Sentenza n. 12 del 1972

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           SENTENZA N. 12

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Michele FRAGALI - Presidente

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d.

18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 285 e 286 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1965 dal tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Ilari Silvana ed altri, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 30 aprile 1965;

2) ordinanza emessa il 14 giugno 1965 dal pretore di Avezzano nel procedimento penale a carico di Spera Ferdinando, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 28 agosto 1965;

3) ordinanza emessa il 14 settembre 1965 dal tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Faustinelli Cesare, iscritta al n. 192 del registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965;

4) ordinanza emessa il 19 novembre 1965 dal pretore di Gonzaga nel procedimento penale a carico di Truzzi Pietro, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966;

5) ordinanza emessa il 15 dicembre 1965 dal pretore di Mantova nel procedimento penale a carico di Agosti Francesco ed altri, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 14 maggio 1966;

6) ordinanza emessa il 7 marzo 1966 dal tribunale di Grosseto nel procedimento penale a carico di Sinibaldi Norma, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.124 del 21 maggio 1966;

7) ordinanza emessa il 14 aprile 1966 dal pretore di Lucera nel procedimento penale a carico di De Peppo Pietro, iscritta al n. 88 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 dell'11 giugno 1966;

8) ordinanza emessa il 4 maggio 1966 dal pretore di Bari nel procedimento penale a carico di Papapietro Giovanni e D'Onchia Domenico, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966;

9) ordinanza emessa il 4 giugno 1966 dal pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Fanti Guido e Soglia Sergio, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226 del 10 settembre 1966;

10) ordinanza emessa l'8 giugno 1967 dal pretore di Ragusa nel procedimento penale a carico di Caruso Francesco, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 221 del 2 settembre 1967;

11) ordinanza emessa il 19 giugno 1968 dal pretore di Arezzo nel procedimento penale a carico di Milaneschi Amerigo, iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Sinibaldi Norma, Papapietro Giovanni e D'Onchia Domenico;

udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati;

uditi l'avv. Francesco Chioccon, per Sinibaldi, l'avv. Luciano Ventura, per Papapietro e D'Onchia, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel corso del procedimento penale contro Ilari Silvana ed altri, appellanti avverso la sentenza con la quale il pretore di Reggio Emilia li aveva condannati alla pena di lire tremila di ammenda per avere raccolto fondi a vantaggio della Camera del lavoro di Vezzano sul Crostolo senza avere ottenuto l'autorizzazione del questore, il tribunale di quella città, con ordinanza in data 12 febbraio 1965, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del t.u. delle leggi di p.s., approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, il quale subordina appunto all'autorizzazione amministrativa (conseguibile peraltro solo ove siano rivolte a fini patriottici o scientifici o di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni) la legittimità delle questue o collette, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, e ciò, sia per la limitazione che questa disposizione arreca ai diritti di libertà, sia per la disparità di trattamento che ne deriva rispetto alle questue religiose, cui la norma é espressamente dichiarata inapplicabile.

Nessuno si é costituito avanti la Corte.

2. - Lo stesso art. 156 del testo unico é stato altresì impugnato, insieme con gli artt. 285 e 286 del regolamento approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, dal pretore di Avezzano il quale, nell'ordinanza in data 14 giugno 1965, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Spera Ferdinando, segretario della Federazione giovanile comunista marsicana, deduce il contrasto di tali disposizioni con l'art. 3 della Costituzione, richiamandosi anch'egli alla differenza di trattamento che ne deriva fra collette religiose ed altre.

In questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha concluso per l'inammissibilità della questione relativa alle norme del regolamento e per l'infondatezza di quella relativa all'art. 156 del testo unico.

Nell'atto d'intervento, ricordata la sentenza di questa Corte n. 2 del 1957, si illustrano le ragioni che hanno consigliato il legislatore a riservare all'autorità amministrativa il controllo della rispondenza delle collette a quelle finalità che giustificano la loro autorizzazione e si osserva che l'art. 285 del regolamento fornisce un utile strumento interpretativo per l'applicazione della legge quando specifica che sono da considerare come rivolte a fini di beneficenza le collette a favore degli ordini mendicanti o delle chiese povere e che non occorre l'autorizzazione del questore quando siano gli stessi religiosi ad eseguirle.

