Sentenza n.87 del 1973
 CONSULTA ONLINE 


SENTENZA N. 87

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato l'8 agosto 1972, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 21 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 maggio 1972, n. 220928, avente per oggetto "Legge 11 giugno 1971, n. 426 - Ricorsi gerarchici pendenti (articolo 44)".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore Angelo De Marco;

uditi l'avv. Salvatore Orlando Cascio, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con note 11 febbraio 1972, n. 1307/1583, e 21 febbraio 1972, n. 1312, dirette al Presidente della Giunta regionale della Sicilia, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato chiedeva che, ai sensi del primo comma dell'art. 44 della legge 11 giugno 1971, n. 426, venissero sottoposti d'urgenza alla Commissione di cui all'art. 17 della legge stessa i ricorsi della S.p.A. Magazzini Standa e della S.p.A. C.O.I.N. avverso il diniego di apertura di due magazzini a prezzo unico in Siracusa, nonché della S.p.A. C.O.I.N. avverso il diniego di apertura di un magazzino a prezzo unico in Trapani, da parte dei Prefetti di quelle province, per il parere prescritto dall'art. 27 della ripetuta legge.

In riferimento a tali richieste l'Assessore per l'industria e commercio della Regione siciliana, con nota 13 marzo 1972, n. 5484, diretta al Ministero dell'industria e commercio e, per conoscenza, all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, assumendo che in forza dell'art. 14 dello Statuto speciale la Regione, in materia di commercio, ha competenza primaria e che, pertanto, le attribuzioni stabilite dalle leggi per il Ministero debbono intendersi riferite all'Assessore regionale del ramo competente, chiedeva che il Ministero trasmettesse i ricorsi di cui alle note sopra richiamate e di quegli altri eventualmente pendenti, ai fini della decisione da parte dell'Assessorato stesso.

Con nota 25 maggio 1972, n. 220928, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rispondeva affermando la propria competenza a decidere i ricorsi in questione ed insistendo nella richiesta di sollecito invio dei pareri come sopra richiesti.

L'Assessorato, con nota 15 giugno 1972, n. 12786, trasmetteva all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione l'originale della ministeriale testé citata, proponendo che venisse sollevato conflitto di attribuzione.

Il Presidente della Regione - debitamente autorizzato dalla Giunta con deliberazione 25 luglio 1972, n. 282 - con ricorso notificato l'8 agosto 1972, sollevava formale conflitto di attribuzione, sostenendo che, ai sensi degli artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto speciale, nonché dell'art. 1 delle relative norme di attuazione, approvate con d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, le attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono state trasferite, nel territorio della Regione, al competente Assessore regionale.

In via subordinata, per l'ipotesi cioè che si ritenesse modificata la competenza regionale per effetto dell'art. 44 della legge n. 426 del 1971, si denunziava la illegittimità costituzionale di tale norma per violazione degli artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto speciale.

Si é costituito per resistere a tale ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con l'atto di costituzione, eccepisce quanto segue:

1) In via pregiudiziale, la irricevibilità del ricorso perché tardivo.

Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, infatti, a parte il rilievo che, per oltre un ventennio, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 1182 del 1949, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha pacificamente esercitata la sua competenza in materia, sta in fatto che il Presidente della Regione, per effetto delle note ministeriali 11 e 21 febbraio 1972, delle quali sicuramente ebbe notizia prima del 13 marzo 1972, data della nota con la quale ne dava notizia all'Assessorato, era pienamente a conoscenza, per il non equivoco contenuto di dette ministeriali, che il Ministero sosteneva la propria competenza in materia.

Dovendo, quindi, il termine per la proposizione del ricorso decorrere dal 13 marzo 1972 ed essendo stato notificato l'8 agosto 1972 la intempestività é manifesta.

2) Nel merito:

a) Poiché la Regione, pur avendone la potestà, non ha legiferato al riguardo, é tenuta ad osservare la legislazione statale in materia e vi é tenuta tanto più, in quanto, vertendosi in materia di ricorso gerarchico avverso provvedimento del Prefetto e dipendendo il Prefetto gerarchicamente soltanto dal Ministero dell'interno, non può concepirsi una dipendenza gerarchica tra assessore e prefetto;

b) Per le stesse ragioni, risulta infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge n. 426 del 1971, in riferimento agli artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto speciale.

Nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato chiede pertanto che il ricorso della Regione venga dichiarato irricevibile e rigettato.

