Sentenza n. 126 del 1972

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 SENTENZA N. 126

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 236, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1970 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Verna Giovanni, iscritta al n. 249 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso di un procedimento penale a carico di tale Verna Giovanni, arrestato nella flagranza del reato d’ubriachezza (art. 688 c.p.), e tratto a giudizio con il rito direttissimo, il pretore di Genova sollevava d'ufficio questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 236, ultimo comma, c.p.p., nella parte in cui consente l'arresto in flagranza per il reato d'ubriachezza, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 13, terzo comma, della Costituzione.

Osserva il giudice a quo, dopo aver dato conto della rilevanza della questione, che la norma impugnata violerebbe il principio d'uguaglianza consentendo una restrizione della libertà personale per chi sia stato colto in flagranza di un reato non grave, punito solo eventualmente con pena detentiva, come l'ubriachezza semplice, mentre non ammette una eguale possibilità di restrizione per i responsabili di reati più gravi sanzionati esclusivamente con la pena detentiva (cfr ad es. gli artt. 691, 718 c.p.). Rileva inoltre il pretore di Genova che, in base all'art. 13 della Costituzione, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale soltanto in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge. La norma impugnata, consentendo l'arresto dell'ubriaco, sembrerebbe aver conferito all'autorità di polizia un potere non giustificato dai requisiti eccezionali della necessità ed urgenza, posto che la stessa legge penale non considera di particolare gravità il reato d’ubriachezza semplice, sanzionandolo alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda.

Si é costituito in questa sede il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto d’intervento depositato il 1 ottobre 1970, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione prospettata.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che il giudice a quo sembra non aver colto la ragione fondamentale per la quale il legislatore ha previsto l'arresto facoltativo di chi sia stato colto nella flagranza del reato d’ubriachezza. Invero, secondo un consolidato indirizzo dottrinario, l'ubriachezza é uno dei fattori criminogeni più insidiosi ed incontrollabili, talché la sua intrinseca pericolosità sociale rende indispensabile l'adozione d’opportuni mezzi di prevenzione. Pertanto la previsione contenuta nella norma impugnata, essendo fondata su una valutazione discrezionale del legislatore, non arbitraria e ponderata, non contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione. Le medesime considerazioni varrebbero ad escludere la lamentata violazione dell'art. 13 della Costituzione poiché dimostrano che il legislatore ha ravvisato, nell'ipotesi prevista dalla norma impugnata, uno dei casi in cui é necessario ed urgente permettere misure restrittive al fine di evitare il pericolo che può nascere per la collettività dalla libertà dell'ubriaco. D'altronde le misure consentite all'autorità di pubblica sicurezza - in casi tassativamente indicati - sono provvisorie e soggette ad immediato controllo dell'autorità giudiziaria.

 

Considerato in diritto

 

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, ultimo comma, cod. proc. pen. é sollevata d’ufficio dal pretore di Genova sotto due profili:

a) se la norma impugnata non contrasti con il principio dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (art. 3 Cost.) in quanto prevede l'arresto facoltativo per il reato d’ubriachezza semplice (art. 688, primo comma, cod. pen.), mentre non lo prevede per altre contravvenzioni punite più gravemente, come la somministrazione di bevande alcooliche a persona già ubriaca (art. 691 cod. pen.), o l'esercizio di giuochi d'azzardo (art. 718 cod. pen.);

b) se la norma stessa non contrasti con l'art. 13 della Costituzione in quanto lo stato d’ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico non rientrerebbe in quei "casi eccezionali di necessità ed urgenza indicati tassativamente dalla legge" per cui l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure provvisorie di limitazione della libertà personale.

Entrambi i rilievi sono infondati.

A) Non vi é lesione del principio d’uguaglianza. Se il legislatore ha ritenuto di dover prevedere l'arresto facoltativo di colui che viene colto in stato di manifesta ubriachezza e non di altri che siano sorpresi mentre commettono reati puniti con pena uguale ed eventualmente superiore a quella prevista dall'art. 688 cod. pen., ciò ha fatto perché l'ubriachezza non può considerarsi alla stregua delle altre contravvenzioni. Essa costituisce un fattore di pericolosità specifica, ancora in atto durante il permanere dell'etilismo, indipendentemente dalla gravità del reato già consumato.

L'ubriachezza é una delle cause criminogene più comuni, tanto che nel nostro sistema penale, come del resto avviene in tutti i paesi civili, essa viene considerata in una complessa serie di norme particolari: norma particolare, del tutto razionale e non confliggente col principio d'uguaglianza, é anche la previsione dell'art. 236, ultimo comma, del codice di procedura penale. L'arresto in flagranza dell'individuo colto in condizioni di manifesta ubriachezza é una misura di pubblica cautela che può anche salvare l'incolumità dello stesso arrestato e metterlo al riparo da eventuali responsabilità penali e civili.

B) Quanto alla prospettata ipotesi di una violazione dell'art. 13, terzo comma, Cost., questa Corte con sentenza n. 173 del 1971 dichiarò non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 236 del codice di procedura penale. Successivamente la Corte, ancora investita della questione proprio con riferimento a persona assoggettata a giudizio direttissimo perché colta in flagranza del reato di cui all'art. 688 cod. pen., ha emesso ordinanza di manifesta infondatezza (n. 107 del 1972), riaffermando che l'ebrietà può determinare, nei termini dell'art. 236, ultimo comma, cod. proc. pen., la necessità e l'urgenza di un intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, intervento che é previsto dalla legge con l'autorizzazione all'arresto in flagranza. E poiché non sono proposti motivi nuovi, la Corte non può che confermare le proprie decisioni.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 236, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, con ordinanza 4 luglio 1970 del pretore di Genova;

dichiara manifestamente infondata la questione sollevata dalla stessa ordinanza in riferimento all'art. 13, terzo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.

Michele FRAGALI – Paolo ROSSI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1972.