Sentenza n.217 del 1972

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SENTENZA N. 217

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Costantino MORTATI, Presidente

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Giulio GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 agosto 1970 dal tribunale d’Orvieto nel procedimento penale a carico d’Angelino Luigi, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento penale a carico del cancelliere del tribunale Luigi Angelino, imputato, tra l'altro, del reato previsto dagli artt. 490, 476 e 61, n. 2, c.p. e del reato previsto dagli artt. 476 e 61, n. 2, c.p., commessi in data anteriore al 7 gennaio 1970, il tribunale d’Orvieto ha sollevato d'ufficio, con ordinanza 27 agosto 1970, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, cpv., del codice penale, nella parte in cui limita la concessione del beneficio della continuazione a più violazioni della "stessa disposizione di legge", in relazione all'art. 3 della Costituzione.

É da rilevare che il rinvio a giudizio dell'Angelino era stato determinato dal fatto che, nel procedimento a suo carico, sarebbe emerso avere egli, nella sua qualità di cancelliere del tribunale d’Orvieto e nell'esercizio delle sue funzioni:

a) occultato, per assicurarsi l'impunità da altro reato, um decreto di trasferimento di un bene, acquistato da terzo nel corso di una procedura fallimentare, emesso dal giudice delegato di quel tribunale;

b) alterato, mediante abrasione, al n. 128 del registro "repertorio atti soggetti a registrazione", anno 1969, l'annotazione corrispondente ad un immobile, facendovi figurare la registrazione di una sentenza civile riguardante altro procedimento.

Il tribunale ha ritenuto che la violazione dell'art. 3 della Costituzione sia, nel caso in esame, da riferirsi all’interpretazione data all'art. 81, cpv., del codice penale dalla Corte di cassazione, in forza della quale l'applicazione del beneficio viene ristretta "alla violazione della stessa norma incriminatrice, comprensiva delle norme generali e speciali, che aggravano o attenuano il reato in essa contemplato, ovvero di quelle che lo degradano da consumato in tentato".

Tale interpretazione, introdurrebbe, a parere del tribunale d’Orvieto, una disparità di trattamento, fondata su motivi formali e, pertanto, arbitraria, in danno di chi abbia commesso una pluralità di reati identici per il bene offeso e diversi soltanto per modalità non rilevanti.

Tale arbitrarietà emergerebbe, in modo particolare, in ordine ai reati di falso, ove la "pluralità delle figure criminose poggia solo su criteri casistici seguiti dal legislatore e non già su un sostanziale diverso apprezzamento delle fattispecie considerate, tantoché i reati previsti dagli artt. 476 e 490 c.p. vengono puniti con la medesima pena edittale".

Correlativa sarebbe, pertanto, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, nel significato messo in luce dalle decisioni della Corte costituzionale, che impone al legislatore di trattare in modo uniforme situazioni che non presentino diversità obiettive atte a giustificare una disparità di disciplina.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto in giudizio con atto depositato il 24 novembre 1970, nel quale chiede che la questione sia dichiarata infondata.

Per l'Avvocatura dello Stato la fattispecie inquadrata dall'ordinanza del tribunale d’Orvieto e oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, integrerebbe una situazione obiettiva diversa e tale, quindi, da giustificare una diversità di trattamento e, di conseguenza, l'inapplicabilità dell'art. 81, cpv., del codice penale. In sostanza, il falso materiale e il falso per soppressione sarebbero ontologicamente diversi, sia in relazione alla condotta, sia in relazione all'evento, che é quello di fare apparire come vero il falso nel primo caso e impedire l'accertamento del vero nel secondo.

 

Considerato in diritto

 

La questione sottoposta all'esame della Corte, con l'ordinanza del 27 agosto 1970 del tribunale di Orvieto, é se l'articolo 81, cpv., del codice penale, nella parte in cui limita il beneficio della continuazione "a più violazioni della stessa disposizione di legge", contrasti con l'art. 3 della Costituzione.

Detta ordinanza trae motivo dall'applicazione che la Cassazione fa, nel caso di concorso di reati di falso materiale e falso per soppressione, della interpretazione data alla formula usata dal legislatore "più violazioni della stessa disposizione di legge", come "più violazioni della stessa norma incriminatrice comprensiva delle norme generali e speciali che aggravano o attenuano il reato in essa contemplato, ovvero da quello di consumato in tentato".

La questione non é fondata.

