Sentenza n. 44 del 1974
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SENTENZA N. 44

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2879, 18 dicembre 1952, n. 3620, 27 dicembre 1952, n. 3865, 17 luglio 1957 e 3 gennaio 1958 (riforma fondiaria), promossi con due ordinanze emesse il 29 ottobre 1971 dalla Corte d'appello di Firenze nei procedimenti civili vertenti tra Bicocchi Maurizio ed altri e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco - laziale e tra Bicocchi Emilio ed altri e lo stesso Ente Maremma, iscritte ai nn. 7 e 8 del registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972.

Visto l'atto di costituzione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco - laziale;

udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

udito l'avv. Guido Ruo, per l'Ente di riforma.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza del 29 ottobre 1971, emessa nel procedimento civile vertente fra Bicocchi Maurizio ed altri, quali successori di Bicocchi Michele, e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco - laziale, concernente il preteso risarcimento dei danni derivanti ad essi istanti dall'esproprio, ai fini della riforma fondiaria, di una superficie eccessiva di terreni rispetto a quella dovuta, la Corte di appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei decreti presidenziali 18 dicembre 1952, n. 3620, 29 novembre 1952, n. 2879, e 17 luglio 1957, quest'ultimo per rimozione di vincolo di indisponibilità su quota residua per assunto eccesso dai limiti della delega di cui all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e conseguente violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza i primi due decreti avrebbero trasferito terreni in proprietà dell'Ente, rispettivamente, ha. 165.58.50 in Comune di Pomarance già appartenenti al Bicocchi Michele fu Emilio, ed ha. 57.83.40 in Comune di Gavorrano (già appartenenti a Bicocchi Michele fu Emilio, Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella fu Giuseppe), tenendo presenti le risultanze del nuovo catasto dei due comuni, entrato in attuazione dopo il 15 novembre 1949, anziché la consistenza della proprietà terriera degli espropriandi alla predetta data, secondo quanto appunto disposto dal citato art. 4 della legge n. 841 del 1950.

Vizio analogo dovrebbe poi riscontrarsi nel citato d.P.R. 17 luglio 1957, con cui era stata disposta la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il terzo residuo; istituito con d.P.R.27 dicembre 1952, n.3924, nei confronti di Bicocchi Michele fu Emilio, nonché il trasferimento a favore dell'Ente di riforma della quota di terreno ad esso spettante.

L'ordinanza, comunicata come per legge e notificata il 24, 26 e 27 novembre 1971 é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 23 febbraio 1972.

Davanti a questa Corte si é costituito tempestivamente l'Ente espropriante, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ruo, che ha depositato le proprie deduzioni il 14 marzo 1972.

La difesa dell'Ente osserva preliminarmente che a norma dell'art. 2, terdecies, della legge 4 agosto 1971, n. 592, l'indennizzo dovuto a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di un decreto delegato di esproprio per riforma fondiaria sarebbe ora a carico dello Stato, in quanto liquidabile attraverso l'emissione di titoli del debito pubblico. Ne conseguirebbe il difetto di legittimazione passiva dell'Ente di riforma, ed il contraddittorio, quindi, non sarebbe stato validamente costituito neppure in questa sede, o dovrebbe comunque procedersi alla necessaria integrazione.

Pure in via preliminare la difesa rileva altresì che il predetto d.P.R. 17 luglio 1957 sulla rimozione del vincolo di indisponibilità del terzo residuo non sarebbe atto legislativo delegato, ma semplice atto amministrativo, e, come tale, sottratto alla competenza della Corte.

Nel merito, non contesta che ai fini dei provvedimenti impugnati siano stati effettivamente tenuti presenti i dati risultanti dal catasto entrato in vigore nella zona dopo il 15 novembre 1949, ma (pure dando atto della giurisprudenza della Corte secondo cui, invece, a tale data deve farsi riferimento per quanto riguarda la classe di produttività e la qualità di coltura dei terreni), eccepisce l'infondatezza della questione sostenendo che, se fossero state utilizzate le risultanze in vigore a tale data, si sarebbe dovuta espropriare una superficie maggiore di quella effettivamente colpita coi decreti impugnati.

La difesa dell'Ente pone comunque poi in evidenza che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda la superficie dei terreni espropriati, il giudice ordinario dovrebbe fare comunque riferimento alla situazione effettiva da accertare nel giudizio principale e chiede quindi che la Corte, nel caso, si pronunzi in conformità.

Conclude pertanto chiedendo preliminarmente dichiararsi che non può farsi luogo a decidere, difettando la legittima ed integrale costituzione del contraddittorio; ancora preliminarmente dichiararsi l'incompetenza della Corte in ordine alla dedotta illegittimità del d.P.R. 17 luglio 1957 sulla cessazione del vincolo di indisponibilità della quota residua; nel merito dichiararsi che non sussiste l'illegittimità costituzionale del d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3865, e del d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2879; subordinatamente dichiararsi l'illegittimità costituzionale dei decreti stessi se ed in quanto, dalla applicazione dei dati del catasto in vigore al 15 novembre 1949 inerenti alla classe di produttività ed alle qualità di colture, ed in base all'accertamento dell'effettiva e reale superficie di ogni mappale al 15 novembre 1949, sia derivata una concreta maggiore espropriazione ai danni degli attori.

