Sentenza n. 172 del 1974
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SENTENZA N. 172

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 95, 108, primo comma, e 110 del codice di procedura penale e dell'art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 5 giugno 1972 dal pretore di Bitonto nel procedimento civile vertente tra Cozzoli Giovanni ed altra contro Di Donna Vito e la Compagnia di assicurazioni dell'agricoltura, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;

2) ordinanza emessa il 9 novembre 1972 dal pretore di Massa nel procedimento penale a carico di Manfredi Fausto iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973;

3) ordinanza emessa il 18 aprile 1973 dal pretore di San Benedetto del Tronto nel procedimento penale a carico di Sciarra Mauro, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 29 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso del procedimento vertente tra Cozzoli Giovanni ed altra nei confronti di Di Donna Vito e la società agricoltura assicurazioni, il pretore di Bitonto, rilevato che i ricorrenti, costituiti parti civili in un procedimento penale per lesioni colpose da essi subite in incidente stradale, avevano proposto istanza di assegnazione in loro favore, a norma dell'art. 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, di una provvisionale da porsi a carico della Compagnia Assicurazione dell'Agricoltura, nonché di Di Donna Vito, rispettivamente assicuratrice e proprietario dell'autovettura investitrice, con ordinanza emessa il 5 giugno 1972, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la possibilità di citazione del responsabile civile nella fase istruttoria (sommaria) del procedimento pretorile, ed in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui, riferendosi alla fase istruttoria (sommaria) del procedimento pretorile, qualifica "parte" il responsabile civile non citato nella predetta fase.

Rilevato, in linea di fatto, che non risultava né era stato dedotto dai ricorrenti, che la predetta Compagnia e il Di Donna fossero stati citati o fossero volontariamente intervenuti nel procedimento penale nel quale i ricorrenti Cozzoli Giovanni e Maggialetti Anna si erano costituiti parti civili; che in tal modo i predetti soggetti, non avendo assunto la qualità di "parti" nel procedimento penale, non potevano essere assoggettati alla disciplina normativa di cui al citato art. 24, che, tra l'altro, subordina l'emissione del provvedimento all'audizione delle "parti", osservava che però la citazione come responsabili civili della Compagnia di assicurazione e del Di Donna trova ostacolo obiettivo nella disposizione di cui al primo comma dell'art. 108 c.p.p., che ammette la citazione del responsabile civile nella fase istruttoria solo nel procedimento con istruzione formale, laddove "negli altri procedimenti" (compreso quindi quello pretorile, che può essere istruito solo sommariamente) la citazione "deve essere fatta per tale dibattimento".

Riteneva quindi il giudice a quo del tutto ingiustificata la differenza di trattamento riservata al danneggiato da reato di competenza pretorile (per la cui istruzione é predisposto soltanto il rito sommario nel quale é inammissibile la citazione del responsabile civile) rispetto al danneggiato da reato per il quale si proceda con il rito formale, e ciò con particolare riferimento proprio all'art. 24 della legge n. 990 del 1969, che attribuisce anche al pretore, nella fase della istruzione, il potere di assegnare la c.d. provvisionale: potere che deve essere esercitato "analogamente" a quanto stabilito con riferimento al "giudice istruttore ... penale", cioè dopo l'audizione delle "parti".

Non appariva quindi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, prima parte, c.p.p., in quanto limita al procedimento con istruzione formale il potere della parte civile di citare in istruttoria il responsabile civile escludendo l'esercizio di tale potere negli altri procedimenti, in particolare nella istruttoria sommaria pretorile.

Ove tuttavia dovesse essere ritenuta infondata la questione innanzi delineata, sorgerebbe, sempre con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 24 della legge n. 990 del 1969, nella parte in cui, riferendosi alla fase istruttoria (sommaria) del procedimento pretorile, qualifica "parte" il responsabile civile non citato nella predetta fase, giacché tale soggetto, rimanendo estraneo al procedimento penale e quindi non essendo in grado di conoscerne gli atti la cui conoscenza é viceversa consentita anche alle parti private (accertamenti peritali, interrogatorio dell'imputato, ecc.) si troverebbe ingiustificatamente in posizione diversa e deteriore (quanto all'esercizio dei suoi diritti di difesa), rispetto alla posizione di colui che sia responsabile civile in procedimenti con istruzione formale.

2. - Nel procedimento penale, sorto a seguito di incidente automobilistico, a carico di Manfredi Fausto, il pretore di Massa, con ordinanza emessa il 9 novembre 1972, dopo aver rilevato che la parte danneggiata aveva presentato tempestiva querela nei confronti del Manfredi costituendosi inoltre parte civile nei suoi confronti e chiedendo contemporaneamente la citazione per il dibattimento (in base all'art. 110 c.p.p.) del responsabile civile, Belfiore Antonio, proprietario dell'autovettura guidata dal Manfredi all'atto dell'incidente sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 95 c.p.p., nella parte in cui esclude la necessità di notificare al responsabile civile la dichiarazione di costituzione della parte civile fatta in istruttoria anche quando la parte civile medesima ha richiesto contemporaneamente la citazione del responsabile civile per il dibattimento, e degli artt. 108 e 110 c.p.p., nelle parti in cui consentono alla parte civile, che si costituisca in istruttoria, di citare per il dibattimento, e non per la stessa fase del giudizio in cui la costituzione é avvenuta, il responsabile civile.

