Sentenza n. 56 del 1971
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SENTENZA N. 56

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, contenente " norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643" (relativa all'istituzione dell'ENEL), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1970 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra la SENN - Società finanziaria italiana e l'ENEL, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970.

Visti gli atti di costituzione della SENN e dell'ENEL e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio.

uditi gli avvocati Rosario Nicolò; Vittorio Vitale e Roberto Gava, per la SENN; l'avvocato Mario Nigro, per l'ENEL, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto 

1. - A seguito del d.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569, con il quale l'impresa della Società elettronucleare nazionale (SENN) é stata trasferita all'ENEL in forza dell'art. 3 della legge 27 giugno 1964, n. 452, é sorta controversia in ordine al pagamento del relativo indennizzo ed interessi: più precisamente, in ordine all'applicabilità della disciplina prevista nei primi tre commi dell'art. 6 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (conformemente alla quale l'indennizzo va corrisposto in dieci anni a decorrere dal 1 luglio 1963, con l'interesse del 5,50 per cento dal 1 gennaio 1963, mediante versamenti in venti semestralità con inizio dal 1 gennaio 1964) ovvero della disciplina prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo, cui fa rinvio, per i trasferimenti contemplati dalla legge 27 giugno 1964, n. 452, l'art. 6 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 (conformemente al quale il pagamento dell'indennizzo e degli interessi deve essere effettuato a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento).

2. - Con ordinanza 11 marzo 1970 la Corte di appello di Napoli - investita della controversia a seguito di appello proposto dalla SENN (ora Società finanziaria italiana) avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal tribunale di quella città - ha anzitutto accertato: a) che al trasferimento dell'impresa della SENN, intervenuto il 14 dicembre 1964 con decreto presidenziale n. 1569 (emanato in forza dell'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452 che, nel prorogare i termini per il trasferimento delle imprese contemplate nell'art. 1 della legge di nazionalizzazione, ha espressamente compreso fra tali imprese quelle che alla data di entrata in vigore di quella legge avevano in corso la costruzione di impianti tecnicamente idonei alla produzione, al trasporto ecc. dell'energia) non é direttamente applicabile l'ultimo comma dell'art. 6 della legge n. 1643 del 1962, che si riferisce esclusivamente a quelle imprese che, in linea di principio non soggette a trasferimento, lo diventano in quanto si realizzino determinati presupposti: sicché all'art. 6 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, che all'ultimo comma della legge del 1962 fa rinvio, deve riconoscersi carattere innovativo; b) che alla disciplina innovativa così introdotta soggiacciono, in forza del suo carattere retroattivo, tutti i trasferimenti che, come quello concernente la SENN, siano stati disposti a seguito della legge n. 452 del 1964.

Sulla base di questa duplice premessa, la Corte di appello, accogliendo un'eccezione sollevata dalla SENN, ha proposto, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto il citato art. 6 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

Motivando la non manifesta infondatezza del dubbio di costituzionalità, la Corte osserva che l'art. 1 della legge n. 452 del 1964, nel prorogare i termini per l'emanazione dei decreti delegati relativi alla completa attuazione della legge n. 1643 del 1962, fa chiaro riferimento alla delega concessa da quest'ultima legge al Governo: ma tale delega non riguarda quei settori nei quali la legge stessa aveva dettato una compiuta disciplina, insuscettibile di una successiva integrazione normativa. E tale é il caso della disciplina concernente le modalità del pagamento dell'indennizzo e degli interessi, completamente prevista dall'art. 6: sicché in questa materia, non essendovi delega nella legge del 1962 e, quindi, nella legge del 1964, nessun potere veniva attribuito al Governo e l'art. 6 del d.P.R. n. 342 del i965 risulta privo di valido fondamento. Ad ogni modo - così prosegue l'ordinanza - poiché la legge n. 452 del 1964 imponeva pur sempre il rispetto dei principi direttivi contenuti nella legge di nazionalizzazione, la disposizione impugnata incorre in eccesso di delega per il fatto di aver applicato alle imprese che sono incondizionatamente trasferibili in un termine predeterminato quella disciplina che la legge del 1962 prevedeva solo per le imprese trasferibili al verificarsi di determinati presupposti; nello stesso vizio incorre, altresì, per il suo carattere retroattivo, non consentito né dall'art. 2 della legge del 1962 né dall'art. 1 della legge del 1964.

