Sentenza n.81 del 1973
 CONSULTA ONLINE 


SENTENZA N. 81

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco  PAOLO BONIFACIO  Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi  OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido  ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 9 giugno 1972, depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota 30 dicembre 1971, n. 12/3507/71, del Ministero delle finanze, con la quale si afferma che alla Regione non spettano le ritenute erTimes New Romani operate sui redditi di categoria C/2 dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede centrale fuori del territorio della Regione, che prestino servizio in Sicilia.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore Giuseppe Verzì;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con atto notificato il 9 giugno 1972 il Presidente della Regione siciliana, regolarmente autorizzato dalla Giunta, ha proposto ricorso per la risoluzione del conflitto di attribuzione sorto tra la Regione e lo Stato in seguito alla nota 30 dicembre 1971, n. 12/3507/71, del Ministero delle finanze con la quale si comunica che alla Regione non spettano le ritenute erTimes New Romani operate sui redditi di categoria C/2 (ricchezza mobile, complementare, addizionali varie) dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede centrale fuori del territorio della Regione, che prestino servizio in Sicilia.

Nel menzionato atto, dopo aver fatto presente che la Presidenza regionale ha avuto conoscenza della decisione ministeriale il 14 aprile 1972, la Regione denunzia la sopra indicata nota 30 dicembre 1971, n. 12/3507/71, per violazione dell'art. 36 dello Statuto speciale per la Sicilia e degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Nel presente giudizio si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri per resistere al ricorso.

Considerato in diritto

Il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione siciliana riguarda la spettanza alla Regione oppure allo Stato delle ritenute erTimes New Romani sui redditi di categoria C/2 dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede centrale fuori del territorio regionale, i quali prestino servizio in Sicilia. La Regione fonda la sua pretesa sul disposto degli artt. 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, i quali le attribuirebbero sia le entrate tributarie erTimes New Romani riscosse nell'ambito del suo territorio, sia le entrate relative a fattispecie maturate nell'ambito regionale, che affluiscono per esigenze amministrative ad uffici situati fuori del territorio della Regione.

Con sentenza n. 71 del corrente anno questa Corte, interpretando gli artt. 2 e 4 del su indicato decreto contenente le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, é giunta alla conclusione che alla Regione spettano quelle entrate tributarie, e solo quelle, che essa avrebbe potuto far proprie ove, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale, fosse stata esercitata la competenza legislativa concorrente assegnata alla Regione dal primo comma dell'art. 36 dello Statuto. Sulla base di questa interpretazione, la Corte é giunta alla ulteriore conclusione che la disposizione dell'art. 4 delle norme di attuazione non ha altra funzione che quella di salvaguardare la regola generale enunciata nell'art. 2, secondo la quale alla Regione spettano (salvo alcune eccezioni qui non rilevanti) tutte le entrate tributarie riscosse nel suo territorio; e ciò nel senso che l'affluenza di entrate tributarie ad uffici situati fuori del territorio regionale, disposta per esigenze amministrative, non incide sulla loro spettanza determinata in base alle regole cui si é fatto cenno.

Ciò posto, é sufficiente, per la decisione del ricorso in esame, osservare che le ritenute erTimes New Romani sui redditi di categoria C/2 dei dipendenti statali e dei dipendenti di enti parastatali costituiscono un sistema che la Regione siciliana, se avesse legiferato nei limiti consentiti dall'art. 36 dello Statuto, non avrebbe potuto modificare. Non si tratta infatti di entrate la cui riscossione avrebbe dovuto o potuto aver luogo nel territorio regionale siciliano e che solo per "esigenze amministrative" affluiscono ad uffici situati fuori di quel territorio; ci si trova al contrario di fronte ad un principio generale della legislazione statale, in forza del quale le amministrazioni interessate debbono operare determinate ritenute e corrispondere le retribuzioni al netto di esse. E, come in sede legislativa la Regione non avrebbe potuto non rispettare siffatto principio, così non ha diritto, nel quadro del sistema delineato nelle norme di attuazione, a pretendere entrate tributarie che una corretta interpretazione dell'art. 36 dello Statuto, e di quelle norme, ad essa non attribuiscono.

Una ulteriore conferma della validità di siffatta conclusione si ricava per altro dall'art. 7 del decreto n. 1074, e, in particolare, dalla disposizione contenuta nel secondo comma di tale articolo. Nella già menzionata decisione n. 71 é stato messo in luce che l'art. 37 dello Statuto, lungi dall'esprimere un principio generale, attribuisce, in via eccezionale, alla Regione una quota di imposta sui redditi prodotti da imprese aventi sede fuori del territorio, commisurata al reddito prodotto da stabilimenti ed impianti situati in Sicilia, estendendo in questo modo le entrate tributarie spettanti alla Regione al di là di quanto l'art. 36 Stat. consenta. Orbene, il citato art. 37 Stat. che predispone gli strumenti procedurali attraverso i quali si perviene alla individuazione della prescritta quota, concorre a dimostrare che le stesse norme di attuazione hanno inteso come eccezionale il disposto dell'art. 37 Stat.; ed il secondo comma, che coerentemente attribuisce alla Regione i corrispondenti tributi sui redditi di lavoro, prova che, al di fuori della materia attinente alle imprese con stabilimenti ed impianti in Sicilia, e che abbiano la loro sede in altra parte del territorio nazionale, non esistono altre ipotesi nelle quali sia possibile identificare tributi che, riscossi e ritenuti da enti non aventi sede nella Regione, siano di spettanza di questa ultima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che spettano allo Stato, e non alla Regione siciliana, le ritenute erTimes New Romani sui redditi di categoria C/2 (ricchezza mobile ed imposta complementare) dei dipendenti dello Stato e degli enti parastatali con sede fuori del territorio della Regione, i quali prestino servizio in Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE – Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA. – Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1973.