Con memoria presentata il 7 aprile 1973, il patrocinio della Regione siciliana, a confutazione delle deduzioni svolte dall'Avvocatura generale dello Stato nell'atto di costituzione, deduce, in sostanza, quanto segue:

a) In via pregiudiziale:

La eccezione di irricevibilità del ricorso perché tardivo é manifestamente infondata in quanto gli atti dalla data dei quali si vorrebbe far decorrere il termine per la proposizione del ricorso sono di contenuto equivoco e, comunque, non costituiscono invasione della sfera di competenza regionale, ma soltanto manifestazione del proposito dello Stato di effettuare siffatta invasione.

b) Nel merito:

La competenza regionale in materia non può essere contestata in base alle norme statutarie, mentre non é esatto che la Regione non abbia esercitata la sua potestà di legislazione esclusiva, risultando, invece, dalla Gazzetta Ufficiale della Regione stessa, che ne é stato fatto ampio uso, tra l'altro, con la legge 22 luglio 1972, n. 43, contenente proprio l'emanazione di "Norme per l'applicazione in Sicilia della legge 11 giugno 1971, n. 426, contenente la disciplina del commercio".

Considerato in diritto

In via preliminare deve osservarsi che pienamente fondata risulta la eccezione di inammissibilità del ricorso, perché tardivamente proposto, sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato.

Ai sensi dell'art. 39, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il termine di sessanta giorni, stabilito per proporre ricorso di conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e viceversa, decorre dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato, da parte del soggetto legittimato, ai sensi del terzo comma dell'articolo stesso, alla proposizione del gravame.

Secondo il ricorso in esame, il conflitto di attribuzione sottoposto al giudizio di questa Corte sarebbe sorto per effetto della nota del Ministero dell'industria, commercio e artigianato 25 maggio 1972, n. 220928, avente per oggetto "Legge 11 giugno 1971, n. 426. Ricorsi gerarchici pendenti (art. 44)", pervenuta al Presidente della Regione siciliana con lettera dell'Assessorato regionale dell'industria e commercio 15 giugno 1972, n. 12786, e, quindi, da tale giorno dovrebbe decorrere il termine per la proposizione dell'impugnativa.

Sennonché l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato due note, rispettivamente in data 11 febbraio 1972, n. 220417, e 21 febbraio 1972, n. 220530, dirette al Presidente della Giunta regionale siciliana, con le quali il Ministero dell'industria e commercio inviava le copie di alcuni ricorsi gerarchici, ad esso proposti avverso provvedimenti prefettizi di diniego di licenze di apertura di magazzini a prezzo unico in Trapani ed in Siracusa, con richiesta del parere prescritto dall'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e con espresso riferimento all'art. 44 della legge stessa.

É vero che non risultano le date di ricezione da parte del Presidente della Giunta regionale di dette note, ma e certo che debbono essergli pervenute prima del 15 marzo 1972, perché porta tale data una nota dell'Assessore regionale dell'industria e commercio, con la quale, in riferimento alle citate ministeriali, che evidentemente dovevano essergli state trasmesse dal Presidente della Giunta, rivendica la propria competenza a decidere sui ricorsi di cui sopra.

Ne consegue che la decorrenza del termine per ricorrere va riportata alla detta data del 15 marzo 1972, rispetto alla quale il ricorso, notificato l'8 agosto 1972, é manifestamente tardivo.

Sennonché il patrocinio della Regione, per evitare tale conseguenza, oppone: a) che le ministeriali del febbraio 1972 hanno un contenuto equivoco e tale che non vi si può ravvisare con certezza l'affermazione della competenza statale a decidere i ricorsi in questione; b) che, comunque, neppure dalla nota ministeriale 25 maggio 1972 si possono rilevare elementi integranti gli estremi di una invasione della sfera di competenza regionale in atto, ma soltanto elementi che integrano la manifestazione del proposito di porre in essere una siffatta invasione.

É facile, peraltro, rilevare quanto segue:

Sul punto a): che l'art. 44 della legge n. 426 del 1971, espressamente richiamato nelle note ministeriali del febbraio 1972, non lascia alcun margine di dubbio circa l'attribuzione, sia pure in via transitoria, al Ministero dell'industria e commercio della competenza a decidere dei ricorsi gerarchici avverso i decreti prefettizi di diniego di licenze commerciali.

Sul punto b): che l'invio al Presidente della Giunta regionale, legittimato alla eventuale proposizione del ricorso per conflitto di attribuzione, non degli originali ma delle copie dei ricorsi in questione, con la contemporanea richiesta di sottoporli d'urgenza alla commissione di cui all'art. 17 della legge n. 426 del 1971, per il prescritto parere, sui ricorsi stessi, non solo dimostra chiaramente l'affermazione della competenza ministeriale a deciderli, ma, soprattutto, l'esistenza in atto del relativo procedimento su impulso del Ministero e non la mera intenzione di iniziarlo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per tardività il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1973.