Sentenza n. 115 del 1975
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SENTENZA N. 115

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1972 dal tribunale di Oristano nel procedimento civile vertente tra Fais Rosa Angela e Ibba Michele, iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973;

2) ordinanza emessa il 2 febbraio 1973 dal tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra Lo Grasso Primavera e la società ITALSIDER, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973;

3) ordinanza emessa l'11 luglio 1974 dal tribunale di Palmi nel procedimento civile vertente tra la società Trezza e Giordano Arnaldo, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;

4) ordinanza emessa il 3 maggio 1974 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Vagnarelli Serafino e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Lo Grasso Primavera, della società ITALSIDER, della società Trezza e dell'INGIC;

udito nell'udienza pubblica del 19 febbraio 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Luciano Ventura, per Lo Grasso Primavera, l'avv. Franco Guidotti, per la società ITALSIDER, l'avv. Carlo Fornario, per la società Trezza, e l'avv. Carlo Jossa, per l'INGIC.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento civile promosso da Rosa Angela Fais nei confronti di Michele Ibba, ed inteso ad ottenere indennità varie relative a rapporto di lavoro (straordinari, indennità sostitutiva di ferie, gratifica natalizia), il tribunale di Oristano, avendo il convenuto eccepita l'avvenuta prescrizione decennale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione.

Rileva, sulla non manifesta infondatezza, che gli argomenti formulati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 63 del 1966, per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sulla prescrizione breve e su quella presuntiva, nella parte in cui queste decorrevano in pendenza di rapporto di lavoro, devono essere estesi alla prescrizione decennale. Anche l'art. 2946 cod. civ., infatti, sarebbe in contrasto con l'art. 36 Cost., poiché il decorso della prescrizione decennale, perdurando il rapporto di lavoro, potrebbe produrre un effetto equivalente a quello della rinuncia da parte del lavoratore, il quale, spinto dal timore del licenziamento o di altre ritorsioni, potrebbe essere indotto a non far valere i propri diritti.

2. - Il tribunale di Trieste, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1973, nel procedimento civile vertente tra Primavera Lo Grasso e la società Italsider, ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., in relazione all'art. 2935, stesso codice, per contrasto con gli artt. 24 e 36 della Costituzione.

Il tribunale denuncia la violazione dei principi citati, operata dalle norme sulla prescrizione ordinaria, nella parte in cui é prevista la decorrenza dei termini in pendenza di rapporto di lavoro, in relazione al diritto alla qualifica ed alla relativa maggiore retribuzione.

3. - Anche il tribunale di Palmi, con ordinanza emessa l'11 luglio 1974 nel procedimento tra Arnaldo Giordano e la società Trezza, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., in relazione all'art. 2935, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

L'eccezione riguarda l'applicabilità della prescrizione decennale, in pendenza di rapporto di lavoro, in relazione al diritto alla qualifica ed alla relativa maggiore retribuzione.

4. - Medesima questione é stata proposta dalla Corte d'appello di Milano (ordinanza 3 maggio 1974) nel procedimento vertente tra Vagnarelli Serafino e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC).

Secondo il giudice a quo la rilevanza dell'eccezione (che é stata promossa in relazione all'art. 2946 cod. civ., rispetto agli artt. 2103 dello stesso codice e 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione), non potrebbe essere esclusa sotto il profilo che il rapporto in contestazione intercorre con un ente di diritto pubblico perché tale rapporto sarebbe caratterizzato da una particolare forza di resistenza del lavoratore al quale la legge o l'ordinamento dell'ente accorderebbe stabilità dell'impiego e piena tutela giurisdizionale.

Al contrario l'art. 41 del c.c.n.l. per il personale dipendente dagli appaltatori delle imposte e dai Comuni stipulato nel 1940 e i successivi accordi collettivi prevedono che per la risoluzione del contratto devono trovare applicazione le norme del codice civile (recesso ad nutum o per giusta causa). Sarebbe evidente, quindi, (particolarmente con specifico riferimento al periodo in cui sarebbe decorso il termine prescrizionale) come nel caso in esame il lavoratore possa per timore di licenziamento, aver rinunciato ad esercitare il proprio diritto.

5. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

Si sono costituiti la soc. ITALSIDER, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Guidotti ed Orazio Bottini Raimondo, Primavera Lo Grasso, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Nappi e Luciano Ventura, la soc. Trezza, rappresentata dall'avv. Salvatore Caldarulo e difesa dall'avv. Giunio Bruto Leati, l'INGIC, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Jossa.