La difesa di Bicocchi Maurizio ha depositato le proprie deduzioni il 24 maggio 1972, e quindi fuori dei termini previsti dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Con altra ordinanza, emessa in pari data nel procedimento civile tra Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo, Franca, Bianchini Maria e l'Ente di riforma suddetto, concernente oggetto analogo al precedente, la stessa Corte di appello ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3865, dello stesso suddetto d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2879 e 3 gennaio 1958, assumendo un vizio di legittimità analogo a quello lamentato con la precedente ordinanza.

Secondo il giudice a quo i primi due decreti avrebbero invero trasferito in proprietà dell'Ente, rispettivamente, ha. 288.95.53 già di proprietà di Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, in comune di Pomarance, ed altri ha. 57.83.40, come si é detto già di proprietà di Bicocchi Michele fu Emilio, Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, in Comune di Gavorrano, eccedendo la misura dell'esproprio che sarebbe invece risultata ove fossero stati tenuti presenti i dati catastali al 15 novembre 1949.

Egualmente viziato sarebbe il d.P.R. 3 gennaio 1958, con cui era stata disposta la rimozione del vincolo di indisponibilità istituito con d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3799, sui terreni costituenti il terzo residuo nei confronti dei predetti Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, ed il trasferimento a favore dell'Ente di riforma della quota di terreno ad esso spettante.

L'ordinanza, comunicata come per legge, é stata notificata il 24, 26 e 27 novembre 1971 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 23 febbraio 1972.

Anche in questa causa si é tempestivamente costituito l'Ente di riforma, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ruo, che ha svolto deduzioni e rassegnato conclusioni analoghe a quelle svolte nella precedente causa.

La difesa di Bicocchi Emilio ha depositato le proprie deduzioni il 6 maggio 1972, e pertanto fuori dei termini previsti dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

La difesa dell'Ente espropriante ha depositato nei termini, in entrambe le cause, memorie illustrative identiche, con cui ribadisce le precedenti argomentazioni e inoltre, prospetta alla Corte la possibilità di rivedere la propria giurisprudenza per quanto riguarda l'esclusione dall'ambito degli accertamenti demandati al giudice di merito delle indagini attinenti alla qualità e classe dei terreni sottoposti ad esproprio, che la Corte ha ritenuto appunto sottrarre all'autorità giudiziaria ordinaria perché valutazioni estimative di competenza dell'autorità amministrativa.

Secondo la difesa, i dati catastali relativi verrebbero in esame solo al fine di accertare se essi, "in quanto superati dalla realtà delle condizioni dei terreni al 15 novembre 1949", non fossero più tali da costituire una limitazione ai fini dell'esercizio del potere legislativo delegato, e se, piuttosto, dovessero valere a tal fine i dati successivamente accertati dall'autorità amministrativa, quando essi riflettessero una situazione di fatto già esistente al 15 novembre 1949. Ciò comporterebbe un'indagine di ordine costituzionale del vincolo che dall'atto amministrativo potesse derivare al legislatore delegato, e non si verserebbe pertanto in materia riservata all'autorità amministrativa.

La difesa, inoltre, insiste particolarmente sulla natura amministrativa dei decreti con cui é stata disposta la rimozione del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il terzo residuo, e si diffonde nel dimostrare l'improponibilità della eventuale questione di legittimità dei decreti presidenziali con cui il detto vincolo era stato a suo tempo imposto, i quali, peraltro, non risultano attualmente impugnati.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le due ordinanze della Corte di appello di Firenze propongono questioni analoghe ed i relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I giudizi suddetti riflettono l'impugnazione dei decreti di esproprio per riforma fondiaria 18 dicembre 1952, n. 3620, in danno di Bicocchi Michele, 29 novembre 1952, n. 2879, in danno di Bicocchi Michele ed altri e 27 dicembre 1952, n. 3865, in danno di Bicocchi Emilio ed altri, decreti che si assumono illegittimi perché adottati sulla base dei dati del nuovo catasto entrato in vigore nella zona in epoca successiva alla data del 15 novembre 1949, e pertanto in violazione dei limiti della delega di cui all'art. 4 della legge di riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, che fa invece riferimento, ai fini della determinazione dei terreni da espropriare, alla consistenza dei medesimi alla data suddetta.

Pure impugnati per gli stessi motivi risultano i due decreti 17 luglio 1957 e 3 gennaio 1958 concernenti, rispettivamente, la rimozione del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il terzo residuo disposto con d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3924, nei confronti di Bicocchi Michele fu Emilio, e di analogo vincolo disposto con d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3799, nei confronti di Bicocchi Emilio ed altri, nonché il trasferimento all'Ente di riforma della quota del terzo ad esso spettante a norma degli artt. 8 e 9 della legge n. 841 del 1950.

