Sentenza n.50 del 1973
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SENTENZA N. 50

ANNO 1973

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. Giuseppe  VERZÌ

Dott. Giovanni  BATTISTA BENEDETTI

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo  DE MARCO

Avv. Ercole  ROCCHETTI

Prof. Enzo  CAPALOZZA

Prof. Vincenzo  MICHELE TRIMARCHI

Prof. Vezio  CRISAFULLI

Dott. Nicola  REALE

Prof. Paolo  ROSSI

Avv. Leonetto  AMADEI

Prof. Giulio  GIONFRIDA

Prof. Edoardo  VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 dicembre 1970 dal tribunale di San Remo nel procedimento civile vertente tra Guazzoni Romolo e Morrano Angela, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;

2) ordinanza emessa il 9 maggio 1972 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Quatrini Letteria e Quatrini Salvatore, iscritta al n. 272 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 6 settembre 1972.

Visti gli atti di costituzione di Guazzoni Romolo e Quatrini Salvatore;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito l'avv. Vincenzo Mazzotti, per Quatrini Salvatore.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 1 dicembre 1970 nella causa vertente fra Guazzoni Romolo e Morrano Angela il tribunale di San Remo ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile in relazione agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione in quanto con sentenza 14 aprile 1969, numero 79, la Corte costituzionale ha fissato il principio che la tutela giuridica dei figli naturali non deve differenziarsi da quella stessa prevista per i figli legittimi, tutte le volte che - come appunto nel caso di specie - manchi una famiglia legittima.

Con ordinanza 9 maggio 1972 nella causa vertente tra Quatrini Letteria e Quatrini Salvatore il tribunale di Messina ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell'art. 539 del codice civile sotto il profilo che la riserva a favore della filiazione naturale riconosciuta, disposta da tale articolo, quando il de cuius non lasci discendenti legittimi né ascendenti, né coniuge, in ragione - rispettivamente - di un terzo o della metà del patrimonio del genitore - e quindi in misura più ridotta rispetto a quella disposta, in ragione rispettivamente della metà o di due terzi, dal precedente art. 537 a favore della filiazione legittima, non trovando giustificazione in alcuna incompatibilità con i prevalenti diritti di membri di famiglia legittima, appare in contrasto sia col principio di uguaglianza per tutti i cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia col diritto alla più ampia tutela giuridica e sociale riconosciuto ai figli nati fuori del matrimonio dalla stessa Costituzione nel terzo comma dell'art. 30, con la sola eccezione dei casi di incompatibilità con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Con successiva memoria Quatrini Salvatore ha insistito sulla legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice civile, richiamandosi ai principi sanciti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 79 del 1969 e sostenendo che l'art. 539 può ritenersi legittimo solo quando il figlio naturale concorre alla successione con membri della famiglia legittima in quanto in questa ipotesi vale a conciliare gli interessi della filiazione naturale con quelli della famiglia legittima. Quando invece non ricorre tale concorso, gli interessi della filiazione naturale devono intendersi tutelati immediatamente e compiutamente dalla norma costituzionale ed il figlio naturale va considerato alla stregua di un figlio legittimo, in tutta l'estensione del termine e per ogni effetto giuridico. Ha rilevato che la citata sentenza ha affermato che la famiglia legittima sia quella costituita col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi, i quali nella specie mancano.

Considerato in diritto

1. - I due giudizi, discussi congiuntamente alla pubblica udienza, vanno riuniti e decisi con una stessa sentenza, in quanto si riferiscono alla medesima disposizione di legge (articolo 539 del codice civile) e prospettano questione identica in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione.

2. - La questione é fondata.

Con sentenza n. 79 del 1969 la Corte costituzionale, esaminando la questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione, degli artt. 577 e 467 del codice civile, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo di questi e del secondo limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare l'eredità, non lasci o non abbia discendenti legittimi, nonché, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 468 del codice civile e negli stessi limiti di cui al precedente art. 467.

Con detta sentenza la Corte ha interpretato l'art. 30, comma terzo, della Costituzione nel senso che questo garantisce al figlio naturale riconosciuto o dichiarato "ogni" tutela giuridica e sociale, quando non urti cogli interessi "dei membri della famiglia legittima", il che non può che intendersi altrimenti che come tutela adeguata alla posizione di figlio simile a quella che l'ordinamento attribuisce in ogni campo ai figli legittimi, compreso quello della successione ereditaria, dato che rispetto ad essa lo status di figlio legittimo o naturale ha, secondo i principi, rilevanza precisa. Ed ha interpretato la limitazione del terzo comma dell'art. 30 della Costituzione "compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima" nel senso che per "famiglia legittima" debba intendersi quella costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi.