Passando quindi ad esaminare la disciplina generale delle collette religiose, quale risulta dall'art. 2 del Concordato e dall'art. 4 del r.d. 28 febbraio 1930, n. 289, sui culti ammessi nello Stato, per i quali possono essere eseguite collette all'interno o all'ingresso degli edifici destinati al culto, la difesa dello Stato osserva che potrebbe dubitarsi che nella specie si tratti di questue o collette in senso tecnico, in quanto in questi casi la richiesta non é rivolta ad una pluralità indeterminata di persone, ma soltanto a coloro che frequentano gli edifici destinati al culto.

Dopo avere accennato alla possibile irrilevanza della questione rispetto al giudizio a quo - il quale concerne una colletta laica - ove la questione stessa sia concepita come diretta all'eliminazione del preteso privilegio di cui godrebbero le autorità religiose, la difesa dello Stato segnala che, se invece si lamenta l'incompletezza dell'indicazione dei fini cui le collette possono essere rivolte, contenuta nell'art. 156, ciò può giustificare l'invito al legislatore a provvedere a tale integrazione (già espresso dalla Corte nella sentenza n. 2 del 1957), ma non anche l'affermazione della sua incostituzionalità per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Infine la difesa dello Stato segnala come la disciplina delle collette religiose, in quanto deriva da una norma del Concordato, risulti comunque tutelata dal riconoscimento della sua compatibilità costituzionale derivante dagli artt. 7 e 10 della Costituzione, mentre la norma relativa alle collette religiose acattoliche risulta tutelata dall'art. 8, primo comma, della stessa.

3. - Identica questione é stata sollevata dal tribunale di Brescia con l'ordinanza in data 14 settembre 1965, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Faustinelli Cesare, il quale era stato incriminato per aver affisso un manifesto che invitava la cittadanza a contribuire all'acquisto di un ospedale da inviare nel Vietman del Nord.

Anche in questo giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri proponendo identiche conclusioni, sostenute con identici argomenti.

4. - L'art. 156 del t.u.l.p.s. é stato successivamente impugnato anche l'ordinanza 19 novembre 1965, pronunciata dal pretore di Gonzaga nel corso del procedimento penale contro Truzzi Pietro, segretario della sezione di Pegognana del P.C.I., accusato anch'egli di avere diffuso manifestini con i quali invitava la popolazione a sottoscrivere per l'ospedale per il Vietman del Nord.

In questo provvedimento si segnala come la norma suddetta si ponga in contrasto con la Costituzione in quanto subordina, da un lato, ad un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione l'esercizio in concreto di facoltà che costituiscono il contenuto di diritti soggettivi riconducibili agli articoli 2, 3, 18, 21 e 49 della Costituzione, e perché introduce, dall'altro lato, una discriminazione con riferimento allo scopo della raccolta dei fondi laddove esclude la sottoposizione del fine religioso a questa disciplina.

In particolare sembra al pretore che l'esclusione della finalità politica da quelle ritenute meritevoli di tutela, sia radicalmente in contrasto con l'art. 49 della Costituzione il quale presuppone la possibilità che i partiti possano finanziarsi attraverso i contributi dei cittadini.

Nessuno si é costituito in questa causa.

5. - Agli artt. 2, 3, 18, 38 e 39 della Costituzione si richiama poi, sulla base di argomentazioni analoghe, il pretore di Mantova, il quale ha proposto la sua impugnazione con l'ordinanza 15 dicembre 1965, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Agosti Francesco ed altri operai i quali, essendo stati licenziati dalla fabbrica dove lavoravano, insieme con due sindacalisti avevano chiesto l'aiuto della cittadinanza.

Nella motivazione di questo provvedimento si insiste particolarmente sulla legittimità delle richieste di assistenza rivolte dai lavoratori disoccupati, dagli scioperanti, ecc., ed in genere di quelle mosse da finalità sindacali e si osserva come il divieto di accattonaggio di cui all'art. 650 del codice penale, sia sufficiente a garantire la collettività di fronte a questo tipo di attività, quando esse risultano socialmente dannose e quindi meritevoli di repressione.

Anche in questa causa non vi é stata costituzione di parti.

6. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 e dei due articoli del regolamento é stata sollevata altresì, in riferimento agli artt. 3, 18, 19, 21, 38, 39 e 49 della Costituzione, con l'ordinanza 7 marzo 1966 del tribunale di Grosseto nel corso del procedimento penale contro Sinibaldi Norma, responsabile del comitato provinciale dell'U.D.I., la quale aveva indetto una raccolta di oggetti per i bambini vietnamiti.

