Sentenza n. 252 del 1974
 CONSULTA ONLINE 


 

SENTENZA N. 252

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 1972 dalla Corte dei conti - sezione III pensioni civili - sul ricorso di Salvati Romolo contro l'INADEL, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 del 20 dicembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1974 il Giudice relatore Guido Astuti.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento promosso da Romolo Salvati, già dipendente da ente pubblico, rivolto ad ottenere il riconoscimento del diritto a pensione, la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, in accoglimento della eccezione proposta dal pubblico ministero, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma primo, dell'ordinamento della Cassa di previdenza degli impiegati degli enti locali, approvato con r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680.

Si osserva nell'ordinanza di rinvio che la norma impugnata, non consentendo la proposizione del gravame giurisdizionale avverso il provvedimento concessivo dell'indennità per chi abbia percepito questa prima della scadenza del termine previsto per l'impugnativa, violerebbe il principio di eguaglianza, essendo assente eguale disposizione in tema di pensione di guerra (art. 109, capoverso, della legge 18 marzo 1968, n. 313) ed essendo stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 38 del 1972 l'analoga norma già esistente con riferimento ai dipendenti dello Stato (art. 64 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato col r.d. 12 luglio 1934, n. 1214).

Ritualmente notificata, comunicata e pubblicata l'ordinanza de qua ed instaurato il giudizio innanzi alla Corte, nessuna delle parti si é in questo costituita.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Corte dei conti, su istanza del pubblico ministero, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali: cfr. art. 1 legge 11 aprile 1955, n. 379), in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione. Secondo l'ordinanza di rinvio, la disposizione impugnata, per cui "non é ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennità per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui all'art. 60", ossia prima del termine di novanta giorni per proporre gravame giurisdizionale davanti alla Corte dei conti, é in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto integra una disparità di trattamento, sia nei confronti della disciplina pensionistica di guerra, per cui l'art. 1O9, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, espressamente stabilisce che la riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso, sia anche nei confronti di quella oggi vigente per i dipendenti dello Stato, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione preclusiva del ricorso, già contenuta nell'art. 64 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, di approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

2. - La questione é fondata. Questa Corte, con la sentenza n. 38 del 1972, richiamata dall'ordinanza di rimessione, ha riconosciuto la evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione, che risultava dal contrasto tra la norma dell'art. 64 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e quella dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, confermata dall'art. 109 della legge 18 marzo 1968, n. 313, che in materia di pensioni di guerra aveva eliminato la decadenza dalla facoltà di ricorrere alla Corte dei conti dopo la riscossione dell'indennità una tantum. Ciò in quanto la differenza del titolo da cui si fa discendere la liquidazione dell'indennità "in nessun modo appare suscettibile di ragionevolmente riflettersi sulla disciplina dei rimedi avverso la detta liquidazione, quando essa venga ritenuta lesiva del maggiore diritto allegato dalla parte".

Lo stesso argomento vale anche nei confronti della disposizione denunciata, perfettamente analoga a quella del ricordato art. 64 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, e della quale deve pertanto essere dichiarata la incostituzionalità.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, PRESIDENTE

GUIDO ASTUTI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1974.