Sentenza n. 38 del 1972

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       SENTENZA N. 38

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1970 dalla Corte dei conti-sezione IV pensioni militari- sul ricorso di Venditti Biagio, iscritta al n. 183 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1 luglio 1970.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1972 il Giudice relatore Costantino Mortati.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento promosso dall'ex militare Biagio Venditti, avverso il provvedimento liquidativo d’indennità una tantum sostitutiva della pensione privilegiata ordinaria (D.M. 11 dicembre 1962 n. 3503/7), il Procuratore generale presso la Corte dei conti, avendo rilevato che l'istante aveva riscosso l'indennità prima della scadenza dei termini per ricorrere, domandava che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 64 t.u. approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (t.u. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti).

Con ordinanza 2 febbraio 1970, la Corte dei conti (IV sez. pens. mil.), ritenuta l'applicabilità della norma alla specie, sollevava, su conforme richiesta delle parti, questione di legittimità costituzionale del citato art. 64, nella parte in cui sancisce l'inammissibilità del ricorso prodotto da chi abbia fatto riscossione dell'indennità prima del termine per ricorrere alla Corte dei conti, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione.

Osservava che la violazione del principio d’eguaglianza, anche sotto il profilo della parità nel diritto alla tutela giurisdizionale, sembrava manifestarsi nel diverso trattamento riservato a due situazioni oggettivamente eguali, quali quelle di coloro che ricorrono per ottenere la pensione ordinaria o di guerra. Per questi ultimi, infatti, la preclusione processuale, già operante in forza del denunciato art. 64, era stata rimossa dall'art. 114, secondo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648. In tal senso, il contrasto con gli invocati principi costituzionali sarebbe apparso più evidente, considerando che la diversità di disciplina non era giustificata da particolari esigenze, ma semplicemente imputabile alla disorganica successione nel tempo delle leggi in materia.

La norma denunciata avrebbe inoltre operato una discriminazione nei confronti dei meno abbienti, per i quali, spinti dal bisogno a riscuotere l'indennità senza attendere l'esito del lungo procedimento relativo all'autorizzazione al pagamento ln pendenza di ricorso (art. 15, secondo comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 703), si sarebbe reso impossibile o quanto meno difficile osservare l'onere imposto. La violazione degli artt. 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione veniva, infine, rilevata sotto il profilo degli interessi tutelati dall'art. 64. Tale norma (introdotta dalla legge 26 luglio 1868, n. 4516, confermata dall'art. 15, primo comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 703) era intesa a concedere un mezzo di cautela all'erario, dato il sistema della rifusione rateale dell'indennità percetta e la conseguente possibilità che lo Stato nulla avrebbe potuto opporre in compensazione, se la pensione successivamente concessa fosse cessata dopo poco tempo. Di qui una sproporzione tra la sanzione comminata e il fine da raggiungere e l'illegittimità del limite alla proponibilità del ricorso, non giustificato da interessi di preminente valore pubblico o da esigenze processuali.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata e la causa é stata discussa in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative, non essendovi stata costituzione di parti.

 

Considerato in diritto

 

1. - La censura proposta dalla Corte dei conti d’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt.3, primo comma, 24, primo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 64 del testo unico approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, che sancisce la decadenza del diritto al ricorso giurisdizionale contro la liquidazione provvisoria della pensione, o contro la liquidazione di un'indennità una tantum per chi abbia proceduto alla loro riscossione prima della scadenza del termine per ricorrere, appare fondata.

Sussiste infatti la denunciata difformità di trattamento fra l'ipotesi dell'indennità una volta tanto concessa all'invalido di guerra, la cui riscossione, ai sensi dell'art. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (confermato dall'art. 109 della legge 10 marzo 1968, n. 313), non implica più decadenza del diritto a ricorrere alla Corte dei conti, e quella d’indennità liquidata per trattamento pensionistico relativo a rapporti di servizio ordinario.

Quale che sia la giustificazione che possa porsi a base della decadenza disposta dall'art. 64 (tanto quella che si faccia discendere da una presunzione irrefragabile d’acquiescenza all’avvenuta liquidazione dell'indennità in luogo della pensione, sulla base dell'art. 329 c.p.c., quanto l'altra della tutela dell'interesse dell'erario pel caso di cessazione della pensione prima della completa rifusione rateale dell'indennità), sta di fatto che, se essa dovesse ritenersi fondata, non potrebbe non farsi valere nell'una e nell'altra delle ipotesi predette, dato che la differenza del titolo da cui si fa discendere la liquidazione dell'indennità in nessun modo appare suscettibile di ragionevolmente riflettersi sulla disciplina dei rimedi avverso la detta liquidazione, quando essa venga ritenuta lesiva del maggiore diritto allegato dalla parte.

L'evidente violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, rende irrilevante l'esame degli altri motivi d’incostituzionalità dedotti nell'ordinanza, fatti discendere dagli articoli 24 e 113 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 64 del r.d 12 luglio 1934, n. 1214, d’approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Costantino MORTATI

Depositata in cancelleria il 1° marzo 1972.