Questo provvedimento insiste particolarmente, oltre che sulla denuncia della violazione dell'art. 3, su quella fondata sull'art. 38, ultimo comma, della Costituzione, che tutela l'assistenza privata, la quale sarebbe sottoposta per effetto dell'art. 156, t.u.l.p.s., alla discrezionalità del questore e quindi esposta a possibili discriminazioni.

In questo giudizio si é costituita la Sinibaldi col patrocinio degli avvocati Francesco Chioccon e Lelio Basso, il primo dei quali, nelle sue deduzioni scritte, ha svolto un'argomentazione tendente ad illustrare innanzi tutto la possibilità e l'opportunità del riesame della questione da parte della Corte e quindi la fondatezza delle violazioni costituzionali denunciate che svolge secondo le linee già esposte con riferimento alle altre ordinanze. In particolare egli si diffonde a dimostrare la violazione dell'art. 3, primo e secondo comma, e degli articoli 21 e 38 della Costituzione, e rileva altresì come l'applicazione che la norma impugnata praticamente riceve sia faziosa e discriminatoria, il che si rileva dal fatto che solo in taluni casi le questue non autorizzate costituiscono oggetto di denunce e di procedimenti penali, e come il problema debba essere visto anche nel quadro del più ampio tema del finanziamento dei partiti e delle altre organizzazioni politico- sociali.

7. - L'art. 156 é stato inoltre impugnato, con riferimento al solo art. 3 della Costituzione e sulla base di considerazioni analoghe a quelle viste in precedenza, con l'ordinanza 14 aprile 1966 del pretore di Lucera, pronunciata nel corso del procedimento penale contro De Peppo Pietro, che aveva raccolto offerte per organizzare la festa annuale de "L'Unità".

Nessuno si é costituito in questo giudizio.

8. - La stessa norma, insieme con i due articoli del regolamento, é stata altresì impugnata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione con l'ordinanza 4 maggio 1966 del pretore di Bari, pronunciata nel corso del procedimento penale contro Papapietro Giovanni e D'Onchia Domenico, rispettivamente segretario della Federazione comunista di Bari e segretario della Federazione giovanile della stessa città, i quali si sono costituiti avanti la Corte col patrocinio degli avvocati Giuseppe Castellaneta, Paolo Tesauro, Umberto Terracini, Lelio Basso, Leopoldo Piccardi e Luciano Ventura.

Nelle deduzioni scritte presentate dai primi due difensori si insiste particolarmente sulla violazione dell'art. 3 che deriverebbe dalla speciale disciplina adottata per le collette religiose, la quale non potrebbe trovare tutela neppure nell'art. 7 della Costituzione, che non autorizza certo la creazione di privilegi o discriminazioni.

La selezione dei fini operata dalla norma impugnata determina inoltre, secondo la difesa, un'ulteriore ingiustificata discriminazione (fondata sulle opinioni politiche e sulle condizioni personali dei cittadini) fra coloro che intendono realizzare i fini in essa indicati e coloro che perseguono altri fini tutelati dalla Costituzione, come l'assistenza privata o la solidarietà economica politica e sociale.

Infine contrasta con l'art. 3 della Costituzione, l'attribuzione al questore di un potere discrezionale di valutazione dello scopo cui tende la raccolta dei fondi, poiché la concessione della licenza può avvenire in base a criteri arbitrari.

Violato appare altresì l'art. 2 della Costituzione, in dipendenza della stessa struttura discriminatoria delle norme impugnate, che comporta una limitazione dell'utilizzazione di questo modo di adempiere agli obblighi di solidarietà sociale stabiliti dalla Costituzione e così impedisce l'esercizio dei diritti inviolabili del singolo o della formazione sociale.

9. - Le stesse norme sono state denunciate, per motivi analoghi a quelli ricordati, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Bologna nel corso del procedimento penale contro Fanti Guido e Soglia Sergio, rispettivamente segretario della Federazione bolognese del P.C.T. e responsabile dell'ufficio corrispondenza del quotidiano "L'Unità" di Bologna.

Nessuno si é costituito in questo giudizio.

10. - Agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, si rifà invece il pretore di Ragusa in un'analoga impugnazione proposta con l'ordinanza 8 giugno 1967 nel corso del procedimento penale contro Caruso Francesco, responsabile della locale Federazione del P.C.I.

Nessuno si é costituito neppure in questo giudizio.

