Sentenza n. 189 del 1974
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SENTENZA N. 189

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, lett e, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1972 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Gazza Fernanda e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 15 maggio 1974 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione finanziaria.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Il tribunale di Bologna, con ordinanza emessa il 18 aprile 1972 nel procedimento civile vertente tra Gazza Fernanda e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, lettera e, del testo unico sulle imposte dirette, approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, per contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Ritiene il giudice a quo che la norma impugnata, la quale esonera il messo notificatore dall'obbligo di dare notizia al destinatario, della notificazione effettuata ai sensi dell'art 140 c.p.c., si pone in contrasto con tutti i principi ritenuti essenziali nel caso di notifica non fatta a mani del destinatario, in quanto esimendo l'Amministrazione dalla formalità più importante prevista dall'art. 140 c.p.c. e cioè dall'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, essa autorizza una forma incompleta di notificazione da cui deriva una semplice presunzione legale di conoscenza che crea, in violazione del diritto di difesa del contribuente, un incomprensibile ed ingiustificato privilegio della P.A. nei confronti del cittadino.

L'ordinanza é stata notificata comunicata e pubblicata a norma di legge.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Amministrazione delle finanze dello Stato chiedendo che la Corte dichiari infondata la questione sollevata dal tribunale di Bologna.

Secondo l'Avvocatura, l'esonero del messo notificatore dall'obbligo di inviare la raccomandata non costituisce un elemento idoneo a determinare la illegittimità costituzionale della norma impugnata, in quanto anche la osservanza di tutte le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. non garantisce affatto la sicura conoscenza dell'atto da notificare da parte del destinatario.

D'altronde, nel contesto delle disposizioni che disciplinano la notificazione degli atti del procedimento amministrativo tributario, la norma impugnata avrebbe un ambito di applicabilità limitato in concreto alle ipotesi in cui il contribuente pur non potendo ignorare di avere dei precisi obblighi verso il fisco, si pone volontariamente in una situazione di irreperibilità. Questa situazione escluderebbe che possa ipotizzarsi una violazione del diritto di difesa, il quale, comunque, sarebbe costituzionalmente tutelato e garantito soltanto con riguardo a procedimenti giurisdizionali di qualsiasi specie e non anche con riguardo ai procedimenti amministrativi.

In ogni caso, secondo la difesa dello Stato, la inviolabilità del diritto di difesa non é pregiudicata dalla mera possibilità che l'interessato non prenda cognizione dell'atto notificatogli, perché l'oggetto della tutela non é costituito dalla acquisizione di una conoscenza sicura e assoluta dell'atto notificato, ma soltanto dall'osservanza delle forme idonee a consentirla.

All'udienza l'Avvocatura si é riportata alle già rassegnate conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il testo unico sulle imposte dirette, approvato col d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contiene, all'art. 38, norme sulle notificazioni, che, per il loro contenuto generale, si ritengono applicabili anche alle altre imposte.

Secondo il detto articolo, le notificazioni degli avvisi ed altri atti che la legge dispone siano notificati al contribuente, é eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, ma con alcune modificazioni. Tra esse é compresa quella contenuta nella lettera e, in cui si dispone che in tutti i casi in cui la notificazione non é fatta in mani proprie del destinatario, il messo é esonerato dall'obbligo di darne notizia al destinatario medesimo. Per ragioni di semplificazione e di celerità si é inteso con ciò omettere l'invio della lettera raccomandata, con o senza avviso di ricevimento, quando la notifica non é effettuata in mani proprie, ma ai sensi di cui agli artt. 139. quarto comma, e 140 del codice di procedura civile.

Il tribunale di Bologna ritiene che la disposizione dell'art. 38, lett. e, del citato t.u., nella parte in cui dispensa il messo dall'obbligo di inviare la lettera raccomandata al contribuente cui gli avvisi e gli atti non sono stati recapitati in mani proprie, violi l'art. 24, secondo comma, della Costituzione perché mette quanto meno in pericolo il suo diritto di difesa. Questo può infatti restare compromesso dalla mancata conoscenza del contenuto di quegli avvisi e di quegli atti se essi non sono fatti pervenire nella effettiva sfera di conoscibilità del destinatario.

2. - La questione é fondata.

