Sentenza n. 277 del 1974
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SENTENZA N. 277

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1916, n. 497 (Semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra), promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1972 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni militari - sul ricorso di Grasso Francesco, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973.

Visto l'atto di costituzione di Grasso Francesco;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1974 il Giudice relatore Angelo De Marco;

udito l'avv. Antonio Amitrano, per Grasso Francesco.

 

Ritenuto in fatto

 

Con istanza in data 2 aprile 1959, Francesco Grasso - già soldato di leva della classe 1926, inviato in congedo illimitato in data 21 settembre 1948 per un'infermità dichiarata dalla competente autorità sanitaria militare preesistente alla chiamata alle armi - asserendo che, invece, tale infermità era stata contratta in servizio militare ed a causa del servizio stesso, chiedeva che gli venisse concesso trattamento pensionistico privilegiato ordinario.

Con decreto 18 dicembre 1959, il Ministero della difesa l’ esercito respingeva la predetta istanza perché proposta dopo oltre dieci anni dalla cessazione del servizio e, quindi, colpita dalla prescrizione di cui all'art. 2946 del codice civile.

Avverso tale decreto il Grasso proponeva ricorso alla Corte dei conti, assumendo che il corso della eccepita prescrizione doveva ritenersi interrotto per effetto dell'art. 25 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, e dell'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il Procuratore generale della Corte dei conti, nelle sue conclusioni scritte chiedeva la relazione del ricorso per essersi verificata la decadenza comminata dall'art. 9, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1916, numero 497, da ritenersi pregiudiziale alla eccezione di prescrizione.

All'udienza di trattazione del ricorso, il patrono del ricorrente sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, di detto art. 9, in relazione agli artt. 88 e 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, essendo ingiustificata la disparità di trattamento di un militare infermo rispetto a quello adottato nei riguardi degli infortunati civili per fatto di guerra ed il P.M. si associava.

La Corte adita (Sez. IV) con ordinanza 21 febbraio 1972 ha ritenuto la questione, come sopra prospettata, rilevante e non manifestamente infondata, sospendendo il giudizio davanti ad essa pendente e rimettendo gli atti a questa Corte.

Secondo l'ordinanza, la disparità di trattamento tra i richiedenti pensioni privilegiate di guerra (o di altri eventi assimilati) e richiedenti pensioni privilegiate ordinarie (anche se militari mobilitati in tempo di guerra, ma non appartenenti a reparti operanti, pur se al seguito di essi) consiste in questo: mentre per i primi la "constatazione" non deve comprendere anche l'accertamento della dipendenza da causa di servizio, per i secondi, invece, deve comprenderla.

Al riguardo si fa presente che nel senso di cui si é detto é costante la giurisprudenza della Corte dei conti, anche a sezioni unite, e che la stessa Corte ha pure costantemente ritenuta infondata, in quanto l'ha ritenuta giustificata dalle difficoltà che, in tempo di guerra e nella zona di operazioni, incontrerebbe l'osservanza delle norme riguardanti gli accertamenti della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Ma si oppone che questa giustificazione non sembra accettabile e si risolve in una interpretazione di assai dubbia esattezza del denunziato art. 9, la cui dizione é tale da farlo ritenere applicabile, nella forma più ampia sopra specificata, anche alle pensioni privilegiate ordinarie.

A conferma di tale tesi si fa, infine, presente che, in forza del richiamo contenuto nell'art. 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 974, ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio si applicano gli artt. 88 e 89 della legge n. 313 del 1968, che pur riconoscendo fermo l'onere di chiedere la constatazione da dipendenza da causa di servizio della infermità che trasse a morte il militare, ne é molto agevolata la dimostrazione che può desumersi anche dalla cartella clinica redatta in occasione di un di lui ricovero in ospedale militare.

Si é costituito nel presente giudizio il Grasso, il di cui patrocinio, con memoria depositata il 13 febbraio 1973, oltre ad insistere sulle considerazioni già fatte proprie dall'ordinanza di rinvio, chiede che la dichiarazione di illegittimità, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione, venga estesa al secondo comma dell'art. 9 del d.l.g. lgt. n. 497 del 1916, in forza del quale la stessa decadenza di cui al primo comma é preveduta per coloro che, avendo riportato una ferita o una lesione o una infermità riconosciuta durante l'attività di servizio come dipendente dal servizio stesso, senza che essa dia luogo ad alcun trattamento di quiescenza, non ne facciano nel termine dei cinque anni constatare l'aggravamento ove si manifesti.

