Sentenza n. 125 del 1975
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SENTENZA N. 125

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, legge 26 ottobre 1952, n. 1463 (statizzazione delle scuole elementari per ciechi), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1972 dal pretore di La Spezia nel procedimento penale a carico di Perugna Giovanni ed altri, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Il pretore di La Spezia - nel corso del procedimento penale a carico di Giovanni Perugna, Gino Bordigoni e Maria Grassi, imputati della contravvenzione di cui all'art. 731 codice penale - ha ritenuto, con ordinanza 12 giugno 1972, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, dedotta dal difensore, dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, "statizzazione delle scuole elementari per ciechi", in relazione agli artt. 3 e 34, primo e secondo comma, della Costituzione.

Secondo il pretore la norma impugnata, con lo stabilire che "l'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i ciechi in condizioni di educabilità, nelle apposite scuole speciali", determinerebbe una situazione di profonda ineguaglianza nei confronti dei bambini ciechi (o gravemente menomati nella vista) privandoli della possibilità di utilizzare l'esperienza scolastica come mezzo non soltanto di istruzione, ma anche di inserimento e adattamento sociale. Questa discriminazione tra ciechi e veggenti violerebbe gli artt. 3 e 34, primo comma, della Costituzione perché non avrebbe alcuna giustificazione di ordine medico, pedagogico e tecnico; e violerebbe l'art. 34, secondo comma, della Costituzione, perché sancirebbe un obbligo - il cui adempimento non sarebbe reso possibile in ogni caso rispetto alla generalità dei destinatari - , per la mancanza di un istituto specializzato in ogni provincia e per la conseguente necessità, per le famiglie, di affrontare spese per mandare i ragazzi ciechi in istituti specializzati lontani, in aperto contrasto con il principio ("correlativo a quello dell'obbligatorietà") della gratuità dell'istruzione elementare.

L'ordinanza é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 22 novembre 1972.

Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, é intervenuto con atto 9 dicembre 1972, chiedendo a questa Corte di voler dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale. Ha affermato che la disposizione denunciata appare non in contrasto, ma perfettamente aderente al primo comma dell'art. 34 della Costituzione, dato che prescrive l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte dei bambini ciechi, in condizioni di educabilità, in apposite scuole speciali proprio per rendere "il diritto alla scuola" di quei bambini concretamente realizzabile. Ha, poi, sostenuto che non sussiste neppure l'asserito contrasto della citata norma della legge n. 1463 del 1952 con il disposto dell'art. 3 della Costituzione, dato che purtroppo é evidente la differenza della condizione di un giovane privo della vista rispetto ai coetanei che vedono e, quindi, trova piena giustificazione la disciplina eccezionale disposta dalla suddetta legge. Ha, infine, affermato - per quanto concerne la pretesa illegittimità della norma denunciata in relazione al disposto dell'art. 34, secondo comma, della Costituzione - che lo Stato provvede all'istituzione di scuole specializzate e così adempie l'obbligo di assicurare ai ragazzi ciechi la possibilità di istruirsi, ma il numero e la localizzazione di tali scuole sono determinati dalle effettive possibilità di bilancio della collettività ed anche dall'intensità dell'esigenza di tali scuole, riscontrata in base alle più opportune valutazioni.

Considerato in diritto

1. - La questione, sollevata dal difensore degli imputati nel corso di procedimento penale per la contravvenzione di cui all'art. 731 del codice penale, concerne la legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, "statizzazione delle scuole elementari per ciechi", in riferimento agli artt. 3 e 34, primo e secondo comma, della Costituzione.

2. - La questione non é fondata.