Secondo l'ITALSIDER, a seguito delle sentenze nn. 143 del 1969, 86 del 1971 e 174 del 1972, apparirebbe evidente che il giudizio di legittimità costituzionale in materia di prescrizione dei crediti retributivi ha subito dal 1966 al 1972 una radicale evoluzione, nel senso che, ferma restando la sospensione per i rapporti di lavoro esclusi dalla tutela delle norme sui licenziamenti individuali (legge n. 604 del 1966 e art. 18 dello Statuto dei lavoratori), é stata ritenuta la normale decorrenza della prescrizione nel corso dei rapporti soggetti alle predette norme; queste, infatti, realizzando la stabilità d'impiego e la garanzia di concludenti rimedi giurisdizionali, avrebbero liberato i lavoratori privati da quel timore del licenziamento che poteva indurre a non far valere i diritti nascenti dal contratto di lavoro. In siffatto quadro concettuale le "ragioni" della sentenza n. 63 del 1966, cui si richiama l'ordinanza del tribunale di Trieste, dovrebbero considerarsi superate per novazione del diritto positivo, sia per i crediti retributivi che, in genere, per tutti i diritti del lavoratore.

In secondo luogo, con sentenza 21 marzo 1969, n. 39, la Corte avrebbe escluso che l'art. 36 Cost., oltre ad assicurare il diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, tuteli anche diritti attinenti ai rapporti di natura non esclusivamente patrimoniale, benché da essi possano conseguenzialmente derivare, in via mediata, effetti di natura patrimoniale. Tali diritti, tra i quali il più saliente sarebbe appunto quello del riconoscimento di una qualifica maggiore, sono volti, in genere, ad attribuire al lavoratore, con l'acquisizione di una nuova posizione nell'azienda, aumenti di retribuzione, e non già ad assicurargli soltanto la corresponsione di una retribuzione proporzionata al lavoro effettivamente prestato e che il citato articolo della Costituzione si limiterebbe a garantirgli.

Anche sotto questo profilo il richiamo del tribunale di Trieste alle "ragioni" della sentenza n. 63 del 1966 sarebbe privo di fondamento, in quanto estende ad istituti diversi dalla retribuzione un regime prescrizionale che la Corte a suo tempo dettò per i crediti strettamente retributivi.

Di converso, la Lo Grasso contesta che la retribuzione chiesta in giudizio, benché dipendente dal riconoscimento della diversa qualifica, sia soggetta ai termini di prescrizione di cui all'art. 2946 cod. civ. e non a quelli di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., letti in relazione al dispositivo della sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte. Formula quindi in tal senso eccezione di inammissibilità per manifesta irrilevanza della questione proposta.

Nel merito concorda col tribunale di Trieste in ordine alla illegittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., ribadendo le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rinvio.

6. - Nel chiedere dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione proposta, la soc. Trezza, osserva - sotto il primo profilo - che il diritto del prestatore di lavoro si sarebbe estinto per avvenuta rinuncia, come risulterebbe dagli atti del giudizio a quo.

Sotto il secondo aspetto richiama la già citata giurisprudenza della Corte costituzionale per escludere che la sentenza n. 63 del 1966 possa estendersi a diritti del lavoratore diversi da quelli strettamente concernenti la retribuzione.

7. - L'INGIC a sua volta, mentre riconosce che, nonostante il suo carattere di ente pubblico, essa agisce in regime di libera concorrenza con piena applicazione delle norme di diritto comune e di quelle della contrattazione collettiva, anche per quel che attiene alla stabilità del posto di lavoro, conclude per l'infondatezza della questione, sul rilievo (a suo avviso confortato dalla giurisprudenza di questa Corte) per cui l'art. 36 non sarebbe invocabile in relazione al riconoscimento di una qualifica diversa o superiore.

8. - Le parti costituite hanno presentato memorie ampiamente ribadendo le conclusioni già rassegnate.

Considerato in diritto

1. - I quattro giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe vanno riuniti e decisi con unica sentenza, stante che sollevano identiche o analoghe questioni di legittimità costituzionale.

2. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte possono riassumersi nei seguenti punti:

a) se l'art. 2946 del codice civile nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decennale decorra in pendenza di rapporto di lavoro sia costituzionalmente illegittimo in riferimento all'art. 36 della Costituzione, in quanto applicabile al diritto del lavoratore di ottenere indennità varie relative al rapporto di lavoro (straordinari, indennità sostitutiva di ferie, gratifica natalizia) (tribunale di Oristano);

b) se il medesimo art. 2946 in relazione all'art. 2935 del codice civile nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra in pendenza di rapporto di lavoro sia costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione in quanto applicabile al diritto del lavoratore ad una qualifica superiore ed alla relativa retribuzione (tribunale di Trieste, tribunale di Palmi);

c) se il citato art. 2946 in relazione all'art. 2103 del codice civile all'art. 13 della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione decorra in pendenza di rapporto di lavoro sia costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione in quanto applicabile al diritto del lavoratore dipendente da ente pubblico economico, ad una qualifica superiore e alla retribuzione relativamente alle mansioni effettivamente svolte (Corte di appello di Milano).

