Sentenza n. 22 del 1975
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SENTENZA N. 22

ANNO 1975

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25, quarto comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti ospedalieri), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1972 dal pretore di Pescara nel procedimento penale a carico del Presidente dell'ospedale generale provinciale dello Spirito Santo di Pescara, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1973.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del Presidente dell'ospedale civile dello Spirito Santo di Pescara, indiziato di aver fatto compiere da medici dell'Ente e non attraverso i servizi degli istituti previdenziali competenti, accertamenti sanitari sull'infermità per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti, il pretore di Pescara, con ordinanza emessa il 16 settembre 1972, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, quarto comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in quanto consente il controllo sanitario da parte del datore di lavoro, in riferimento agli artt. 38, primo comma, e 3 della Costituzione.

Il pretore ritiene che l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori (il quale prescrive che gli accertamenti devono essere compiuti dagli Istituti previdenziali), non abbia abrogato la disciplina speciale prevista dall'art. 25 denunciato, con la conseguenza che per i lavoratori dipendenti dagli Enti ospedalieri gli accertamenti possano essere effettuati dall'Ente medesimo. Questa constatazione implicherebbe una lesione della dignità dei lavoratori ospedalieri durante il periodo di inabilità al lavoro (art. 38, comma primo, Cost.) e comporterebbe una ingiustificata ed arbitraria discriminazione fra i dipendenti ospedalieri da un canto, e i dipendenti statali e i dipendenti di imprenditori privati, dall'altro.

2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità o comunque la manifesta infondatezza della questione.

Quanto all'inammissibilità, osserva che l'eccezione é manifestamente irrilevante poiché l'ipotetica eliminazione della norma denunciata, non essendo idonea a qualificare penalmente un comportamento che, al momento in cui é stato posto in essere era pienamente legittimo, non rifluirebbe mai sul procedimento penale nel corso del quale é stata sollevata.

Sulla manifesta infondatezza rileva che la norma denunciata non autorizza affatto un accertamento da parte dei medici dipendenti da enti ospedalieri, ma invece da parte del "medico fiscale". Col che da un lato la norma non collide con l'art. 38 della Costituzione in quanto comunque al lavoratore spetta il trattamento previdenziale che la legge gli assicura, dall'altro, in relazione all'art. 3 non può negarsi che il particolare rapporto di impiego con l'ente con un suo specifico status e l'autonomia di cui gode il medico fiscale appaiono rilievi decisivi per escludere quella parzialità che giustifica la sfiducia per gli accertamenti compiuti da medici incaricati dal datore di lavoro privato.

Considerato in diritto

1. - Il pretore di Pescara, premesso che l'art. 5 della legge n. 300 del 1970 non ha abrogato l'art. 25 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, il quale resta in vigore ai sensi dell'art. 37 della citata legge n. 300 del 1970, solleva questione di legittimità del comma quarto del detto art. 25 del d.P.R. 27 marzo 1969 in quanto, disponendo come afferma il giudice a quo, il controllo sanitario da parte del datore di lavoro sui dipendenti ospedalieri e producendo con ciò una lesione alla dignità di questi durante il periodo di inabilità al lavoro, violerebbe l'art. 38, primo comma, della Costituzione, nonché l'art. 3 in quanto creerebbe una situazione di disparità di tali dipendenti rispetto a quelli statali e a quelli di imprenditori privati.

2. - Non é da accogliersi l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello Stato di inammissibilità della questione per irrilevanza "in quanto l'ipotetica eliminazione della norma denunciata, non essendo idonea a qualificare come penalmente rilevante un comportamento che, al momento in cui é stato posto in essere, era pienamente legittimo, non rifluirebbe mai sul procedimento penale nel corso del quale é stata sollevata".

Come la Corte ha già osservato (sentenza n. 155 del 1973), i problemi che possono sorgere in ordine alla cosiddetta retroattività delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale attengono all'interpretazione delle leggi e pertanto devono essere risolti dai giudici ordinari.

3. - La questione di legittimità costituzionale non é fondata. L'ordinanza del giudice a quo si basa sull'erroneo presupposto che il comma quarto dell'art. 25 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, consentirebbe il "controllo sanitario da parte del datore di lavoro sui dipendenti ospedalieri" La norma impugnata dispone invece che "il direttore sanitario o il direttore amministrativo, secondo la rispettiva competenza, può far verificare in qualsiasi momento a mezzo di un medico fiscale l'entità dell'infermità e la sua presumibile durata".

Data questa precisa normativa, nessun rilievo hanno le argomentazioni del giudice a quo per denunziare una violazione dell'art. 38, comma primo, della Costituzione da parte della norma impugnata. Questa nella sua testuale formulazione costituisce la regolamentazione di un'attività che attiene alla procedura stabilita per la giustificazione dei ritardi e delle assenze dal lavoro e precisamente della verifica dell'entità e della presumibile durata dell'infermità del dipendente assente, da questo dichiarata attraverso invio di certificato medico, verifica che non limita in alcun modo i diritti attribuiti ai lavoratori dal comma primo dell'art. 38 della Costituzione da cui é oggettivamente estranea.

4. - La norma impugnata non é lesiva del principio di uguaglianza rispetto alla regolamentazione del controllo delle assenze per infermità, disposta dall'art. 5, comma secondo, della legge n. 300 del 1970 per i lavoratori che non siano dipendenti ospedalieri. La verifica in essa prevista é attuabile solo attraverso un medico fiscale, il quale, in quanto tale, garantisce una valutazione tecnica, obbiettiva, imparziale e disinteressata delle condizioni di salute del dipendente ospedaliero.

L'art. 3 della Costituzione non impedisce al legislatore di emanare norme differenziate per situazioni oggettivamente diverse quando, come é nella specie, la disparità di trattamento é fondata su presupposti logici che la giustificano razionalmente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (Stato giuridico dei dipendenti ospedalieri), sollevata dal pretore di Pescara, in riferimento agli artt. 38, comma primo, e 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO

 

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1975.