Sentenza n.158 del 1973
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SENTENZA N. 158

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 27 novembre 1961, n. 22 (proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite con la legge 18 ottobre 1954, n. 37), promossi con cinque ordinanze emesse il 24 novembre 1970 dal tribunale di Caltanissetta nei procedimenti civili vertenti tra Alù Michele ed altro, Alù Ubaldo, Principato Giuseppe ed altro, Del Popolo Carciopolo Michele ed altri, Grasso Pompeo ed altri e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritte ai nn. 441, 442, 443, 444 e 445 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del 19 gennaio 1972 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 2 del 15 gennaio 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente della Regione siciliana e di Costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1973 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

uditi l'avv. Francesco Pignatone, per il Presidente della Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per l'Amministrazione finanziaria.

Ritenuto in fatto

1. - Con cinque ordinanze dello stesso tenore, emesse il 24 novembre 1970, in cinque procedimenti civili di opposizione ad ingiunzione fiscale, il tribunale di Caltanissetta ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 27 novembre 1961, n. 22, nella parte in cui proroga le disposizioni di cui all'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, richiamata dalla legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, per contrasto con l'art. 36 dello Statuto della detta Regione.

Secondo le ordinanze di rimessione, la riduzione delle imposte di registro e ipotecaria alla misura fissa, sembra in contrasto col tipo di agevolazioni contenute nelle leggi dello Stato, le quali prevedono, in tema di agevolazioni tributarie in materia edilizia, semplici riduzioni di aliquote e non il sistema di imposizione a tassa fissa.

Le ordinanze sono state ritualmente notificate comunicate e pubblicate.

2. - Nei giudizi dinanzi alla Corte si é costituita l'Amministrazione delle finanze, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, con distinte ma identiche deduzioni, chiede che la Corte dichiari la illegittimità costituzionale della legge denunciata, nonché, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, della legge regionale 30 luglio 1965, n. 29, nella parte in cui sono richiamati i benefici di cui alle leggi tributarie impugnate.

Negli stessi giudizi é intervenuto, ai sensi dell'art. 25, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, il Presidente della Giunta regionale siciliana, il quale, con deduzioni del 24 novembre 1971, chiede, in via pregiudiziale, che la Corterestituisca gli atti al tribunale di Caltanissetta per una più esatta formulazione della questione di legittimità costituzionale, e, nel merito, che dichiari inammissibile o comunque infondata la questione dedotta nelle ordinanze di rinvio.

La difesa della Regione ritiene che la questione di legittimità investe, in realtà, la disposizione contenuta nell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, che concede il beneficio della imposta fissa di registro al primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti in corso di costruzione, costruiti e da costruire, sempre che la costruzione sia stata iniziata e ultimata nei termini stabiliti dalla stessa legge e dalle successive leggi di proroga. Ora, secondo la Regione, il beneficio della riduzione della imposizione a tassa fissa, anche se presenta maggiore intensità rispetto alla semplice riduzione di aliquote, prevista dalla legislazione nazionale, risulta comunque compreso nel concetto di riduzione e, pertanto, non può essere considerato un diverso tipo di imposizione rispetto alle agevolazioni contenute nelle corrispondenti leggi dello Stato.

Nella memoria illustrativa, infine, la difesa della Regione sostiene che non si potrebbe correttamente giudicare a posteriori delle leggi regionali in esame, perché, al tempo in cui esse furono emanate, ancora non erano stati definiti compiutamente i limiti della potestà normativa della Regione siciliana in tema di esenzioni fiscali.

3. - Nella discussione orale, all'udienza del 3 ottobre 1973, le parti costituite hanno ribadito ed illustrato le tesi espresse negli scritti difensivi.

Considerato in diritto

1. - Le cause, proposte dal tribunale di Caltanissetta con cinque ordinanze, di pari data e di identico contenuto, vanno riunite e decise con unica sentenza.

2. - Con tali ordinanze il giudice a quo ha denunciato alla Corte, per violazione dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, l'articolo unico della legge regionale in data 27 novembre 1961, n. 22, "nella parte in cui proroga le disposizioni di cui all'art. 6 della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, recepita con legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37".

Per identificare l'oggetto della questione così proposta, occorre precisare che la legge n. 22 del 1961 dispone nel suo unico articolo che "il termine di efficacia delle disposizioni della legge 18 ottobre 1954, n. 37, di cui all'art. 1 della legge e successive modifiche, é prorogato al 31 dicembre 1965".

L'art. 1 della citata legge n. 37 del 1954 a sua volta stabiliva poi che gli sgravi fiscali per le nuove costruzioni edilizie, concessi dagli artt. 2 e seguenti della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, si applicavano alle costruzioni iniziate e condotte a termine nel periodo decorrente dal 18 ottobre 1954 a tutto il 31 dicembre 1957 (termine che veniva, come sopra, prorogato al 31 dicembre 1965).

La legge del 1961 prorogava quindi il termine, e con esso l'applicabilità, dell'intera legge del 1954, interessante tutti i vari benefici fiscali concessi in materia.

Ma il tribunale di Caltanissetta limitava, come era logico, la sua censura a quella parte della legge di proroga interessante l'agevolazione tributaria che era oggetto del giudizio e cioè a quella che, protraendo l'efficacia dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, consentiva l'ulteriore applicazione della riduzione a misura fissa, in quell'articolo prevista, delle imposte di registro e trascrizione dovute per il primo trasferimento a titolo oneroso di appartamenti in corso di costruzione, costruiti o da costruire entro il termine previsto, e che veniva appunto prorogato.

La censura ha quindi per oggetto l'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1961, n. 22, limitatamente alla parte in cui, prorogandosi il termine contenuto nell'art. 1, primo comma, della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, si dispone l'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, alle costruzioni iniziate e condotte a termine nel periodo decorrente dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1965.

3. - La questione, dedotta in riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, é fondata.

Come é noto, il citato art. 36, il quale dispone che "al fabbisogno finanziario della Regione si provvede con i redditi patrimoniali della Regione e a mezzo di tributi deliberati dalla medesima" é stato sempre interpretato dalla Corte nel senso che, nella deliberazione che concerne i detti tributi, la Regione é tenuta ad osservare i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato (sent. n. 2 del 1965) adeguandosi alla tipologia da essa adottata in materia per ogni singolo tributo (sentenze n. 90 del 1965 e 23 del 1966).

Ora non é dubbio che la riduzione delle dette imposte alla misura fissa contrasta col tipo di agevolazioni contenute nelle leggi dello Stato sulla stessa materia che, per i trasferimenti di case non di lusso, prevedono soltanto semplici riduzioni di aliquote pari alla metà dell'imposta di registro e al quarto di quella ipotecaria (art. 17 legge 12 luglio 1949, n. 408, e proroghe successive).

E poiché il sistema di imposizione a tassa fissa, adottato dalla legge regionale, risponde invece a un tipo di tassazione diverso da quello tuttora vigente nello Stato, il contrasto con l'art. 36 dello Statuto siciliano risulta evidente (sent. 23 del 1966).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione siciliana 27 novembre 1961, n. 22, nella parte in cui, prorogandosi il termine contenuto nell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 18 ottobre 1954, n. 37, si dispone l'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1954, n. 11, alle costruzioni iniziate e condotte a termine nel periodo intercorrente dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1965.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1973.