11. - Infine, analoga impugnazione é stata proposta, in riferimento al solo art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza 19 giugno 1968 del pretore di Arezzo, nel corso del procedimento penale contro Milaneschi Amerigo il quale, nella sua qualità di componente il consiglio di amministrazione della Casa del popolo di Monte S. Savino, aveva inviato ad alcuni dipendenti comunali una lettera con la quale li invitava a versare un contributo per l'ampliamento dei locali.

Neppure in questa causa vi é stata costituzione di parti.

 

Considerato in diritto

 

Le undici ordinanze in esame sollevano la stessa questione di costituzionalità, sia pure con estensione e svolgimenti in parte diversi, sicché si rende opportuna la loro riunione e la decisione con unica sentenza.

1. - Le questioni relative alla legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e degli artt. 285 e 286 del regolamento approvato con r.d. n. 635 del 1940, sono state (salvo quelle che prospettano la violazione degli artt. 2 e 38 Cost.) già esaminate dalla Corte, che le ha dichiarate non fondate con la sentenza n. 2 del 1957 e con le successive ordinanze n. 68 del 1958 e n. 54 del 1959.

Il nuovo esame ora compiuto, non ha fatto risultare elementi sufficienti per modificare la precedente statuizione, come risulta dalle considerazioni che seguono.

2. - L'indagine deve essere rivolta, per prima, alla censura di violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione perché, oltre ad essere comune a tutte le ordinanze, riveste un carattere più generale, tale da conferirle rilievo prevalente sulle altre. La diseguaglianza di trattamento che si addebita all'articolo 156 viene prospettata sotto tre diversi aspetti, allegandosi in primo luogo che l'assoluta discrezionalità del potere attribuito al questore sarebbe tale da rendere arbitrario il suo esercizio; inoltre che la disposta sottrazione al regime della autorizzazione delle questue religiose crea a favore degli enti di culto una ingiustificata posizione di privilegio; infine che altra sperequazione deriva dall'avere limitata la possibilità del rilascio delle licenze solo a scopi circoscritti, vietandolo per altri che pur sarebbero parimenti degni di riconoscimento.

In ordine alla prima deduzione non appare esatta la tesi sulla quale si fonda, secondo cui la potestà conferita al questore risulterebbe sfornita di quei limiti necessari a garantire il rispetto del dovere dell'eguale trattamento, a parità delle condizioni soggettive ed oggettive inerenti alle richieste di licenza. Soccorrono infatti, per giungere a conclusioni diverse, i principi generali valevoli a preservare dall'arbitrio l'attività della pubblica Amministrazione quando incida sulla sfera di libertà dei cittadini, quali quelli riguardanti l'obbligo di far precedere i provvedimenti di rifiuto della licenza da motivazioni sufficienti a rendere possibile il sindacato giudiziario sui medesimi. Rifiuto che pertanto potrebbe risultare giustificato solo quando si dimostri necessario alla tutela di altri interessi suscettibili di venire in conflitto con la pubblica raccolta di fondi per mezzo di questue o collette, e che appunto si vogliono salvaguardare con l'intervento preventivo del questore. Tali sono, oltre all'interesse generale al mantenimento dell'ordine pubblico, quello, cui la Corte ha fatto riferimento nella precedente sentenza, di preservare i cittadini dalle molestie, dalle velate e fastidiose coercizioni (che potrebbero eventualmente pregiudicare anche il diritto a non rivelare le proprie convinzioni), e talvolta anche dalle frodi verificabili attraverso le raccolte stesse.

3. - Passando al secondo punto, é da rilevare come il divieto di trattamento differenziato in ragione della religione praticata, qual'é sancito dal primo comma dell'art. 3, non può trovare nella specie applicazione, data la presenza dell'altra norma costituzionale, consacrata nell'art. 7, di accoglimento del principio concordatario, nei termini risultanti dai "Patti lateranensi". Infatti questi, nell'ultimo comma dell'art. 2 del Concordato, hanno sottratto ad ogni ingerenza delle autorità civili le collette disposte da quelle ecclesiastiche all'interno o all'ingresso delle chiese o negli edifici di proprietà di enti religiosi. Con le sentenze n. 31 e n. 32 dell'anno 1971 la Corte, nell'ammettere la derogabilità del principio di eguaglianza in quanto venga richiesta dagli impegni concordatari, ha tuttavia statuito che essa trova un limite inderogabile nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento; ma é chiaro che in nessun modo questi possono ritenersi compromessi dalla diversità di disciplina dell'esercizio della facoltà di questua.