Osservava che in effetti gli artt. 108 e 110 c.p.p. consentono la citazione del responsabile civile dinanzi al pretore soltanto per il dibattimento e che d'altra parte, quando anche si dovesse riconoscere alla parte civile, con una interpretazione estensiva dell'art. 392 c.p.p., la possibilità di citare il responsabile civile in istruttoria, non si potrebbe certamente negare ad essa la facoltà, in base alla predetta norma, di citarlo solo per il dibattimento.

Non appariva quindi manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli articoli citati (artt. 95, 108, 110 c.p.p.), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto sembra contrario ai principi di uguaglianza, e lesivo in ogni caso del diritto di difesa, consentire alla parte civile di partecipare alla fase istruttoria del procedimento senza che alla stessa fase sia invitato a partecipare il responsabile civile, contro il quale si intende agire, e senza addirittura che di questa partecipazione il responsabile civile, di cui é stata richiesta la citazione per il dibattimento, sia tempestivamente informato.

3. - Analoga questione, nei confronti del solo art. 108 c.p.p., era sollevata dal pretore di San Benedetto del Tronto con ordinanza emessa il 18 aprile 1973, nel procedimento penale a carico di Sciarra Mauro.

4. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si é costituito dinanzi alla Corte costituzionale.

 

Considerato in diritto

 

1. - Va anzitutto esaminata la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale e subordinatamente dell'art. 24 della legge n. 990 del 1969, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dal pretore di Bitonto nel corso di un procedimento civile promosso da danneggiati per incidente stradale nei confronti del responsabile e della Compagnia di assicurazione avente come oggetto l'assegnazione della provvisionale di cui all'art. 24 della legge n. 990 del 1969.

Nella specie non si ravvisano i presupposti richiesti dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, in quanto la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108 del codice di procedura penale, e subordinatamente dell'art. 24 della legge n. 990 del 1969, nella parte in cui si riferisce alla fase istruttoria del procedimento pretorile penale, non avrebbe rilevanza per la definizione del procedimento civile non dovendo il giudice a quo fare applicazione alcuna delle norme che si riferiscono a procedimenti penali.

Devesi pertanto dichiarare inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza del pretore di Bitonto.

2. - I due giudizi di cui alle ordinanze dei pretori di Massa e di San Benedetto del Tronto vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza stante che sollevano analoghe questioni di legittimità costituzionale.

3. - Con l'ordinanza n. 29 del 1973 il pretore di Massa ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 95 del codice di procedura penale nella parte in cui esclude la necessità di notificare al responsabile civile la dichiarazione di costituzione della parte civile fatta in istruttoria anche quando la parte civile medesima ha richiesto contemporaneamente la citazione del responsabile civile per il dibattimento e degli artt. 108 e 110 dello stesso codice nelle parti in cui consentono alla parte civile, che si costituisce in istruttoria, di citare per il dibattimento e non per la stessa fase di giudizio in cui la costituzione é avvenuta, il responsabile civile.

Con l'ordinanza n. 279 del 1973 il pretore di San Benedetto del Tronto ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 108 del codice di procedura penale in relazione all'art. 123 dello stesso codice.

4. - La questione é infondata.

Non si ravvisa infatti, sotto il profilo mediante il quale é prospettata la questione, la denunziata illegittimità costituzionale degli artt. 95, 108, 110 del codice di procedura penale, non essendo precluso al responsabile civile, quando vi sia la costituzione di parte civile o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a termini dell'art. 105, di intervenire volontariamente nei procedimenti sia con rito formale sia con rito sommario fino a che non siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento. Ciò esclude che egli si trovi in una situazione di irrazionale disuguaglianza rispetto al danneggiato che si é costituito parte civile e che siano limitati i suoi diritti alla difesa.

D'altra parte ai sensi dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, portante modifiche al codice di procedura penale al fine di accelerare e semplificare i procedimenti, applicabile anche ai procedimenti con istruzione sommaria, sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore é obbligato ad inviare a coloro che vi possono avere interesse, come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, il che, per quanto attiene al responsabile civile va evidentemente inteso nel senso che la comunicazione debba a questo esser fatta non appena avvenuta la costituzione di parte civile nei confronti dell'imputato.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 108, primo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata dal pretore di Bitonto con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione degli artt. 95, 108 (in relazione all'art. 123) e 110 del codice di procedura penale sollevata dai pretori di Massa e di San Benedetto del Tronto con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1974.