3. - Nel presente giudizio si sono costituiti, in persona dei rispettivi rappresentanti, la SENN e l'ENEL. É anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

4. - Richiamando le argomentazioni già svolte nel giudizio a quo, la difesa della SENN espone ampiamente - nell'atto di deduzioni del 20 maggio 1970 ed in una successiva memoria del 14 gennaio 1971 - le ragioni che, a suo avviso, devono portare alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata, ove a questa si riconoscesse efficacia retroattiva.

Tale conclusione si giustifica, secondo la difesa, se si parte dalla constatazione della differenza fra la disciplina dettata nei primi tre commi dell'art. 6 della legge di nazionalizzazione del 1962 e la disciplina prevista nell'ultimo comma dello stesso articolo: la prima applicabile alle imprese incondizionatamente oggetto di trasferimento, la seconda, invece, riferibile a quelle imprese che sarebbero state trasferite solo se e quando si fossero verificati determinati presupposti considerati dalla legge come causa di incompatibilità con la riserva a favore dell'ENEL. La diversità di disciplina, peraltro, poggia su una ratio che la giustifica: per le imprese sicuramente da trasferire nell'arco di tempo determinato dalla legge la fissazione del calendario della corresponsione dei ratei di indennizzo e di interessi prescinde dalla data dell'effettivo trasferimento, allo scopo di mettere tutte le imprese sullo stesso piano, garantire a tutte lo stesso trattamento ed evitare le disparità derivanti dalla maggiore o minore sollecitudine nell'emanazione dei singoli decreti di esproprio; per le imprese solo eventualmente trasferibili - e che, a differenza delle prime, nel frattempo conducono in proprio la gestione - non v'é motivo per stabilire un'unica data per la decorrenza delle venti semestralità di indennizzo, e perciò, coerentemente, l'ultimo comma dell'art. 6 ha stabilito una disciplina che tiene conto della data del singolo trasferimento.

Posta tale premessa, la difesa della SENN ne trae la conseguenza che con la norma impugnata il Governo, estendendo quest'ultima disciplina alle imprese da trasferire in base alla proroga della delega disposta dalla legge n. 452 del 1964 e disponendo che i relativi risultati di gestione sono di pertinenza dell'ENEL solo a decorrere dal secondo semestre successivo al trasferimento, ha posto nel nulla la data unica di decorrenza del pagamento dell'indennizzo (con la conseguenza di determinare una differenza di trattamento fra le imprese secondo che siano state trasferite tempestivamente o con ritardo); ha autorizzato le imprese trasferite con ritardo a far propri gli utili di gestione fino al secondo semestre successivo al trasferimento (con vantaggio per le imprese in piena attività di esercizio, con svantaggio per le altre); ha introdotto una disciplina contraddittoria, perché, mentre ha esteso a tutte le imprese ancora da trasferire il sistema che il legislatore del 1962 aveva riservato solo alle imprese eventualmente trasferibili, nel secondo comma della disposizione impugnata, disponendo che i risultati di gestione spettino all'ENEL dal secondo semestre, ha determinato la conseguenza che l'ENEL inizi i pagamenti a partire dal terzo semestre successivo al trasferimento.

