Sentenza n. 10 del 1972

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        SENTENZA N. 10

ANNO 1972

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giuseppe CHIARELLI, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Dott. Giuseppe VERZÌ

dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, della Costituzione, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio".

Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1972 il Giudice relatore Michele Fragali.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza del 6 dicembre 1971, depositata il 9 successivo, l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta di votazione popolare per l'abrogazione totale della legge 1 dicembre 1970, n. 898, concernente la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, presentata il 19 giugno 1971 dal prof. Sergio Cotta, dall'ing. Francesco Guerrieri, dal prof. Gabrio Lombardi e dal prof. Tommaso Mauro, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione: l'Ufficio non procedette oltre alle operazioni di sua competenza, dopo aver accertato la validità di 642.205 sottoscrizioni.

Il Presidente di questa Corte ha fissato per le deliberazioni consequenziali il giorno 11 gennaio 1972.

Hanno presentato memorie la Lega italiana per il divorzio ed i promotori del referendum.

 

Considerato in diritto

 

1. - Deve dichiararsi irricevibile la memoria prodotta dalla Lega italiana per il divorzio: il terzo comma dell'art. 33 legge 25 maggio 1970, n. 352, permette di depositarne soltanto ai promotori del referendum e al Governo: gli uni come portatori della volontà di coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza, l'altro quale rappresentante dello Stato nella sua unità, per assicurare, attraverso tale disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti per un legittimo contraddittorio.

2. - In via preliminare dev'essere accertato che questa Corte sia stata legittimamente investita del giudizio sull'ammissibilità del referendum.

É dall'ordinanza emessa dall'Ufficio centrale suddetto che nasce per la Corte il potere-dovere di esercitare la competenza prevista dall'art. 2, comma primo, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; e soltanto dalla motivazione di tale ordinanza la Corte può desumere il modo di svolgimento delle operazioni commesse all'Ufficio menzionato.

Dall'ordinanza stessa risulta che l'Ufficio ha dichiarato conforme a legge la richiesta di referendum per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in riferimento alla quale il relativo procedimento era stato promosso, dopo aver insindacabilmente accertato il deposito di firme valide per un numero superiore a quello di 500.000, prescritto dall'art. 75, primo comma, della Costituzione.

3. - Constatato ciò, a questa Corte, nella sede attuale, resta affidato soltanto il compito di verificare se la richiesta di referendum di cui si tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare: l'art. 2, primo comma, della citata legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e l'art. 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, danno questo limitato oggetto al giudizio che deve seguire all'ordinanza dell'Ufficio centrale.

Il secondo comma del menzionato art. 75 della Costituzione fa divieto di sottoporre a votazione popolare le leggi concernenti materie tributarie e di bilancio, amnistia ed indulto, autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Ora, la domanda di referendum di cui si tratta riguarda la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; ed é perciò evidente che la legge a cui il referendum si riferisce, nel suo complesso e nelle singole sue disposizioni, non concerne materia rientrante tra quelle eccettuate dalla Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara ammissibile la richiesta di referendum presentata il 19 giugno 1971 dalle persone sopra indicate, per l'abrogazione della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dal titolo "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", dichiarata conforme a legge dall'ordinanza sopra citata.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzione, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1972.

Giuseppe CHIARELLI - Michele FRAGALI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1972.