Sentenza n.49 del 1972

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 SENTENZA N. 49

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 27 maggio 1971, depositato in cancelleria il 12 giugno successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1971, per conflitto d’attribuzione sorto per effetto della nota del Ministero delle finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971, con la quale viene negato alla Regione siciliana il provento derivante dall'aumento dell'addizionale, disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;

uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Pietro Virga, per la Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato in data 27 maggio 1971, il Presidente della Regione siciliana ha proposto conflitto d’attribuzione nei confronti dello Stato, impugnando la nota del Ministro per le finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971, con cui viene negata ogni partecipazione della Regione al gettito dell'aumento dell'addizionale istituita dall'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142; aumento disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801.

Secondo il ricorrente, la nota ministeriale dovrebbe essere annullata perché nega alla Regione il diritto ad un’entrata tributaria che ad essa spetta in base all'art. 36 dello Statuto speciale e agli artt. 2 e 11 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, contenente le norme d’attuazione dello stesso Statuto per la materia tributaria.

Al riguardo alla Regione osserva che, a differenza dell'addizionale di base, riservata all'Erario perché diretta a sostenere gli oneri propri dello Stato inerenti agli interventi occorsi per fronteggiare calamità naturali, l'aumento dell'addizionale ha lo scopo di compensare le minori entrate conseguenti agli sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi a più basso reddito. E poiché tale scopo é comune anche alla Regione, che, a causa degli sgravi ha avuto anche essa diminuzioni di entrata, la legge non ha riservato né poteva riservare il gettito dell'aumento all'Erario, con la conseguenza che dal provento della nuova entrata la Regione non può essere esclusa.

2. - Si é costituita in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato per resistere al ricorso.

Essa sostiene che l'aumento dell'addizionale precedente non é nuova entrata tributaria e che il gettito relativo non può che spettare per intero allo Stato, pur senza la riserva, non necessaria, a favore dell'Erario, trattandosi di aumento di contributo già ad esso per intero riservato.

3. - Nella discussione orale le parti hanno illustrato le ragioni esposte negli scritti difensivi e insistito sulle conclusioni già assunte.

 

Considerato in diritto

 

1. - Col conflitto di attribuzione proposto avverso la nota del Ministro delle finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971, la Regione siciliana chiede che venga riconosciuto di sua spettanza il provento dell'aumento dell'addizionale, prevista dall'art. 80 del d.l. 18 novembre 1966, n. 976, aumento disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801. A tale pretesa resiste il Presidente del Consiglio dei ministri, opponendo che il provento dell'addizionale in esame spetta allo Stato perché costituisce non un’entrata tributaria nuova, bensì l'aumento di un tributo preesistente, già ad esso riservato e interamente devoluto.

2. - Il ricorso della Regione é fondato.

Il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che, in riferimento all'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, ha emanato le norme di attuazione in materia finanziaria, stabilisce, all'art. 2, che alla Regione spettano tutte le entrate tributarie ercourier newi riscosse nel suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime.

Nel precisare l'ambito di applicazione di tale disposizione, la Corte, in conformità alla sua precedente giurisprudenza (sent. n. 47 del 1968), ritiene che per nuova entrata tributaria debba intendersi non un tributo nuovo, ma solo un'entrata derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale l'entrata non si sarebbe verificata, a nulla rilevando che il nuovo atto impositivo introduca un tributo nuovo o ne aumenti soltanto uno precedente. Se così non fosse, gravi conseguenze deriverebbero proprio nei confronti dello Stato, cui sarebbe vietato di riservare a se stesso, ove ricorrano i presupposti che tale riserva rendano legittima nel quadro normativo del citato art. 2, il gettito derivante dall'aumento di aliquote di tributi preesistenti di spettanza regionale. Il che non può certamente essere in alcun modo sostenuto.

3. - Posto dunque che il gettito dell'aumento dell'addizionale di che trattasi rappresenta una nuova entrata tributaria, per deciderne l'attribuzione occorre accertare che, nel giudizio sottoposto all'esame della Corte, ricorrano o meno i requisiti voluti dalla legge perché lo Stato possa farla propria, anche per la parte riscossa nel territorio regionale.

A tale riguardo devesi porre mente alla ragione per la quale il nuovo tributo é stato introdotto. Va in proposito ricordato, che col d.l. 18 novembre 1966, n. 976 (convertito con legge 23 dicembre 1966, n. 1142), contenente disposizioni per le provvidenze, la ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'anno 1966, veniva istituita (art. 80), per la durata dell'anno 1967, una addizionale straordinaria su varie imposte, il cui gettito era esclusivamente riservato all'Erario per la copertura degli oneri dipendenti da quegli eventi calamitosi. Col successivo d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132 (convertito con la legge 7 febbraio 1968, n. 27), l'addizionale in questione veniva prorogata fino a quando, in attuazione della riforma tributaria, non fossero applicate nuove aliquote per le imposte sul reddito. Con lo stesso decreto, il gettito dell'addizionale così prorogata veniva riservato anch'esso all'Erario e destinato alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato. Infine, la legge 28 ottobre 1970, n. 801, recante sgravi fiscali a favore dei lavoratori a più basso reddito, ha disposto (art. 6) un aumento della stessa addizionale, della cui spettanza si discute nel presente giudizio, senza tuttavia fornire alcuna indicazione relativa alla riserva del tributo allo Stato e alla destinazione di esso a determinati scopi propri dello Stato medesimo.

Ma, dalla collocazione della norma, nonché dalla stretta connessione, risultante dall'intero testo legislativo, tra l'aumento dell'addizionale e gli sgravi fiscali contestualmente disposti, appare evidente che il provento derivante dalla maggiorazione delle aliquote dell'addizionale in esame, é destinato a compensare unicamente la diminuzione delle entrate causata dalla concessione delle agevolazioni fiscali.

4. - Così precisati gli scopi che il nuovo tributo é destinato a soddisfare, ritiene la Corte che la destinazione del provento in esame sia incompatibile con la riserva all'Erario, limitata, dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, solo al caso in cui occorra far fronte alla copertura di oneri diretti a fronteggiare particolari finalità, contingenti o continuative, dello Stato.

Nella specie, invece, la finalità di provvedere alla istituzione di un'entrata sostitutiva delle agevolazioni fiscali concesse ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori autonomi a più basso reddito, non può considerarsi esclusiva dello Stato, anche perché le norme tributarie di favore hanno inciso, in modo rilevante, sul gettito di tributi di sicura spettanza regionale.

Ora, se lo Stato, come ente sovraordinato e sovrano, può disporre in merito alla imposizione o abrogazione di tributi in piena libertà, anche se si tratti di tributi spettanti alle Regioni, non per questo esso può attribuire a se stesso l'intero gettito di una entrata chiaramente sostitutiva, quando il tributo sostituito non é di sua esclusiva spettanza.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta alla Regione siciliana il provento derivante dall'aumento dell'addizionale, disposto con l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 801, e, pertanto, annulla il provvedimento di cui alla nota del Ministro delle finanze n. 1/602 U.L. del 29 marzo 1971.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Ercole ROCCHETTI

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1972.