Sentenza n. 289 del 1974
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SENTENZA N. 289

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti promossi con ricorsi del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 15 maggio 1974, depositati in cancelleria il 20 successivo ed iscritti ai nn. 5 e 6 del registro 1974, per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle ordinanze 4 aprile 1974, n. 19, e 23 aprile 1974, n. 23, con le quali il tribunale amministrativo regionale ha sospeso i provvedimenti del Sindaco di Tavagnacco e della Giunta regionale del Friuli- Venezia Giulia che avevano, rispettivamente, revocato e annullato l'autorizzazione concessa a Battistini Luigia per l'apertura di supermercato nel territorio del Comune di Tavagnacco.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore Vezio Crisafulli;

uditi l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli Venezia Giulia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

In data 22 marzo 1973 la sig.ra Luigia Battistini ha presentato domanda al Sindaco di Tavagnacco per ottenere l'autorizzazione all'apertura di un esercizio di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo, che il Sindaco con successive lettere in data 5 giugno e 6 settembre dello stesso anno inoltrava, unitamente alla richiesta documentazione, alla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ai fini del nulla-osta prescritto dall'art. 26 della legge 11 giugno 1971, n. 426, senza peraltro avvertire di aver già concesso l'autorizzazione alla istante.

Con delibera del 13 novembre 1973 la Giunta negava il nulla-osta al rilascio dell'autorizzazione e, successivamente, l'Assessore regionale per l'industria e il commercio, edotto dell'avvenuta emissione del provvedimento autorizzativo, invitava più volte il Sindaco a disporne il ritiro ottenendo peraltro risposta negativa.

A questo punto la Giunta regionale iniziava la procedura intesa ad annullare l'autorizzazione indebitamente rilasciata e pronunciava, in effetti, l'annullamento in questione con delibera in data 20 marzo 1974, mentre, a propria volta, il Sindaco il 18 marzo provvedeva autonomamente alla revoca del proprio provvedimento.

Sia contro quest'ultima revoca, sia contro la delibera regionale di annullamento5 la signora Battistini proponeva distinti ricorsi al tribunale amministrativo regionale di Trieste, ottenendo in entrambi i giudizi una ordinanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Avverso le due ordinanze rispettivamente n. 19 del 4 aprile 1974 e n. 23 del 23 aprile successivo, il Presidente della Giunta regionale proponeva altrettanti ricorsi per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, assumendo che ne sarebbe derivata invasione della competenza esclusiva della Regione nelle materie del commercio e dell'urbanistica (art. 4, n. 6 e n. 12, dello Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), chiedendo nel contempo in via incidentale la sospensione degli atti giurisdizionali impugnati, per ovviare ad una situazione obiettivamente criminosa (apertura dell'esercizio commerciale senza nulla-osta regionale art. 39 della legge citata) che tali atti avrebbero concretamente reso possibile.

Dinanzi a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo la reiezione dei ricorsi e delle domande incidentali di sospensione, nell'assunto che queste ultime in particolare difetterebbero sia del fumus boni juris sia dei gravi motivi previsti dalla legge.

Con ordinanza n. 253 del 1974 questa Corte, riservata ogni decisione sull'ammissibilità del conflitto e sulle questioni di merito con esso sollevate, rigettava le istanze di sospensione dei provvedimenti giurisdizionali impugnati.

Nella pubblica udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

I ricorsi sono inammissibili, non essendo rivolti a contestare, nella materia in oggetto, né - in generale - la giurisdizione del T.A.R. nei riguardi di atti dell'amministrazione regionale né - in particolare - la sussistenza, in capo al medesimo, del potere di sospenderne l'esecuzione, a norma dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

É ben vero che, in precedenti occasioni, questa Corte ha ritenuto che anche atti giurisdizionali, o comunque strumentalmente inerenti all'esplicazione di funzioni giurisdizionali, siano idonei a dar luogo a conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni, quante volte si assuma che ridondino in una invasione o menomazione della sfera di competenza costituzionalmente garantita alla Regione ricorrente. Ma altro é che la dedotta lesione della competenza regionale derivi dal solo fatto di esercitare la giurisdizione nei confronti di atti o di soggetti che si affermino ad essa sottratti da norme costituzionali, altro - come nella specie - censurare il modo come la giurisdizione si é concretamente esplicata, denunciando eventuali errori in judicando nei quali il giudice amministrativo sarebbe incorso.

Non mette conto di ricordare al riguardo come sia connaturale al sistema della giustizia amministrativa vigente in Italia, ed oggi presupposto dalla Costituzione (artt. 24, 113 e 125, ultimo comma), la potestà spettante agli organi in quella rientranti di incidere con le loro pronunce sulla efficacia dei provvedimenti di qualsiasi pubblica amministrazione, così dello Stato come delle Regioni o di altri enti, territoriali od istituzionali, sia facendola definitivamente cessare, sia, ove ricorrano le particolari condizioni previste dalla legge, sospendendola a titolo cautelare, poiché tutto ciò risulta esplicitamente riconosciuto dal patrocinio della Regione: alla quale, d'altronde, costituitasi parte resistente nei giudizi instaurati dinanzi al T.A.R., non mancano - a tutela dei propri legittimi interessi - i mezzi ordinari di difesa processuale, e specie i mezzi di gravame avverso decisioni ad essa sfavorevoli.

Altrettanto certo e pacificamente ammesso tra le parti del presente giudizio é che l'annullamento o la sospensione di una autorizzazione amministrativa si risolvono, nel ripristino, rispettivamente definitivo o provvisorio, dell'autorizzazione medesima. ora, quest'ultima essendo, per l'appunto, l'ipotesi concretamente verificatasi nel caso in oggetto, si palesa perciò intrinsecamente contraddittorio il tentativo della difesa regionale di trarre argomento, al fine di coonestare in qualche modo la configurabilità del conflitto, dalla motivazione delle ordinanze del T.A.R., laddove questa non fa che enunciare (come prescritto dal citato ultimo comma dell'articolo 21 della legge n. 1034) le ragioni di pubblico interesse poste - a ragione od a torto - a fondamento delle disposte sospensioni.

Né più producente al detto fine é l'ulteriore argomento delle conseguenze penali, che sarebbero ricollegabili all'apertura dell'esercizio senza il nulla-osta della Giunta regionale, del quale la Regione afferma la inderogabile necessità (contestata, peraltro, nella specie, per motivi che qui non interessano, nei giudizi a quo), trattandosi di questione che può concernere eventualmente i rapporti tra la giurisdizione amministrativa e quella penale, ma anch'essa chiaramente inidonea a determinare un conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibili i ricorsi della Regione del Friuli Venezia Giulia indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria: 27 dicembre 1974.