Va osservato preliminarmente come la proposta questione di costituzionalità é circoscritta alla sola forma della notificazione, anzi alla sola cautela aggiuntiva della spedizione della raccomandata, e non tocca altri aspetti di essa: in particolare quella del luogo ove la notifica debba essere effettuata. Il contribuente deve essere perciò ricercato nel suo "domicilio fiscale" indicato nelle lettere c e d dello stesso art. 38, e che egli é tenuto ad indicare in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni da presentarsi agli uffici finanziari, e ciò ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 dello stesso testo unico ed ora ai sensi dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

La precisa indicazione del luogo ove il contribuente debba essere ricercato, se da un lato facilita il compito dell'Amministrazione finanziaria, dall'altro rende necessario l'adempimento puntuale di tutte le altre formalità utili a raggiungere lo scopo delle notificazioni. Non può pertanto dubitarsi che l'omissione di una formalità di semplice esecuzione, come la spedizione di una lettera raccomandata a un indirizzo che sia già noto, non trovi una giustificazione razionale. Come non può dubitarsi che il recapito di una comunicazione raccomandata in un luogo idoneo a realizzare la conoscenza da parte del contribuente, aumenti assai notevolmente la possibilità del destinatario di pervenire alla conoscenza effettiva del contenuto di ciò che l'Amministrazione finanziaria ha inteso di dovergli notificare. Ed é ovvio che la possibilità di una mancata conoscenza compromette, almeno potenzialmente, il diritto di difesa del contribuente.

3. - Su tale punto, relativo alla denunziata incostituzionalità della norma impugnata, la difesa dello Stato osserva che gli "avvisi e gli altri atti" da notificarsi ai sensi dell'art. 38, attengono al procedimento amministrativo tributario, nel quale, come in ogni procedimento amministrativo, il diritto di difesa non é tutelato dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché questo articolo, secondo la giurisprudenza della Corte, ha riferimento ai soli procedimenti giurisdizionali.

Ma questa osservazione non può essere ritenuta al caso pertinente, perché, a prescindere che almeno "gli atti", di cui all'art. 38, attengono, tra l'altro, a decisioni delle commissioni amministrative tributarie, sta in fatto che anche i semplici "avvisi", di cui parla lo stesso articolo, e che comprendono gli avvisi di accertamento dei tributi, danno luogo all'apertura di termini entro i quali, a pena di decadenza, il contribuente é tenuto ad espletare iniziative per la tutela di suoi diritti soggettivi, proponendo anche azioni avanti la stessa magistratura ordinaria.

Per le ragioni esposte, la lettera e dell'art. 38 del t.u. del 1958 va pertanto dichiarata illegittima perché in contrasto con l'art. 24. secondo comma, della Costituzione.

4. - Al riguardo é opportuno precisare che la dichiarazione di incostituzionalità della lettera e dell'art. 38 non può colpire quella parte di essa enunciata nelle parole "compreso quello (e cioè il caso) previsto dalla lettera f" che si riferisce alla ipotesi in cui, nel comune ove deve eseguirsi la notificazione, non vi sia abitazione, ufficio o azienda del contribuente.

Con riferimento a quanto avanti già esposto, e che concerne il luogo ove la notifica deve essere effettuata, individuato in quello del "domicilio fiscale" del contribuente, si ha che se egli in quel luogo, per sua errata indicazione, o per avvenuto trasferimento, o per altra causa, non ha né abitazione, né ufficio, né azienda, la notifica va effettuata come se egli fosse irreperibile, perché non può addossarsi all'Amministrazione finanziaria l'onere di ricercarlo fuori del suo domicilio fiscale.

In tal caso la notifica si attua, secondo prescrive la lettera f, col solo deposito della copia dell'atto nella casa del comune e l'affissione dell'avviso nell'albo dello stesso, senza che nessuna comunicazione raccomandata debba inviarsi, essendo ignoto ogni recapito del contribuente entro l'ambito del territorio in cui egli debba essere ricercato. Il che é conforme a quanto l'art. 143 del codice di procedura civile prescrive per la notifica agli irreperibili, applicato analogicamente, anche se con giustificabili adattamenti e semplificazioni.

Prima di concludere, va rilevato che la disposizione come sopra dichiarata illegittima é ripetuta nell'art. 32, lettera c, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, relativo alla revisione della disciplina del contenzioso tributario.

In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si ritiene doversi parimenti dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 32, lettera c, dell'anzidetto decreto presidenziale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 38, lettera e, esclusa la parte enunciata con le parole "compreso quello previsto dalla lettera f", del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato col d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645;

dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 32, lettera c, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, contenente "Revisione della disciplina del contenzioso tributario".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1974.