1. - Il codice vigente ha unificato nella determinazione degli effetti giuridici le due forme di concorso di reato: formale (unicità di azione o d'omissione e pluralità di violazioni simultanee di legge penale) e materiale (pluralità di azioni o di omissioni e pluralità di violazioni di legge penale), applicando per entrambe il metodo del cumulo materiale delle pene.

É noto che la figura del reato continuato si impernia sui seguenti elementi costitutivi:

a) più azioni od omissioni esecutive. Il che tuttavia non esclude, in base alla interpretazione giurisprudenziale fatta propria da questa Corte (sentenza n. 9 del 1966 e ordinanza n. 12 del 1969), l’ipotizzazione del reato continuato anche se le violazioni siano effettuate con una sola azione od omissione (concorso formale);

b) unicità del disegno criminoso;

c) più violazioni della stessa disposizione di legge.

2. - La questione di legittimità costituzionale sulla quale la Corte é chiamata a decidere, investe quest'ultimo elemento ed é così rappresentato: il riferimento alla stessa disposizione o norma di legge fa sì che il concetto di continuazione improntato al favor rei, viene disatteso nei casi in cui si hanno figure distinte di reati che pur presentano elementi comuni e la cui separata considerazione non corrisponderebbe ad un sostanziale diverso apprezzamento della fattispecie.

Con la formula "più violazioni della stessa disposizione di legge" non sarebbe pertanto consentita un’interpretazione diversa di quella data dalla Corte di cassazione, mentre si sarebbe dovuto comprendere nel reato continuato anche una "pluralità di violazioni di diverse disposizioni di legge" purché riguardanti fatti aventi caratteri fondamentali comuni.

Gli esposti argomenti non valgono ad evidenziare, sul piano del diritto vigente, la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Premesso che non può essere considerata restrittiva della espressione usata dal legislatore, la giurisprudenza della Corte di cassazione quando intende la formula "medesima disposizione di legge" come "stessa norma incriminatrice" comprensiva di tutte le altre norme che rispetto ad essa hanno carattere integrativo e complementare, giova ribadire come la stessa interpretazione giurisprudenziale abbia esteso la portata dell'art. 81, cpv., c.p. stabilendo che, ove sussista l’identica unità di disegno criminoso, il trattamento del reato continuato debba comprendere anche l’ipotesi in cui sia stata una sola azione a produrre più violazioni della stessa norma, poiché la legge parla di più azioni od omissioni non nel senso che debbano essere plurime, ma in quello che possono essere anche più di una. Potrà, se mai, il legislatore nella sua discrezionalità e valutazione politica, allargare la sfera di applicazione dell'art. 81, cpv., c.p., ma, de iure condito, é da escludersi che detto capoverso contrasti con la norma costituzionale che si assume vulnerata.

3. - In tema di valutazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., più volte questa Corte si é espressa nel senso che detto articolo mira ad impedire che a danno dei cittadini siano dalle leggi disposte discriminazioni arbitrarie, senza che la disposizione obblighi il legislatore a fissare per tutti un’identica disciplina; per cui gli é consentito di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale e, in conseguenza, di dettare norme diverse per situazioni diverse.

Tale principio rientra nel piano di un’inderogabile esigenza di logica legislativa. Un ordinamento che non distingua situazioni da situazioni e tutte le consideri allo stesso modo non é nemmeno pensabile: finirebbe col non disporre regola alcuna. L'impostazione é valida non soltanto per il principio di uguaglianza in genere, ma per ogni norma in cui il principio di uguaglianza venga in questione, anche in una sua applicazione particolare (sentenza n. 64 del 1961).

Il fatto che il legislatore abbia inteso dare al concorso di reati un diverso aspetto giuridico agli effetti della pena, distinguendo quando si deve far luogo al criterio generale del cumulo materiale e quando si deve far luogo al previsto criterio particolare del cumulo giuridico, non pone in essere discriminazioni ai sensi dell'art. 3 della Costituzione in quanto l'istituto trova applicazione nei riguardi di tutti coloro che si trovino nella situazione o condizione prevista.

4. - Nel caso del falso, che é quello in cui il giudice a quo é chiamato a decidere e che l'ordinanza segnala come caso in cui emerge la pretesa illegittimità della norma, esiste un’obiettiva e ontologica differenza fra il falso materiale e quello per soppressione. Trattasi di reati che presentano un’identità del bene giuridico leso (fede pubblica), ma una diversità di elementi sostanziali che ne variano il contenuto specifico.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, capoverso, del codice penale, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

Costantino MORTATI - Leonetto AMADEI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1972.