Dopo aver esposto le vicende connesse al trasferimento della SENN ed aver confutato le tesi sostenute dall'ENEL, la difesa espone ampie argomentazioni a sostegno dell'ordinanza di rimessione, osservando in particolare che la legge del 1962 aveva compiutamente disciplinato la materia relativa alle modalità di pagamento degli indennizzi (tanto é vero che il Governo non aveva emanato in proposito alcuna legge delegata), con un regime tenuto fermo dalla successiva legge di proroga del 1964, come é dimostrato dalla circostanza che il decreto di trasferimento della SENN fa esplicitamente riferimento, per quanto riguarda l'indennizzo, alla legge del 1962. Ad ogni modo - prosegue la difesa - anche ad ammettere che delega in proposito ci fosse, é certo che la disposizione impugnata non ha rispettato quei principi direttivi della legge di nazionalizzazione che pur dovevano essere osservati in base alla legge del 1964: lo dimostra chiaramente il fatto che, anziché tener ferme le date di decorrenza delle semestralità, la norma ha derogato, senza averne i poteri, al principio di riserva all'ENEL della gestione a partire dal 1 gennaio 1963.

La difesa della SENN conclude ribadendo che la sua tesi principale resta quella della non retroattività dell'art. 6 del d.P.R. n. 342 del 1965 e, quindi, della sua inapplicabilità al trasferimento disposto, in data anteriore, col d.P.R. 14 dicembre 1964. A tale proposito si osserva che dopo la pubblicazione del decreto del 1965 vennero effettuati, sia pur nella stessa data, altri 101 trasferimenti, sicché non é valida l'argomentazione della Corte di appello, secondo la quale, essendo stato emanato il decreto l'ultimo giorno utile per l'esercizio della delega, esso non potesse che riferirsi a trasferimenti già intervenuti. La non retroattività, ad avviso della SENN, risulterebbe anche dalla lettera della disposizione e dalla circostanza che il decreto di trasferimento della sua impresa, disponendo nell'art. 2 che l'indennizzo andava corrisposto secondo le norme della legge del 1962, aveva esaurito la delega: per modificare la disciplina così disposta, il Governo avrebbe dovuto ricevere nuovi ed espressi poteri ad hoc.

5. - Nell'atto di deduzioni del 28 aprile 1970 e nella memoria del 14 gennaio 1971 l'ENEL sostiene l'infondatezza della questione.

Confutando le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, la difesa dell'ENEL contesta che nell'ambito della legge di delegazione si possa legittimamente distinguere fra disposizioni che enunciano solo criteri direttivi abbisognevoli di successiva integrazione e disposizioni che contengono norme complete in tutti i loro elementi: in verità la legge di delega, anche per la parte in cui detta criteri direttivi, ha valore precettivo e, per converso, anche le norme concrete e sostanziali in essa inserite esprimono principi direttivi per il legislatore delegato. Rilevata l'ampiezza della delega contenuta nell'art. 2 della legge del 1962 e, quindi, nell'art. 1 della legge del 1964, la difesa esclude che esista un netto divario fra la disciplina disposta, nei primi tre commi dell'art. 6 della legge di nazionalizzazione, per le imprese da trasferire entro l'anno e la disciplina prevista, nell'ultimo comma dello stesso articolo, per le imprese trasferibili in epoca successiva: la disciplina, nel suo fondamento, si ispira ad un criterio unitario, perché il legislatore, considerando la data media del 21 giugno 1963 (che é, appunto, a metà strada nell'arco di tempo che va dal 1 gennaio al 12 dicembre 1963) e stabilendo che il pagamento delle semestralità decorra dal 1 gennaio 1964, ha disposto precisamente che i versamenti abbiano inizio dal secondo semestre successivo al trasferimento, con un meccanismo, cioè, esattamente corrispondente a quello previsto dall'ultimo comma per le imprese trasferibili dopo l'anno. Rilevato che la soggezione delle imprese ad un regime unitario si riscontra anche a proposito dell'imputazione dei risultati di gestione, la difesa osserva che l'unica discriminazione fra le disposizioni dei primi tre e dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge del 1962 é data da una diversità puramente temporale, secondo, cioè, che il trasferimento abbia luogo entro l'anno o dopo l'anno. Ciò posto, risulterebbe evidente, secondo la difesa, che il decreto delegato del 1965 non poteva scegliere la prima disciplina, la cui tabella operativa era strettamente coordinata all'anno entro il quale i trasferimenti dovevano aver luogo: ad anno oramai concluso, si era esaurita ogni possibilità applicativa di tale disciplina e di conseguenza non poteva che applicarsi il metodo stabilito per i trasferimenti posteriori all'anno.

