Sentenza n. 24 del 1975
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SENTENZA N. 24

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, primo comma, del r.d.21 febbraio 1895, n.70 (Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari), modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947, n. 833 (Miglioramenti sui trattamenti di quiescenza), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1971 dalla Corte dei conti - sezione IV, pensioni militari - sul ricorso di Fiorano Susanna, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto

Nel procedimento relativo al ricorso promosso da Fiorano Susanna, vedova dell'ex ufficiale Tito Checchia, a suo tempo incorso nella perdita del diritto a pensione ai sensi dell'art. 183, primo comma, lett. b), del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, la Corte dei conti, sezione quarta giurisdizionale, con sentenza non definitiva emessa il 29 marzo 1971, dichiarava che all'interessata, in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge, spettava il trattamento pensionistico previsto dall'art. 186, primo comma, del citato t.u. n. 70 del 1895, nel testo modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947, n. 833, e disponeva che si provvedesse alla liquidazione provvisoria secondo i criteri dettati da quest'ultima disposizione, alla stregua dei quali la pensione di riversibilità, di coloro che siano incorsi nella perdita del diritto a pensione, "é liquidata sulla base che sarebbe spettata all'impiegato, al militare o al salariato con la riduzione del quarto, prevista dall'art. 187" del t.u. delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Con ordinanza emessa in pari data, la stessa sezione riteneva rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947, n. 833, nella parte in cui prevede "la riduzione del quarto prevista dall'art. 187". Secondo la Corte dei conti, poiché il trattamento di quiescenza va riguardato alla stregua di una retribuzione differita, meritevole, come tale, di speciale protezione, la speciale norma che prevede la riduzione del quarto é in contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione che assicura al lavoratore e alla sua famiglia il trattamento conquistato mediante l'attività lavorativa.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Nel giudizio dinanzi alla Corte non v'é stata costituzione di parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

La causa, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma secondo. della legge 11 marzo 1953, n. 87, viene decisa con la procedura di camera di consiglio.

Considerato in diritto

La Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale (pensioni militari) sottopone a questa Corte la questione se non siano da considerarsi costituzionalmente illegittimi gli artt. 186 del t.u. sulle pensioni civili e militari del 1895, n. 70, e 11 de1 d.l.C.P.S. del 1947, n. 833, nella parte in cui dispongono che la pensione che sarebbe spettata a quei dipendenti statali che, per condanna penale o provvedimento disciplinare, siano incorsi nella perdita del diritto a percepirla, venga corrisposta alla moglie o alla prole, ma con la riduzione di un quarto.

La denuncia di illegittimità concerne tale riduzione ed é posta in riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione, il quale prescrive che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

É innanzi tutto da osservare che le citate disposizioni dei 1895 e del 1947, come ogni altra che prevedeva la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del pubblico dipendente al godimento della pensione o di equivalente indennità, sono state abrogate dalla legge 8 giugno 1966, n. 424.

Poiché però, per l'art. 2 di essa, il ripristino de1 trattamento di quiescenza del quale il dipendente era stato privato, avviene dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, e quindi solo per l'avvenire, la proposta questione di costituzionalità resta rilevante per il passato, e cioé in rapporto al periodo in cui permangono gli effetti delle norme abrogate ed in base alle quali le disposte menomazioni relative al detto trattamento sono tuttora operanti.

In tali limiti la questione, oltre che rilevante, é anche fondata.

Non può infatti disconoscersi che, se il lavoratore ha diritto ad una retribuzione che sia proporzionata alla qualità e alla quantità del suo lavoro, una diminuzione, per qualsiasi causa, del suo trattamento retributivo (al quale si collega quello pensionistico), da presumersi con tale criterio calcolata, rompa quella proporzionalità e infranga quindi la norma costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 186, primo comma, del t.u. sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947. n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepirla direttamente.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO

 

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1975.