3. - La prima questione sollevata dal tribunale di Oristano é chiaramente inammissibile per difetto di rilevanza. Oggetto del giudizio de quo pendente avanti al predetto tribunale é il diritto di un lavoratore dipendente da privato imprenditore ad indennità facenti parte integrante della retribuzione lavorativa. Il diritto a tali indennità é assoggettato alle prescrizioni di cui agli artt. 2948, n. 5; 2955, n. 2; e 2956, n. 1, che la Corte con sentenza n. 63 del 1966 ha dichiarato viziati di illegittimità costituzionale limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione lavorativa decorra durante il rapporto di lavoro.

Risulta pertanto che l'art. 2946 del codice civile, di cui il giudice a quo denunzia l'illegittimità costituzionale, non é applicabile nella specie, non potendo, per espressa disposizione dell'articolo stesso, concorrere la prescrizione ordinaria con "i casi in cui la legge dispone diversamente", e tali sono infatti quelli delle prescrizioni di cui ai sopra citati articoli.

4. - Inammissibili sono anche le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 codice civile sollevate dai tribunali di Trieste e di Palmi.

Conformemente anche alla giurisprudenza della Corte di cassazione, il diritto ad una qualifica maggiore deve considerarsi autonomo e distinto da quello della retribuzione per attività lavorative effettivamente prestate e rispetto al quale in forza della più volte citata sentenza n. 63 del 1966 il decorso della prescrizione di cui agli artt. 2948, n. 5; 2955, n. 2, e 2956, n. 1, inizia dalla cessazione del rapporto lavorativo.

Per quanto concerne l'applicazione della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 al diritto alla qualifica superiore, la Corte ha già rilevato con la sentenza n. 86 del 1971 che la prescrizione non decorre durante il rapporto di lavoro, solo quando si tratti di prestazioni lavorative che godono della speciale garanzia di cui all'art. 36 della Costituzione, il quale non consente alcuna rinunzia del diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato. Come affermato nella citata sentenza, poiché l'eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale del citato art. 2946 potrebbe portare ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale solo nella parte in cui esso si riferisce alle vere e proprie retribuzioni, la questione stessa per i motivi su esposti é irrilevante.

5. - Nel sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2946 in relazione all'art. 2103 del codice civile ed all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per l'applicazione del termine di prescrizione ordinaria ai diritti dei dipendenti dell'Istituto nazionale per la gestione delle imposte di consumo (INGIC) a qualifiche superiori e alle retribuzioni lavorative, la Corte di appello di Milano si richiama all'art. 41 del contratto collettivo nazionale per il personale dipendente dagli appaltatori delle imposte e dai Comuni stipulato nel 1940 e ai successivi accordi collettivi, i quali prevedono che per la risoluzione del contratto devono trovare applicazione le norme del codice civile (recesso ad nutum o per giusta causa). Pertanto, sostiene il giudice a quo, per effetto di tali norme, i lavoratori di questo settore si troverebbero, riguardo al non esercizio dei propri diritti, nella medesima condizione psicologica dei lavoratori non dipendenti da rapporti di pubblico impiego.

La Corte non ritiene di accogliere questa tesi e di discostarsi dalle sue precedenti decisioni (sentenze n. 63 del 1966, n. 143 del 1969), secondo le quali la dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4; 2955, n. 2, e 2956, n. 1, riguarda i soli rapporti di lavoro privati e non si estende ai rapporti d'impiego sia dei dipendenti dello Stato, sia dei dipendenti di altri enti pubblici, anche di carattere economico.

Infatti l'assimilazione del rapporto di lavoro con questi ultimi enti a quello di diritto privato é possibile solo al fine di identificare il giudice munito di potere giurisdizionale per dirimere le relative controversie, ma non vale a mutare il carattere pubblicistico di tale rapporto e le connesse garanzie di stabilità assicurate, nella regolamentazione organica o nella disciplina collettiva, dalla fine del rapporto soltanto per cause precise e determinate. Comunque, l'interpretazione delle norme contenute nei contratti collettivi e la determinazione della portata di queste attengono alla competenza del giudice ordinario (v. sentenza n. 143 del 1969).

Di conseguenza, per quanto concerne il decorso della prescrizione del diritto ad una qualifica superiore nei confronti di lavoratori dipendenti da enti pubblici economici, valgono le considerazioni sopra svolte. Per quanto concerne nei confronti dei medesimi lavoratori il decorso della prescrizione del diritto a retribuzioni lavorative saranno applicabili o specifiche norme regolatrici o gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, senza le limitazioni di cui alla sentenza n. 63 del 1966.

Risulta in ogni modo che anche rispetto alla questione sollevata dalla Corte di appello di Milano non é applicabile nella specie l'art. 2946 del codice civile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevate con le ordinanze in epigrafe in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO -  Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 21 maggio 1975.