Sentenza n. 67 del 1975
 CONSULTA ONLINE 


SENTENZA N. 67

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente mutualità - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori), nella parte in cui si riferisce all'art. 19, lett. a, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 aprile 1972 dal tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Bassani Emilio e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;

2) ordinanza emessa il 2 marzo 1974 dal giudice del lavoro del tribunale di Mantova nel procedimento civile vertente tra Lovato Emilio e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, iscritta al n. 190 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974.

Visti gli atti di costituzione di Lovato Emilio e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per l'INAM, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento civile promosso da Bassani Emilio nei confronti dell'INAM e avente per oggetto la corresponsione della indennità per malattia contratta in un incidente stradale, il tribunale di Mantova, con ordinanza del 13 aprile 1972, ha sollevato, su istanza della parte attrice, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui recepisce l'art. 19, lett. a, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, in riferimento all'art. 38 della Costituzione. Il precitato art. 19, lett. a, del contratto collettivo stabilisce che non compete la indennità di malattia a chi l'abbia contratta per propria colpa.

Preliminarmente il collegio affronta il problema se decidere sulla validità o meno dell'art. 19 del contratto collettivo di cui trattasi spetti alla Corte costituzionale o all'autorità giudiziaria ordinaria come parrebbe dalle sentenze n. 1 del 1963, n. 76 del 1969, n. 98 del 1969 e n. 72 del 1971. A parere del proponente la decisione spetterebbe senz'altro alla Corte costituzionale, avuto riguardo al fatto che, essendo stata la disposizione del contratto collettivo recepita in una norma di legge, essa si sarebbe inserita nell'ordinamento giuridico dello Stato immedesimandosi con le norme di questo. Ciò dato, la questione non verterebbe più sulla legittimità costituzionale della disposizione contrattuale - priva di forza di legge - sibbene sulla legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 138 del 1943, nei limiti in cui questa detta disposizione contrattuale recepisce.

Nel merito si sostiene che la norma impugnata violerebbe l'art. 38 della Costituzione nella parte in cui questo garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale e assicura ai lavoratori i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. Il diritto all'assistenza sarebbe garantito dalla norma costituzionale in senso assoluto, in modo tale, cioé, da non consentire l'esclusione per il fatto che la malattia del lavoratore sia dovuta a sua colpa.

Vi é stata regolare costituzione del solo ente assicuratore.

Nelle deduzioni l'INAM contesta che, nella specie, possa sorgere questione di legittimità costituzionale in quanto il contratto collettivo, in forza proprio delle sentenze della Corte richiamate nell'ordinanza, non costituirebbe legge.

Nel merito, l'ente osserva che l'art. 38 della Costituzione lascerebbe ampio margine al legislatore per stabilire chi debba provvedere ai compiti in esso indicati e in quale modo e con quali mezzi siano da attuarsi i fini con esso perseguiti.

2. - La medesima questione di legittimità costituzionale, in riferimento allo stesso articolo della Costituzione, é stata sollevata anche dal giudice del lavoro del tribunale di Mantova con ordinanza del 2 marzo 1974, nel procedimento civile vertente tra Lovato Emilio e l'INAM. Anche in tale caso l'oggetto della controversia é la corresponsione dell'indennità per malattia contratta a seguito di incidente stradale.

Nel giudizio davanti alla Corte vi é stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato e si sono regolarmente costituite le parti.

L'ordinanza ripropone, sia in ordine alla pregiudiziale, sia nel merito, i motivi sviluppati nella precedente ordinanza n. 207 del 1972.

L'Avvocatura dello Stato, premesso che il caso di specie rientrerebbe, per il ripetuto insegnamento della Corte attraverso le sentenze a cui la stessa ordinanza si riferisce, nella competenza a decidere del giudice ordinario, contesta, nel merito, l'assunto che l'impugnata disciplina giuridica violerebbe l'art. 38 della Costituzione. Questo porrebbe solo un principio di carattere generale suscettibile di regolamentazione attraverso atti legislativi e contratti collettivi. Conseguirebbe da ciò che un trattamento marginalmente differenziato tra il caso in cui la malattia sia dovuta a forza maggiore e il caso in cui essa sia dovuta ad un comportamento, sia pure colposo, dell'assicurato, non sarebbe tale da porre validamente un problema di costituzionalità.

Le deduzioni della parte convenuta non si distaccano sostanzialmente da quelle sviluppate dall'Avvocatura dello Stato: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale perché il caso dovrebbe essere risolto dal giudice ordinario; non violazione dell'art. 38 della Costituzione in quanto questo lascerebbe libero il legislatore di prevedere ragionevoli limiti di contenimento e di esclusione del diritto in esso rappresentato.

Di contro, le deduzioni della parte attrice si sviluppano sulle linee tracciate dall'ordinanza, ossia che la disposizione contrattuale assumerebbe forza di legge per effetto della recezione nell'art. 6 della legge n. 138 del 1943 e che tale articolo si porrebbe, nel suo contenuto, in contrasto con l'art. 38 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. - Le due ordinanze indicate in epigrafe propongono una medesima questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi vengono riuniti e decisi con un'unica d sentenza.

