Sentenza n. 207 del 1974
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SENTENZA N. 207

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 gennaio 1972 dal pretore di Egna nel procedimento penale a carico di Dibiasi Walter, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24 maggio 1972;

2) ordinanza emessa il 19 maggio 1972 dal pretore di Orvieto nel procedimento penale a carico di Barberani Vittorio, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 240 del 13 settembre 1972.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1974 il Giudice relatore Giuseppe Verzì.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza 19 gennaio 1972, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Dibiasi Walter, imputato della contravvenzione di cui all'art. 10 del d.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), il pretore di Egna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice penale (Oblazione nelle contravvenzioni), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

La stessa questione, sostanzialmente, é stata proposta altresì dal pretore di Orvieto, con ordinanza 19 maggio 1972, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Barberani Vittorio, imputato della contravvenzione di cui all'art. 6, sesto comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162.

Nei procedimenti conseguiti avanti questa Corte non vi é stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

Secondo le ordinanze di rimessione, l'istituto dell'oblazione, che "si fonda sulla sussistenza di un requisito esclusivamente soggettivo", e cioè sulle condizioni economiche del contravventore, violerebbe il principio di uguaglianza, in quanto il cittadino che non ha i mezzi sarebbe costretto a subire il procedimento penale, con relativa condanna e con tutte le conseguenze di essa comprese eventualmente la conversione della pena pecuniaria in detentiva e l'applicazione delle pene accessorie.

La questione non é fondata.

Trattando della conversione delle pene pecuniarie in pene detentive questa Corte ha avuto occasione di esaminare se sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del differenziato trattamento fra condannato abbiente e condannato non abbiente, che, per mancanza di mezzi, é costretto a subire l'esecuzione coattiva della pena convertita in detenzione. E, con la sentenza n. 29 del 1962 ha escluso la sussistenza della denunziata illegittimità adducendo che sono giustificate "quelle particolarità di trattamento che inevitabilmente derivano dalla natura stessa di un istituto giuridico; il che appunto si verifica per la pena la cui funzione é tale che deve poter trovare attuazione a carico di chiunque abbia commesso violazione di una norma penale".

Le stesse ragioni sono da richiamare per l'istituto dell'oblazione, che non si fonda - come ritiene il giudice a quo - sulla sussistenza del requisito soggettivo della solvibilità, ma trova fondamento invece nell'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, e nell'interesse del contravventore di evitare il procedimento penale e la condanna con tutte le conseguenze di essa.

Dal momento che, a seguito del commesso reato, il contravventore deve in ogni caso sopportare la pena pecuniaria, il legislatore concede la facoltà di avvalersi di un istituto che gli consente un minore sacrificio economico. In siffatta situazione perde qualsiasi rilevanza l'abbienza o non abbienza di chi, avendo violato la legge penale, deve subirne inderogabilmente le conseguenze.

Non é l'oblazione che crea le denunciata differenza, la quale invece rimane al di fuori dell'istituto e non sarebbe eliminata dalla dichiarazione di illegittimità di esso, perché, in tal caso, tutti - ricchi e poveri - sarebbero soggetti al procedimento penale ordinano e l'insolvente subirebbe la conversione della pena pecuniaria in detentiva, conversione costituzionalmente legittima per le ragioni esposte nella sopraindicata sentenza n. 29 del 1962 di questa Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 del codice penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze del 19 gennaio e del 19 maggio 1972 dei pretori di Egna e di Orvieto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1974.