Sentenza n. 58 del 1974
 CONSULTA ONLINE 


 

SENTENZA N. 58

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 158 (Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1970 dal Consiglio di Stato - sezione IV - sul ricorso di Ferraresso Celestino e Giovanni contro il Consorzio per la zona industriale ed il porto fluviale di Padova ed altri, iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971.

Visti gli atti di costituzione di Ferraresso Celestino e Giovanni e del Consorzio per la zona industriale ed il porto fluviale di Padova, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore Guido Astuti;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per i Ferraresso, l'avv. Antonio Sorrentino, per il Consorzio, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con decreti in data 5 e 16 maggio 1962, rispettivamente nn. 14463 e 18231, il Prefetto di Padova autorizzava, procedendo in base alla dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella legge 4 febbraio 1958, n. 158, l'occupazione d'urgenza, da parte del Consorzio per la zona industriale ed il porto di Padova, di alcuni terreni di proprietà dei fratelli Ferraresso Celestino e Giovanni, siti nell'ambito del comprensorio delimitato dalla citata legge. Gli stessi terreni erano successivamente espropriati con decreto prefettizio n. 40550 in data 9 dicembre 1963.

Avverso detti decreti i fratelli Ferraresso ricorrevano innanzi al Consiglio di Stato, che con decisione 25 gennaio - 28 giugno 1967, n. 243, accoglieva il ricorso contro i decreti di occupazione e respingeva il ricorso contro il decreto di espropriazione.

Contro tale decisione i Ferraresso proponevano ricorso in revocazione sostenendo, tra l'altro, che il Consiglio di Stato era incorso in errore di fatto per aver ritenuto corrisposta l'indennità per un fabbricato esistente nel fondo espropriato, mentre in effetti l'indennità riguardava il solo terreno.

Il Consiglio di Stato (sez. IV), ritenuta la sussistenza dell'errore di fatto denunciato, ha sollevato, accogliendo la eccezione proposta dai ricorrenti, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 febbraio 1958, n. 158, per contrasto con l'art. 42 della Costituzione.

Si ritiene nell'ordinanza di rimessione che la normativa impugnata, non prevedendo alcuna indennità per i fabbricati insistenti sull'area da espropriarsi, dovendo l'indennità di espropriazione essere ragguagliata esclusivamente al valore agricolo del terreno, sarebbe in contrasto con l'art. 42 della Costituzione, per il quale nessun bene può essere espropriato se non dietro indennità.

Si sono costituiti in giudizio, innanzi alla Corte costituzionale, i fratelli Ferraresso, che hanno chiesto l'accoglimento della questione proposta, ed il Consorzio per la zona industriale ed il porto di Padova, che ha affermato la necessità di restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza.

É altresì intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo l'infondatezza della dedotta eccezione di legittimità costituzionale.

 

Considerato in diritto

 

1. - La legge 4 febbraio 1958, n. 158, che disciplina l'espropriazione per pubblica utilità "delle aree edificabili e dei fabbricati esistenti entro i confini della zona industriale e del porto fluviale di Padova" (art. 2), stabilisce all'art. 4, primo comma, che "l'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore venale del terreno considerato come agricolo, indipendentemente dalla sua eventuale edificabilità e prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche o di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e del porto fluviale".

2. - L'ordinanza di rimessione, ritenuto in fatto che nel caso di specie "nessuna indennità é stata stabilita per il fabbricato di proprietà dei ricorrenti esistente sull'area espropriata", ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione dianzi riportata, giudicandola "rilevante e inoltre non manifestamente infondata, con riferimento alla norma di cui all'art. 42 della Costituzione, in quanto la disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 158 del 1958, attribuendo l'indennità di espropriazione solo per il terreno e non anche per le costruzioni eventualmente su di esso esistenti, si pone in contrasto con il citato art. 42, per il quale l'espropriazione di qualsiasi bene, nei casi preveduti dalla legge, non può essere disposta se non mediante l'attribuzione di una indennità".

3. - La questione non é fondata. Non é possibile incertezza sull'interpretazione della disposizione denunciata, la quale commisura l'indennità al valore venale dei terreni considerati come agricoli, ossia secondo la loro destinazione attuale, prescindendo dal maggior valore che potrebbe esser loro attribuito considerandone la eventuale edificabilità, e senza tener conto dell'eventuale incremento di valore comunque connesso alla esecuzione delle opere pubbliche relative all'impianto della zona industriale e del porto fluviale. Chiarissima é la ratio della disposizione, che si ispira a principi enunciati già nell'art. 42 della legge generale del 25 giugno 1865, n. 2359, nell'art. 38 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e in numerose altre leggi concernenti piani regolatori, zone industriali, programmi di sviluppo edilizio, ultima la legge 22 ottobre 1971, n. 865, che all'art. 16, sesto comma, conferma che "nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione, nonché dell'incremento del valore derivante dalla esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e di qualunque altra opera o impianto pubblico".

É, d'altra parte, ovvio e incontestabile che il valore venale attuale dei terreni agricoli debba comprendere anche la stima dei fabbricati rurali che vi insistono, non come beni aventi un proprio valore autonomo, distinto da quello dei fondi a cui servono, ma come elementi che, al pari delle altre pertinenze immobiliari, concorrono ad accrescere il valore dei terreni stessi. Financo la legge catastale, pur non attribuendo un reddito imponibile dominicale alle particelle su cui insistono costruzioni pertinenziali, ne considera tuttavia indirettamente la redditività, nella stima della maggiore produttività dei fondi a cui servono. E certamente, qualunque possa essere il criterio o metodo di estimo, diverso é il valore venale di un terreno nudo, o considerato nella sola consistenza delle colture agricole, rispetto a quello di un fondo istrutto, su cui siano stati costruiti fabbricati rurali per uso di abitazione, magazzino, ricovero di bestiame o di macchine, e via discorrendo.

4. - É appena il caso di aggiungere che qualora sui terreni esistessero fabbricati con attuale destinazione urbana, una volta provata tale effettiva destinazione, dovrebbero essere oggetto di espropriazione con separato indennizzo, giusta i principi sanciti dall'art. 39 della legge generale del 1865, a cui é fatto espresso rinvio dal terzo comma dell'art. 5 della legge n. 158 del 1958.

Questa interpretazione é stata, del resto, confermata dalla legge 1 ottobre 1969, n. 739, che, apportando modifiche alla legge n. 158 del 1958, ha, tra l'altro, precisato, mediante integrazione interpretativa dell'art. 4, che "l'indennità di espropriazione sarà ragguagliata al valore venale degli immobili, e, in particolare, per i terreni, al valore agricolo, prescindendo da ogni incremento di valore, ecc.". Non sussiste, dunque, nella disposizione denunciata, alcun contrasto con il principio sancito dall'art. 42 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 158 (Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova), sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 42 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1974

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1974.