Nella Relazione al Senato del Ministro Gonella per l'approvazione della legge 26 ottobre 1952, n. 1463, sopracitata, fu rilevato che - a termini dell'art. 175 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 577, che aveva esteso ai fanciulli ciechi e sordomuti l'obbligo scolastico sancito dall'art. 171 per tutti i fanciulli normali dal sesto al quattordicesimo anno di età - lo Stato avrebbe dovuto istituire apposite scuole atte all'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte di entrambe le categorie di minorati sensoriali (sordomuti e ciechi), ma, mentre per i sordomuti aveva in parte già adempiuto a tale necessità, quasi nulla era stato fatto nei riguardi delle scuole per i ciechi, ai quali l'istruzione era impartita da enti riconosciuti idonei mediante decreto del Capo dello Stato. Per eliminare la grave lacuna era stato predisposto il provvedimento legislativo, con il quale si istituivano, nei limiti consentiti dal bilancio, scuole governative per la istruzione elementare dei ciechi da parte di insegnanti specializzati presso gli istituti di cui alla tabella annessa al provvedimento.

Ora, se anche fosse esatto quanto é affermato nell'ordinanza circa la possibilità dell'insegnamento ai bambini ciechi nelle scuole elementari statali ordinarie, sarebbe auspicabile un mutamento dell'attuale disciplina legislativa, non essendo consentito a questa Corte, nell'esercizio del sindacato di legittimità, di superare i limiti segnati dai principi che essa desume dalle norme della Costituzione che sarebbero state violate.

Il principio dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, come questa Corte più volte ha avuto occasione di affermare, deve intendersi nel senso che "a parità di situazioni deve corrispondere parità di trattamento, mentre trattamenti differenziati sono riservati a situazioni obiettivamente diverse e che spetta insindacabilmente al legislatore giudicare sulla parità o diversità delle situazioni pur nel rispetto dei criteri di ragionevolezza nonché degli altri principi costituzionali" (sentenza n. 45 del 1967). E la diversità di situazioni dei fanciulli ciechi e dei fanciulli veggenti postula sul piano razionale, per quanto concerne l'insegnamento elementare, una diversità di disciplina legislativa.

L'art. 34, secondo comma, della Costituzione, come emerge dal suo contenuto, non stabilisce affatto un obbligo assoluto rispetto alla generalità dei cittadini, ma, inteso in connessione con il successivo terzo comma, prevede un diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, diritto che "la Repubblica rende effettivo con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso". E appare ovvio rilevare che l'adempimento di tali obblighi, come dei principi della scuola aperta a tutti e di gratuità dell'istruzione elementare e media - sanciti dal citato art. 34, primo e secondo comma, della Costituzione - , debbono essere adempiuti nel quadro degli obblighi dello Stato secondo una complessa disciplina legislativa e nell'osservanza dei limiti del bilancio.

3. - Date le premesse, la pronuncia di illegittimità della legge impugnata, con la conseguente cessazione della sua efficacia, importerebbe una lacuna ben più grave di quella rilevata nella relazione al Senato, su riportata, per il danno che ne risentirebbero i fanciulli ai quali l'insegnamento elementare é impartito.

Gli argomenti addotti nell'ordinanza - quali la limitazione delle scuole statali per ciechi, la difficoltà di accesso per la lontananza dal luogo di residenza dei fanciulli, la facoltà di scelta tra l'insegnamento della scuola statale per ciechi, situata in luogo lontano, e quello familiare, impartito da maestri specializzati con riguardo al profitto e allo scopo di tutela dei fanciulli ciechi perseguito dalla legge - se non hanno rilievo per la pronuncia di illegittimità, devono essere oggetto di valutazione nel giudizio che il giudice competente deve emettere.

Ora l'art. 731 del codice penale non comporta che il giudice in singole fattispecie non possa, ricorrendone i presupposti, escludere la punibilità, nonostante il mancato perseguimento dello scopo dell'istruzione elementare. Al giudice é, pertanto, consentito: valutare, con particolare riguardo alla situazione familiare del cieco, i giusti motivi che possono giustificare la mancata istruzione dello stesso; o ritenere perseguito lo scopo della citata legge speciale n. 1463 del 1952, nella ipotesi di insegnamento impartito, in famiglia, da insegnante qualificato e nell'osservanza della vigilanza dovuta al cieco, e, quindi, escludere, in tale ipotesi, che costituisca reato l'omessa istruzione elementare nella scuola statale per ciechi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 ottobre 1952, n. 1463 (statizzazione delle scuole elementari per ciechi), sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 34, primo e secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 28 maggio 1975.