Seguendo tale interpretazione della norma costituzionale di raffronto appare evidente l'illegittimità costituzionale dell'art. 539 del codice civile, il quale dispone la riserva a favore dei figli naturali riconosciuti o dichiarati, stabilendo che ad essi debba essere riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lasci un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto é disposto dagli artt. 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.

Tale norma stabilisce, per la riserva ereditaria a favore dei figli naturali riconosciuti o dichiarati quando manchino figli legittimi o coniuge del de cuius e quindi non sussistano diritti dei membri della famiglia legittima, che l'art. 30, comma terzo, della Costituzione intende espressamente tutelare, una disparità rispetto alla riserva ereditaria a favore dei figli legittimi dichiarata dall'art. 537 del codice civile (metà del patrimonio del genitore se questo lascia un figlio solo; due terzi se i figli sono più, salvo quanto é disposto dagli articoli 541 e 542 per i casi di concorso).

Pertanto, l'art. 539 codice civile, in quanto in contrasto con l'art. 30, comma terzo, della Costituzione che assicura "ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima" e con l'art. 3 della Costituzione, in quanto stabilisce, in mancanza di membri della famiglia legittima, un trattamento non giuridicamente giustificato, di disparità successoria per i figli naturali rispetto ai figli legittimi, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nelle parti in cui fissa la riserva ereditaria a favore dei figli naturali riconosciuti o dichiarati nella misura di un terzo del patrimonio del genitore se questo lascia un solo figlio naturale o la metà se i figli sono più e non nella stessa misura prevista dall'art. 537 del codice civile a favore dei figli legittimi e cioè nella misura della metà se il genitore lascia un figlio solo e di due terzi se i figli sono più.

Dato l'espresso richiamo dell'art. 539 del codice civile agli artt. 545 e 546 stesso codice, la Corte prende in esame anche la legittimità costituzionale dell'art. 545 del codice civile, il quale dispone il concorso di ascendenti legittimi con figli naturali e dell'art. 546, il quale dispone il concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge. Conseguentemente all'interpretazione che con la richiamata sentenza n. 79 del 1969 la Corte ha dato all'art. 30, comma terzo, della Costituzione, intendendo per "famiglia legittima" solo quella costituitasi col matrimonio del padre naturale e composta dal coniuge e dai figli legittimi, gli artt. 545 e 546 del codice civile risultano contrastare con la predetta norma costituzionale in quanto limitano i diritti del figlio naturale anche quando manchino "membri della famiglia legittima", non rientrando fra questi gli ascendenti legittimi del de cuius e quindi quando non sussiste l'incompatibilità prevista dal citato art. 30, comma terzo, della Costituzione e in quanto contrastano con l'art. 3 della Costituzione stabilendo un trattamento non giuridicamente giustificato di disparità successoria dei figli naturali rispetto ai figli legittimi. Il concorso del coniuge con i figli naturali é già regolato dall'art. 543 codice civile così come é regolato dall'art. 541 stesso codice il concorso di figli legittimi e figli naturali e dall'art. 542 il concorso di figli legittimi, coniuge e figli naturali. Pertanto i diritti dei membri della famiglia legittima rispetto a figli naturali riconosciuti o dichiarati risultano tutelati in piena conformità della disposizione dell'art. 30, comma terzo, della Costituzione.

3. - Conseguentemente, per l'attuazione del principio costituzionale di cui all'art. 30, comma terzo, della Costituzione, la legge deve stabilire che a favore dei figli naturali, quando la filiazione é riconosciuta o dichiarata, é riservata la metà del patrimonio del genitore se questo lascia un solo figlio naturale o i due terzi se i figli naturali sono più, salvo quanto é disposto dagli artt. 541, 542, 543 per i casi di concorso.

4. - La Corte, a norma dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, afferma l'illegittimità costituzionale degli articoli 545 e 546 del codice civile e conseguentemente l'illegittimità costituzionale degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti articoli 545 e 546.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 539 del codice civile, nei sensi di cui in motivazione, limitatamente alla parte in cui a favore dei figli naturali, quando la filiazione é riconosciuta o dichiarata, é riservato, in mancanza di figli legittimi e di coniuge, soltanto un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale o la metà se i figli naturali sono più, e non, come per i figli legittimi, la metà del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo o i due terzi se i figli sono più;

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, degli artt. 545 e 546 del codice civile e, conseguentemente, degli artt. 538, 539 e 540 dello stesso codice nelle parti in cui fanno richiamo ai predetti artt. 545 e 546.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1973.

Francesco  PAOLO BONIFACIO – Giuseppe  VERZÌ – Giovanni  BATTISTA BENEDETTI – Luigi  OGGIONI – Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA – Vincenzo MICHELE TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI – Nicola REALE - Paolo  ROSSI – Leonetto AMADEI - Giulio  GIONFRIDA.- Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI

Arduino  SALUSTRI – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1973.