatore giudicare sulla parità o diversità delle situazioni pur nel
rispetto dei criteri di ragionevolezza nonché degli altri principi
costituzionali" (sentenza n. 45 del
1967). E la diversità di situazioni dei fanciulli ciechi e dei fanciulli
veggenti postula sul piano razionale, per quanto concerne l'insegnamento
elementare, una diversità di disciplina legislativa.
L'art. 34, secondo comma, della Costituzione, come emerge dal suo
contenuto, non stabilisce affatto un obbligo assoluto rispetto alla generalità
dei cittadini, ma, inteso in connessione con il successivo terzo comma, prevede
un diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i
gradi più alti degli studi, diritto che "
3. - Date le premesse, la pronuncia di illegittimità della legge
impugnata, con la conseguente cessazione della sua efficacia, importerebbe una
lacuna ben più grave di quella rilevata nella relazione al Senato, su
riportata, per il danno che ne risentirebbero i fanciulli ai quali
l'insegnamento elementare é impartito.
Gli argomenti addotti nell'ordinanza - quali la limitazione delle scuole
statali per ciechi, la difficoltà di accesso per la lontananza dal luogo di
residenza dei fanciulli, la facoltà di scelta tra l'insegnamento della scuola
statale per ciechi, situata in luogo lontano, e quello familiare, impartito da
maestri specializzati con riguardo al profitto e allo scopo di tutela dei
fanciulli ciechi perseguito dalla legge - se non hanno rilievo per la pronuncia
di illegittimità, devono essere oggetto di valutazione nel giudizio che il
giudice competente deve emettere.
Ora l'art. 731 del codice penale non comporta che il giudice in singole
fattispecie non possa, ricorrendone i presupposti, escludere la punibilità, nonostante
il mancato perseguimento dello scopo dell'istruzione elementare. Al giudice é,
pertanto, consentito: valutare, con particolare riguardo alla situazione
familiare del cieco, i giusti motivi che possono giustificare la mancata
istruzione dello stesso; o ritenere perseguito lo scopo della citata legge
speciale n. 1463 del 1952, nella ipotesi di insegnamento impartito, in
famiglia, da insegnante qualificato e nell'osservanza della vigilanza dovuta al
cieco, e, quindi, escludere, in tale ipotesi, che costituisca reato l'omessa
istruzione elementare nella scuola statale per ciechi.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 (statizzazione
delle scuole elementari per ciechi), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3 e 34,
primo e secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 21 maggio 1975.
Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.
Arduino SALUSTRI - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1975.