Sentenza n. 58 del 1975
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SENTENZA N. 58

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1164 del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1972 dal pretore di Viareggio nel procedimento penale a carico di Panati Silvano ed altro, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale a carico di Silvano Panati ed altro, il pretore di Viareggio, con ordinanza 27 maggio 1972, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 1164 del codice della navigazione, in riferimento agli artt. 25 e 70 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo, la norma denunziata costituirebbe un'ipotesi di conferimento di potestà normativa ad un organo diverso da quello legislativo, in base ad una delega priva di limiti di contenuto ed in violazione del principio della riserva di legge penale.

Sotto il primo profilo, la questione s'inquadrerebbe negli orientamenti già espressi con sentenza n. 26 del 1966 della Corte.

In questa sede non vi é stata costituzione di parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é ritualmente intervenuto, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Premesso che la censurata disposizione punisce, a titolo contravvenzionale, "chiunque non osservi una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali di navigazione interna", l'Avvocatura deduce che il principio di legalità della pena sarebbe salvo nel caso di inosservanza non solo di leggi formali, ma pure di provvedimenti di un'autorità non legislativa. Al riguardo, richiama la sentenza n. 168 del 1971 di questa Corte sull'art. 650 del codice penale, nonché le posizioni dottrinarie in tema di norme penali in bianco.

Considerato in diritto

1. - É stato denunziato a questa Corte l'art. 1164 del codice della navigazione, in riferimento agli artt. 25 e 70 della Costituzione: si assume che detta norma, prevedendo una sanzione penale non solo per inosservanza di legge, bensì anche di regolamenti o provvedimenti amministrativi, violerebbe il principio della riserva di legge in materia penale e conferirebbe una potestà legislativa a un organo diverso da quello costituzionalmente competente.

2. - A prescindere dal problema dogmatico sulla natura giuridica della norma penale in bianco, é sufficiente richiamare l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte. Con sentenza n. 26 del 1966 é stato affermato che il principio di legalità é violato solo quando "non sia una legge (o un atto equiparato) dello Stato - non importa se proprio la medesima legge che prevede la sanzione penale o un'altra legge - a indicare con sufficiente specificazione i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa, alla trasgressione dei quali deve seguire la pena" (vedasi in conformità la sentenza n. 61 del 1969). La successiva sentenza n. 168 del 1971, pronunziando sulla legittimità dell'art. 650 cod. pen. - il cui precetto é analogo a quello della norma denunziata - ha statuito che "la materialità della contravvenzione é descritta tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi" e, coerentemente con la sentenza n. 8 del 1956, secondo cui la norma in bianco (in quella specie: l'art. 650 cod. pen.) "presuppone ed espressamente richiede la legittimità dei provvedimenti dati dall'autorità competente", precisa che "spetta al giudice indicare, volta per volta, se il provvedimento sia stato emesso nell'esercizio di un potere-dovere previsto dalla legge".

Nella specie, l'art. 1164 del codice della navigazione deve essere interpretato nel senso che i regolamenti o i provvedimenti amministrativi devono pur sempre trovare in una legge determinazioni sufficienti al soddisfacimento del principio di legalità.

Pertanto, la questione é infondata.

3. - Per le stesse ragioni, la questione é infondata anche in riferimento all'art. 70 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1164 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 70 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO – Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 12 marzo 1975.