Ordinanza n. 130 del 1971
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ORDINANZA N. 130

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dell'art. 59, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1970 dal pretore di Chieri in procedimento penale contro ignoti, iscritta al n. 260 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli.

Ritenuto che il pretore di Chieri, con ordinanza 21 maggio 1970, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui, richiedendo la rilevanza della questione, esclude la proponibilità di eccezioni di costituzionalità che, pur sorgendo nel corso di un giudizio, non si pongono come pregiudiziali rispetto alla definizione del giudizio stesso, in riferimento all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;

che con la medesima ordinanza é stata altresì proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede l'imputazione obiettiva delle circostanze del reato, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.

Considerato che l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nel prevedere che la questione di legittimità costituzionale può essere "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio", non ha conferito al giudice la facoltà di sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui é investito;

che l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel richiedere il requisito della rilevanza, si uniforma alla predetta norma costituzionale, e che pertanto la proposta questione di legittimità costituzionale del detto articolo é manifestamente infondata;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, del codice penale é nella specie irrilevante, com'é riconosciuto nella stessa ordinanza di rimessione a questa Corte.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. e 9, secondo comma, delle Norme integrative:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), proposta, con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. l;

dichiara la manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, primo comma, del codice penale, proposta con la medesima ordinanza in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1971.