Quanto all'efficacia retroattiva della disposizione impugnata, la difesa dell'ENEL osserva, in primo luogo, che anche a questo proposito il problema non si pone in termini diversi da quello inerente al necessario rispetto dei criteri direttivi: se, per quanto innanzi é stato osservato, il Governo era autorizzato e tenuto ad uniformarsi al criterio enunciato nell'ultimo comma dell'art. 6 della legge del 1962 l'efficacia retro-attiva era in ciò stesso insita. Ma, ad avviso della difesa, di vera e propria retroattività non potrebbe parlarsi, atteso che se la legge delegata é applicativa di un principio insito nella legge di delegazione del 1964, é questa legge che regola tutte le operazioni relative ai trasferimenti.

6. - Per l'infondatezza della questione ha concluso anche la Presidenza del Consiglio (atto di deduzioni del 30 giugno 1970).

L'Avvocatura dello Stato premette che l'ampia e generica formulazione della delega contenuta nell'art. 2 della legge del 1962 é tale da ricomprendere nell'ambito del potere normativo delegato anche la materia relativa alla corresponsione dell'indennizzo e degli interessi. Analizzate le ragioni della differenza fra le modalità previste per le imprese trasferibili entro l'anno e quelle trasferibili dopo l'anno, la difesa dello Stato osserva che la disposizione impugnata non ha carattere innovativo, ma risponde all'esigenza di integrare il contenuto dell'art. 6 della legge di nazionalizzazione per tutti i casi di trasferimento dopo l'anno inizialmente previsto dal legislatore, estendendo a situazioni giustamente ritenute simili una disciplina (quella relativa al pagamento degli interessi "a decorrere dal secondo semestre successivo al trasferimento") già prevista nell'ultimo comma di quell'articolo. Per quanto riguarda l'efficacia retroattiva della disposizione in esame, l'Avvocatura osserva che la legge di delega implicitamente consente tale effetto, perché nel momento in cui si delegava al Governo l'emanazione delle norme comunque necessarie ai trasferimenti, il criterio della loro possibile retroattività era considerato come indispensabile per la completa attuazione del programma di nazionalizzazione.

7. - Nell'udienza pubblica le parti hanno ampiamente illustrato le rispettive tesi e conclusioni.  

Considerato in diritto 

1. - L'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, dopo aver riservato all'ENEL (comma primo) il compito di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione ecc. di energia elettrica, dispose che le imprese esercenti tali attività venissero trasferite al predetto ente (comma quarto); l'art. 4 n. 10 stabilì che i trasferimenti avvenissero con decreti aventi valore di legge, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, vale a dire entro il 12 dicembre 1963. L'art. 4 previde altresì - ai nn. 5, 6 ed 8 - l'esclusione dal trasferimento, ricorrendo determinati presupposti, di alcune categorie di imprese, identificabili in base a criteri soggettivi (es.: appartenenza ad enti locali) od oggettivi (imprese c.d. autoproduttrici; imprese produttrici e distributrici di energia entro determinati limiti quantitativi): in riferimento ad esse la legge stabilì infine in quali casi e con quali provvedimenti anche tali imprese, venuti meno i presupposti dell'esonero, dovessero essere assoggettate al trasferimento.