4. - Quanto alla violazione che si fa discendere dal circoscrivere il rilascio delle licenze solo alle questue indirizzate ai particolari scopi elencati nell'art. 156, sono da richiamare le considerazioni della citata sentenza n. 2 del 1957, secondo le quali, pur dovendosi riconoscere che il limite predetto faccia apparire non adeguata la tutela delle esigenze della vita democratica, dato che queste condurrebbero a far ritenere degni di soddisfazione altri scopi, quali si sono andati storicamente affermando, e che essi pure si gioverebbero dell'uso di mezzi, come le questue, rivolti a suscitare il senso della civile solidarietà, ha tuttavia ritenuto che il compito di integrare la casistica dell'art. 156 non possa competere ad altri all'infuori degli organi legislativi, i soli idonei a valutare l'ambito della sua eventuale estensione, ed a stabilire in quali modi sia da contemperare l'uso della facoltà in esame con la salvaguardia degli altri interessi collettivi prima ricordati.

Le difficoltà di procedere per via diversa da quella legislativa alla invocata estensione emergono chiaramente quando si rifletta che, mentre i fini patriottici, scientifici, di beneficenza, cui ha riguardo l'art. 156, per la diffusione a tutti i ceti e categorie dei sentimenti ad essi inerenti, appaiono meglio suscettibili di incontrare l'adesione della generalità, o per lo meno di non porsi in netto contrasto con interessi contrapposti o diversi, viceversa a contrasti di tal genere potrebbero dar luogo, se non fossero congruamente disciplinate, le questue dirette a finalità diverse da quelle ora previste.

5. - A mostrare l'infondatezza della dedotta violazione degli artt. 3, secondo comma, 18, 19, 21, 39 e 49 della Costituzione appare sufficiente osservare come la disposizione impugnata non lede direttamente nessuno dei beni alla cui tutela essi sono predisposti, riguardando solo uno dei mezzi utilizzabili pel conseguimento dei beni medesimi, non legato quindi a questo da un carattere di necessarietà. Infatti una lesione dei diritti fondamentali, rilevabile attraverso il controllo di costituzionalità, si verifica solo quando determinati atti o attività siano collegati ai diritti medesimi con un rapporto di strumentalità così stretto che il loro divieto o le restrizioni poste alla loro esplicazione abbiano per effetto la preclusione o un grave pregiudizio alla loro soddisfazione.

Giova peraltro aggiungere che, ove la richiesta di fondi venga rivolta, da singoli o da comitati, non al pubblico bensì a soggetti che siano qualificati da un obbiettivo e preesistente rapporto con coloro che hanno intrapreso l'iniziativa, le restrizioni disposte dalle norme impugnate rimangono inoperanti.

6. - Considerazioni analoghe a quelle prima svolte appaiono valide a contestare anche la fondatezza degli allegati motivi di violazione degli artt. 2 e 38 che non erano stati oggetto della precedente pronuncia. Infatti, a parte ogni considerazione circa il carattere direttamente precettivo dell'art. 2 allorché richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà, ed anche ad ammettere che fra questi rientri anche quello di promuovere o sollecitare l'altrui concorso in attività di carattere solidaristico, non può competere ad altri che non sia il legislatore lo stabilire i modi ed i limiti dell'adempimento stesso.

Venendo infine all'art. 38, ultimo comma, é da osservare che la libertà dell'assistenza privata da esso garantita non é compromessa dalla disposizione impugnata, dovendosi, negli scopi di beneficenza per i quali essa consente le questue, comprendere anche quelli rivolti all'assistenza, mentre la disciplina che il legislatore faccia del ricorso ad essa non é, come si é visto, tale da comprometterne l'esercizio. Che se pure si dovesse, sulla base di un'interpretazione letterale, giungere a conclusione contraria, sarebbero applicabili alla specie le considerazioni prima esposte circa il carattere non necessario dell'uso del particolare mezzo della questua per l'esercizio della libertà garantita dall'articolo in esame.

7. - Non può venire presa in considerazione, e perciò va dichiarata inammissibile, l'impugnativa rivolta contro gli articoli denunciati del regolamento esecutivo del t.u. leggi p.s., difettando in questo la forza di legge richiesta per gli atti impugnabili avanti alla Corte.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, sollevata, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 19, 21, 38, 39 e 49 della Costituzione;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 285 e 286 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in riferimento all'art. 134 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.

Michele FRAGALI - Costantino MORTATI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1972.