La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda la legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nei limiti in cui si assume che abbia recepito la disposizione dell'art. 19, lett. a, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 che esclude l'indennità di malattia quando questa dipenda da fatto colposo dell'assicurato, in riferimento all'art. 38, comma secondo, della Costituzione.

La questione non é fondata.

2. - Alla materia in esame si sono nel tempo riferite varie norme e precisamente:

a) il contratto collettivo nazionale del 3 gennaio 1939, con il quale le confederazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro nel settore dell'industria provvedevano alla costituzione in ogni provincia di una cassa mutua interprofessionale obbligatoria per tutti i prestatori d'opera: l'art. 19, lett. a, di tale contratto stabilisce che la indennità di malattia non compete qualora la malattia stessa sia stata contratta per colpa del lavoratore;

b) la legge 11 gennaio 1943, n. 138, costitutiva dell'INAM, che poneva a carico dell'ente pubblico di nuova creazione l'assistenza per i casi di malattia, ad esclusione di quelle il cui rischio é coperto per legge da altre forme di assicurazione (artt. 5 e 6, comma primo, n. 8) nei limiti, nella misura e secondo le modalità che verranno determinate dalle associazioni sindacali a mezzo dei contratti collettivi o da deliberazione dei loro competenti organi, ovvero mediante regio decreto promosso dal ministro per le corporazioni d'intesa con quello per le finanze (art. 6, quarto comma);

c) il d.l.l. 23 novembre 1944, n. 369, che, soppresse le organizzazioni sindacali fasciste, ha mantenuto in vigore le norme contenute nei contratti collettivi e negli accordi economici, salvo successive modifiche (art. 43).

In posizione a sé stante si pone la deliberazione, richiamata nelle due ordinanze, del consiglio di amministrazione dell'INAM 10 aprile 1963, con la quale veniva emanato il regolamento delle prestazioni economiche agli assicurati, con esclusione della indennità per le malattie provocate da fatti gravemente colposi dell'assicurato.

3. - Vale premettere che, in via generale, questa Corte, dopo aver precisato, con le sentenze ricordate nelle ordinanze e per ultimo con la sentenza n. 246 del 1974, "che i contratti collettivi, come gli altri atti normativi previsti nell'art. 5 delle disposizioni sulla legge in generale, non avevano forza di legge nel sistema in cui sorsero, tanto che non potevano derogare neanche alle disposizioni imperative dei regolamenti", ha ritenuto che, "caduto il sistema, l'art. 43 del d.l.l. 23 novembre 1944, n. 369, non dette alle norme predette forza di legge, ma si limitò a mantenere inalterata per l'avvenire la loro originaria efficacia" .

Più in particolare con la sentenza n. 72 del 1971 questa Corte ha stabilito che il contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, denunciato per violazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, non solo non é atto avente forza di legge, ma che tale forza non ha assunta neppure per il richiamo esplicito ad esso fatto dal d.l.l. 19 aprile 1946, n. 213 (art. 1, primo comma), contenente modifiche alle vigenti disposizioni sull'assicurazione di malattia per i lavoratori nell'industria.

4. - Tanto premesso, devesi rilevare, per quanto attiene alla particolarità della fattispecie all'esame della Corte, che non può validamente sostenersi che per il fatto che l'art. 6, comma quarto, della legge 138 del 1943 fa riferimento agli accordi collettivi stipulati a suo tempo in tema di mutualità, l'accordo del 1939, come, del resto, altri accordi del genere, siano da considerarsi recepiti nella legge stessa e che, pertanto, abbiano assunto forza di legge.

La legge istitutiva dell'INAM non solo ha inteso modificare gli organismi mutualistici esistenti nei diversi settori produttivi, dando vita ad un sistema generalizzato ed uniforme di assistenza, ma anche attribuito ad un ente di dititto pubblico l'onere della corresponsione delle prestazioni in tutti i casi non coperti per legge da altre forme previdenziali (art. 5).

Questo sta a significare che l'assistenza da parte dell'ente é tassativamente dovuta a copertura del danno economico che il lavoratore affetto da malattia é costretto a subire per la impossibilità in cui é venuto a trovarsi di prestare una normale attività lavorativa, unica fonte idonea a provvedere alle sue esigenze di vita.

Si delinea, pertanto, attraverso la ratio legis, il riconoscimento di un particolare e preciso diritto del lavoratore.

In sostanza la legge in esame si presenta, sotto i detti profili, come derogatoria della disciplina corporativa instaurata con l'art. 19 del contratto confederale del 3 gennaio 1939, così come é derogatoria delle analoghe disposizioni contenute in altri contratti collettivi stipulati in materia. Essa é idonea, pertanto, a garantire, come in effetti garantisce, a tutti i lavoratori quel trattamento assistenziale in caso di malattia che ha trovato un preciso riconoscimento come diritto nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Che l'ente abbia, poi, con suo regolamento, inteso porre dei limiti alla erogazione dell'assistenza sia pure attenuando la portata del contratto collettivo del 1939, é questione che rientra nei compiti del giudice di merito valutare, atteso che la legge istitutiva non ha riconosciuto all'ente stesso alcun potere normativo per disciplinare la materia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nella parte in cui si riferisce all'art. 19, lett. a, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 per gli operai dell'industria, sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 38 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI  - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI  - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 25 marzo 1975.