L'art. 6 della legge, nel disciplinare le modalità secondo le quali agli aventi diritto sarebbe stato corrisposto l'indennizzo liquidato secondo i criteri fissati nell'art. 5, stabilì, nei primi tre commi, la decorrenza in dieci anni a partire dal 1 luglio 1963, con l'interesse del 5,50 per cento dal 1 gennaio 1963, ed il pagamento in venti semestralità dal 1 gennaio 1964 (ad eccezione degli interessi afferenti al semestre 1 gennaio-30 giugno 1963, da corrispondere entro sei mesi dalla data dei decreti di trasferimento). Per le imprese contemplate nei nn. 5, 6 ed 8 dell'art. 4 l'ultimo comma dello stesso art. 6 stabilì, invece, che il pagamento dell'indennizzo e degli interessi venisse effettuato "a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento".

2. - La successiva legge 27 giugno 1964, n. 452 rinnovo al Governo, per otto mesi, la delega concernente i decreti "relativi alla completa attuazione della legge del 1962" con l'osservanza dei principi direttivi in questa contenuti (art. 1), ed espressamente dispose (art. 3) che all'ENEL venissero trasferite le imprese che al momento dell'entrata in vigore della legge di nazionalizzazione avessero in corso la costruzione di impianti tecnicamente idonei alla produzione, al trasporto ecc. di energia. In applicazione di quest'ultima disposizione l'impresa della Società elettronucleare nazionale fu trasferita all'ENEL (d.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569).

In data 18 marzo 1965 venne emanato, infine, il d.P.R. n. 342 contenente norme integrative della legge del 1962. Nell'art. 6 di tale decreto fu statuito che ai trasferimenti delle imprese comunque disposti dopo il periodo di un anno dall'entrata in vigore della legge di nazionalizzazione si applicasse l'ultimo comma dell'art. 6 di quest'ultima.

3. - Il citato art. 6 del d.P.R. 1965, n. 342 é oggetto dell'ordinanza di rimessione della Corte di appello di Napoli, la quale - accertatane, in sede di giudizio sulla rilevanza della questione, l'applicabilità al trasferimento della SENN - dubita della sua legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, sotto un triplice profilo: a) per il difetto assoluto del potere del Governo di emanare disposizioni con valore di legge nel settore delle modalità di corresponsione dell'indennizzo e degli interessi, già direttamente e compiutamente disciplinato dall'art. 6 della legge del 1962; b) per la violazione dei principi e criteri direttivi della delega (supposto che questa ci fosse), a causa del contenuto della disposizione impugnata, che a tutti i trasferimenti intervenuti dopo un anno dall'entrata in vigore della legge del 1962 ha esteso quel regime che questa legge aveva previsto limitatamente a quelle imprese (contemplate nei nn. 5; 6 ed 8 dell'art. 4) che diventassero trasferibili solo se e quando si fossero verificate determinate condizioni; c) per la ulteriore violazione dei principi direttivi costituita dalla circostanza che la disposizione denunziata ha effetto retroattivo nonostante che nella delega nessuna statuizione sia individuabile, in base alla quale fosse consentito al Governo di dettare una disciplina valevole per i trasferimenti intervenuti prima della sua entrata in vigore.

4. - Delineati così i termini della questione - alla quale resta del tutto estranea la problematica inerente alle conseguenze patrimoniali alle quali la norma impugnata darebbe luogo secondo che si tratti di imprese con impianti in esercizio ovvero di imprese con impianti in costruzione - occorre in primo luogo accertare se la materia de qua rientrasse o meno nell'oggetto della delega legislativa concessa al Governo.

