SENTENZA N. 137
ANNO 1971
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni Battista BENEDETTI
Prof. Francesco Paolo BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina della
confezione delle paste alimentari, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre
1968 dal pretore di Nocera Inferiore nel procedimento penale a carico di
Bottiglieri Carlo e Caruso Gaetanina, iscritta al n. 361 del registro ordinanze
1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22
ottobre 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio
1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti;
udito il sostituto avvocato generale dello
Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in
fatto
Nel corso del procedimento penale a carico
di Bottiglieri Carlo e Caruso Gaetanina, imputati, tra l'altro, dei reati di
cui agli artt. 2 della legge 2 agosto 1948, n. 1036, e 44 della legge 4 luglio
1967, n. 580, per aver rispettivamente prodotto e venduto, e immesso al consumo
pasta di segala, il pretore di Nocera Inferiore ha ritenuto rilevante e non
manifestamente infondata, con riferimento all'art. 41 della Costituzione, la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 36, comma primo, e 29 (limitatamente
all'avverbio "soltanto") della legge 4 luglio 1967, n. 580.
Secondo il giudice a quo, il divieto di
produrre pasta di segala, previsto dalle norme impugnate, non può essere
giustificato con alcun motivo di utilità sociale, di difesa della sicurezza,
della libertà e della dignità umana né di raggiungimento di fini sociali: al
contrario, la produzione di pasta di segala "non solo costituisce una
tutelabile espressione di attività economica, ma risponde anche ad esigenze
varie nella dietoterapia dei nefropatici diabetici e degli obesi" sicché
il legislatore avrebbe dovuto, non già vietare, ma proteggere la produzione e
la vendita di tale tipo di cereale.
L'ordinanza é stata notificata, comunicata
e pubblicata ai sensi di legge.
Nel giudizio dinanzi alla Corte é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con deduzioni dell'11 novembre 1969,
ha chiesto che venga dichiarata infondata la questione di legittimità proposta
dal pretore di Nocera Inferiore.
Osserva, anzitutto, l'Avvocatura che é
destituita di ogni fondamento scientifico l'affermazione non motivata che la
pasta di segala avrebbe particolari proprietà dietoterapiche; essa, comunque,
incide su valutazioni e scelte che sono di stretta competenza del legislatore,
il quale, proprio nell'ambito dei limiti previsti dall'art. 41 alla libertà di
iniziativa economica privata, ha ritenuto non conforme alla garanzia e alla
tutela della salute pubblica, la indiscriminata produzione di pasta di segala.
Per quanto poi attiene alla produzione
della pasta dietetica, con cereali di segala, l'Avvocatura rileva che essa é
consentita se attuata con i criteri e i controlli che legittimamente il
legislatore ha disposti con l'art. 2 della legge 29 marzo 1951, n. 327, in modo
cioè da presentare, attraverso aggiunte e sottrazioni, quelle proprietà
dietoterapiche che, da sola, la segala non é in grado di conferire.
All'udienza il rappresentante
dell'Avvocatura dello Stato si é rimesso alle deduzioni scritte.
Considerato
in diritto
La questione sottoposta alla Corte con
l'ordinanza in epigrafe investe gli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n.
580, nella parte in cui dispongono che le paste alimentari (eccezion fatte per
quelle dietetiche autorizzate) possono essere prodotte soltanto con la semola o
il semolato di grano duro (art. 29), e che é fatto divieto di vendita e di
detenzione per la vendita di paste aventi caratteristiche diverse da quelle
prescritte (art. 36).
Le norme, secondo il giudice a quo,
proibendo la pastificazione di altri cereali e, con riferimento al caso di
specie, con la segala, contrasterebbero con l'art. 41 della Costituzione, in
quanto porrebbero alla iniziativa economica privata una limitazione che non
troverebbe giustificazione nella utilità sociale né negli altri motivi indicati
nel secondo comma del detto articolo.
La questione non é fondata.
La Corte, come già ebbe a ritenere nella sentenza n. 65 del
1966, e ancor prima in quelle 11 e 59 del 1960 e 14 del 1964,
nei casi in cui le leggi apportino limitazioni ai diritti di libertà economica,
ha certamente il potere di giudicare in merito alla utilità sociale alla quale
la Costituzione condiziona la possibilità di incidere su quei diritti.
Ma tale potere concerne solo gli aspetti
logici del problema e cioè la rilevabilità di un intento legislativo di
perseguire quel fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per
raggiungerlo.
Ora, nel caso, sia per il contenuto stesso
delle norme, come per quanto si rileva dai lavori preparatori della legge,
appare chiaro che il legislatore si sia proposto, nel prescrivere che la pasta
si confezioni solo col grano, anzi soltanto col grano duro, due specifiche
finalità: quella dell'incremento della produzione granaria, mediante la difesa
delle culture granicole specializzate, in particolare notevoli nell'Italia
meridionale, e quella della tutela dei consumatori e della loro salute.
Ebbene, in entrambi quei fini deve
riconoscersi carattere di utilità sociale, come é stato ritenuto in precedenti
sentenze per quanto riguarda la produzione (sentenze n. 45
e 54 del 1962
e 30 del 1965)
e come risulta dallo stesso art. 32 della Costituzione per quanto concerne la
salute.
E con ciò il discorso potrebbe concludersi
se, proprio a proposito del supremo bene della salute dei cittadini, non fosse
da chiarire un qualche equivoco contenuto nell'ordinanza. Si assume in essa che
la segala ha proprietà dietetiche, perché, a causa del suo deficiente potere
nutritivo, é coadiuvante nella cura di varie malattie ed anomalie fisiche, tra
cui l'obesità. Il che non é compito della Corte di ammettere o di negare,
essendo sufficiente, da una parte, rilevare che, a parità almeno di prezzo,
occorre assicurare ai consumatori il maggior e non il minore potere nutritivo,
e, dall'altra, che paste con particolari qualità dietetiche, non interessanti
evidentemente la generalità dei consumatori, la legge (art. 32) consente possano
essere confezionate, benché con l'autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero
della sanità.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 29 e 36 della legge 4 luglio 1967, n.
580, sulla disciplina della confezione delle paste alimentari, questione
proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 41 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1971.
Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 22 giugno
1971.