 

Considerato in diritto

 

1. - Anzitutto si deve rilevare che la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1916, n. 497, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal patrocinio della parte privata con la memoria di cui in narrativa é inammissibile per difetto di legittimazione a proporla, in quanto non compresa nell'ordinanza di rinvio.

2. - A differenza di tutte le disposizioni che, in materia di pensioni privilegiate ordinarie, sia civili sia militari, a cominciare dal r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, fino al t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, prescrivono il tempestivo rigoroso accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'evento dannoso sul quale poggia la relativa domanda, l'art.9, comma primo, del d.lgt. lo maggio 1916, n. 497, si limita a disporre: "Chiunque ritenga di aver contratto una infermità a causa di servizio e lasci trascorrere cinque anni dalla cessazione del servizio medesimo senza chiedere "la constatazione" decade dal diritto alla pensione privilegiata".

Con una costante e consolidata giurisprudenza la Corte dei conti ha interpretato tale norma nel senso che per le pensioni privilegiate di guerra bastasse a legittimare la richiesta del relativo trattamento la sola constatazione da parte dei competenti organi sanitari della esistenza dell'evento dannoso (ferite, lesioni, infermità) e non anche la dipendenza da causa di servizio, giustificando la diversa disciplina delle pensioni privilegiate ordinarie, con la difficoltà che, in tempo di guerra e nelle zone di operazioni, incontrerebbe l'osservanza delle disposizioni riguardanti gli accertamenti della dipendenza da causa di servizio.

Con l'ordinanza di rinvio la IV sezione della Corte dei conti, riesaminata detta giurisprudenza, ha ritenuto la sopra riportata giustificazione non accettabile e, pertanto, ha proposto questione di legittimità costituzionale - in riferimento al principio di eguaglianza - del citato articolo 9 nella parte in cui, interpretato restrittivamente, esso non trova applicazione nelle pensioni privilegiate ordinarie.

3. - Così chiaritine i termini, la proposta questione risulta infondata.

Come più volte questa Corte ha avuto occasione di affermare, perché sussista violazione del principio di eguaglianza occorre che a situazioni del tutto identiche, senza alcuna razionale giustificazione, corrispondano differenti discipline, mentre ha riconosciuta legittima la corrispondenza di tali discipline a situazioni non identiche ma a loro volta differenziate.

Nella specie un criterio discriminatore tra le situazioni diversamente disciplinate é quel doloroso evento che é la guerra.

Non a caso il d.lgt. n. 497 del 1916 é stato emanato nel corso di una sanguinosa guerra durante la quale si ebbero ingentissime perdite in morti e feriti e quando gli ospedali militari nonostante la requisizione anche di numerosi ospedali civili e l'adattamento ad ospedale perfino di scuole e collegi furono appena sufficienti a far fronte alle sempre più pressanti esigenze che la situazione imponeva Ben lungi dall'apparire inaccettabile e di assai dubbia esattezza, la giustificazione data a fondamento della giurisprudenza della Corte dei conti, che con l'ordinanza di rimessione si vorrebbe ripudiare, risulta, quindi, non solo logica e razionale, ma, soprattutto, corrispondente ad una saggia ed obiettiva valutazione di situazioni che é augurabile non abbiano più a verificarsi.

Mentre tempo e mezzi non erano del tutto sufficienti a provvedere per la cura di feriti e di malati, sempre in maggior numero affluenti, non sarebbe stato logico distrarre gli organi sanitari militari dai compiti essenziali che tale situazione imponeva, per attendere a pratiche burocratiche per giunta non sempre di facile e sollecita definizione.

Ma vi é di più: salvo i rarissimi casi di autolesionismo, non facilmente occultabili, é più che giustificata ed evidente la presunzione che le ferite o infermità per le quali sia stato, in tempo di guerra, ricoverato in ospedale chi vi partecipa, dipendano dalla guerra stessa.

Addirittura sporadici sono, invece, i casi di malattie o ferite riportate in servizio civile o militare non di guerra da coloro che a tali servizi siano addetti, la cui dipendenza da questa causa possa essere presunta, mentre, per contro, é spesso di assai difficile accertamento anche a breve distanza dall'evento dannoso.

Né argomenti in contrario possono essere desunti dagli artt. 88 e 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, come pure dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974, o da quella 28 maggio 1973, n. 296, perché si riferiscono sempre a ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di guerra o da eventi che il legislatore, nella sua insindacabile discrezionalità, che, del resto risulta razionalmente usata, ha ritenuto, per la peculiarità delle vicende sociali e politiche nelle quali si sono verificati, di assimilare alla guerra.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1916, n. 497 (Semplificazione alla procedura per la liquidazione delle pensioni privilegiate di guerra), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1974.