3. - É anzitutto da respingere l'eccezione pregiudiziale concernente la pretesa irregolare costituzione del contraddittorio che deriverebbe dall'asserito difetto di legittimazione passiva dell'Ente espropriante nel giudizio principale, per l'asserita spettanza allo Stato dell'onere del chiesto risarcimento.

Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i vizi di costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito, non sono rilevabili in questa sede, in quanto la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale é riservata a coloro ai quali, a norma dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere notificata l'ordinanza di rinvio, cioè alle parti in causa del giudizio a quo nel momento in cui viene disposto il rinvio. Nella specie, l'Ente era appunto in causa avanti alla Corte di merito nel momento suddetto e non può ora portarsi il giudizio di questa Corte sul legittimo instaurarsi di quel rapporto processuale.

4. - É invece fondata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità sollevata dall'Ente, nei riguardi dei due decreti 17 luglio 1957 e 3 gennaio 1958, sopra menzionati. Questi provvedimenti, invero, che risultano pubblicati per estratto, mediante avviso, il primo nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1957, n. 248, ed il secondo nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1958, n. 81, riflettono materia che é regolata, come si é detto, dagli artt. 8 e 9 della legge n. 841 del 1950, e si concreta in attività tipicamente esecutiva da parte dell'Ente, il quale accerta la tempestiva realizzazione delle condizioni per la definitiva conservazione della quota prevista a favore dell'espropriato e provvede, conseguenzialmente, al trasferimento di quella ad esso Ente spettante; il che resta ovviamente fuori dall'ambito della delega legislativa di cui all'art. 4 della ripetuta legge n. 841 del 1950. I decreti suddetti, pertanto, non sono decreti legislativi delegati, ma secondo quanto ha già ritenuto questa Corte in un caso analogo (sent. n. 119 del 1968), hanno natura sostanziale e formale di atti amministrativi e non sono quindi suscettibili del sindacato di legittimità costituzionale che, come é noto, spetta alla Corte unicamente sulle leggi e gli atti aventi forza di legge.

5. - Passando al merito, é da rilevare che come risulta dagli atti, e l'Ente espropriante non contesta, nei procedimenti espropriativi conclusi con i decreti impugnati sono stati tenuti in considerazione dati catastali diversi da quelli risultanti al 15 novembre 1949, mentre questa Corte, con giurisprudenza costante, ha sempre escluso che si possa comunque derogare dalla condizione del riferimento alla data predetta ai fini della determinazione della consistenza delle proprietà assoggettabili ad esproprio.

Deve pertanto ritenersi fondata la questione di illegittimità costituzionale dei decreti di esproprio impugnati, per violazione dei limiti della delega legislativa di cui all'art. 4 della legge n. 841 del 1950, e conseguente contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Peraltro, in conformità della consolidata giurisprudenza della Corte al riguardo, é da ribadire il principio secondo cui la consistenza dei terreni soggetti a scorporo deve essere quella reale, e non quella risultante dai dati catastali vigente all'epoca cui si riferisce la legge, onde nell'esame del merito successivo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dei decreti che, come quelli in esame, erroneamente si siano basati su dati catastali diversi da quelli prescritti, compete al giudice ordinario ogni ulteriore indagine tendente ad accertare la corrispondenza dei dati del vecchio catasto alla situazione di fatto esistente al 15 novembre 1949. Ciò, sempre in conformità della giurisprudenza di questa Corte, limitatamente alla estensione dei terreni e con esclusione, quindi, in ogni caso, di valutazioni attinenti all'estimo catastale, come tali sottratte alla competenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 6 legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, nonché dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n.841.

Né possono valere a modificare tali conclusioni le argomentazioni svolte dalla difesa dell'Ente per sostenere che una eventuale indagine al riguardo sarebbe ammissibile, perché i dati estimativi verrebbero in considerazione solo al fine di accertare quali di essi dovessero assumersi a base dell'esercizio della potestà legislativa delegata, cioè se dovessero valere a tal fine i dati del nuovo catasto, in luogo di quello in vigore al 15 novembre 1949, in quanto eventualmente riflettenti una diversa situazione di fatto già esistente a tale data.

Il suddetto accertamento, invero, dovrebbe pur sempre investire la rispondenza dei dati in discorso alla situazione effettivamente esistente al 15 novembre 1949, ed in tal modo coinvolgerebbe necessariamente un giudizio in materia estimativa, che invece, come si é detto, é precluso al giudice ordinario.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3620, 27 dicembre 1952, n. 3865, e 29 novembre 1952, n. 2879, in quanto, per la formazione del piano di espropriazione, si é in essi tenuto conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949 ed in quanto risulti, dagli ulteriori accertamenti, che vi é stato eccesso di espropriazione;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957 e 3 gennaio 1958, sollevate rispettivamente con due ordinanze della Corte di appello di Firenze, entrambe in data 29 ottobre 1971.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27 febbraio 1974.