A tale uopo occorre tener presente che l'art. 2 della legge del 1962 contemplava una delega estremamente ampia, concernente, oltre che puntuali specificazioni, "tutto quanto attiene ai trasferimenti " e "quanto altro previsto dalla presente legge": con la stessa ampiezza la delega venne rinnovata dalla legge del 1964 per la "completa attuazione" della precedente legge. Ciò posto, sembra inutile indagare se, per quanto riguarda le modalità di corresponsione dell'indennizzo e degli interessi, l'art. 6 della legge del 1962 richiedesse o meno l'intervento integrativo del legislatore delegato. Quel che, invece, ha rilievo é se tale intervento si giustifichi come inevitabile conseguenza del rinnovo della delega disposto nel 1964 e dei nuovi limiti temporali stabiliti per il trasferimento delle imprese: si tratta, in effetti, di accertare se, nel settore che qui interessa, una legge delegata fosse indispensabile in vista di quella completa attuazione della legge di nazionalizzazione in funzione della quale, in base al combinato disposto delle due leggi, al Governo vennero conferiti i necessari poteri delegati. Orbene si deve osservare, in proposito, che i primi tre commi dell'art. 6 della legge del 1962 si riferivano ad una ben precisata ed individuata categoria di imprese (quelle, cioè, da trasferire entro il 12 dicembre 1963, secondo il disposto dell'art. 4 n. 10), giacché non si può minimamente dubitare che le date specificamente fissate per la decorrenza e per il pagamento delle semestralità erano state determinate in strettissima correlazione con il termine massimo stabilito dalla legge per i relativi trasferimenti; e d'altra parte é altrettanto vero che a ben definite categorie di imprese (quelle indicate nei nn. 5, 6 ed 8 dell'art. 4) si riferiva a sua volta l'ultimo comma dell'art. 6, in forza del quale la data per la decorrenza e per i pagamenti non era fissa, ma variabile in relazione alla data del singolo decreto di trasferimento. Né nei primi tre commi né nell'ultimo, insomma, si poteva rinvenire una disciplina che potesse riguardare ipotesi di trasferimento diverse da quelle in essi rispettivamente considerate. Una volta intervenuta la legge del 1964, l'art. 6 della legge del 1962 per la parte che qui interessa non era certamente applicabile, senza l'intermediazione e l'integrazione di una legge delegata, ai trasferimenti che sarebbero stati disposti entro il nuovo termine: non applicabile direttamente era l'ultimo comma, a causa del suo riferimento specifico alle sole imprese di cui ai nn. 5; 6 ed 8 dell'art. 4; ma direttamente applicabili non erano neppure i primi tre commi, a causa della stretta connessione fra le date ivi indicate ed un arco di tempo ormai concluso. Si deve perciò riconoscere che nell'oggetto dell'ampia delega concessa dall'art. 1 della legge del 1964 rientrava anche la delega a disporre nel settore della corresponsione degli indennizzi e degli interessi per integrare l'art. 6 della legge del 1962 e rendere possibile la "completa attuazione" di questa.

5. - Ma se l'art. 6 della legge del 1962 era inidoneo a disciplinare direttamente e compiutamente la corresponsione degli indennizzi relativi alle imprese trasferite nel nuovo termine stabilito dalla legge del 1964, é pur vero che nelle sue statuizioni vanno ricercati i criteri e principi direttivi al rispetto dei quali il legislatore delegato era indubbiamente tenuto.

Volgendo l'indagine in questa ulteriore direzione, occorre, anzitutto, respingere l'equivoco che la determinazione dei "principi e criteri direttivi", richiesta dall'art. 76 della Costituzione per una valida delegazione legislativa, elimini ogni discrezionalità nell'esercizio della delega, essendo vero, al contrario, che tale discrezionalità sussiste in quell'ambito che principi e criteri, proprio perché tali, circoscrivono ma non eliminano. Ora, per quanto riguarda il caso in esame, l'art. 6 conteneva alcune statuizioni (pagamento in dieci anni e venti semestralità, aggiunta di interessi nella misura del 5,50 per cento) che, in quanto riferite al trasferimento di tutte le imprese e senza alcuna connessione con la data in cui esso sarebbe intervenuto, dovevano essere tenute ferme - e sono state tenute ferme - dal legislatore delegato. Ma relativamente alla questione della decorrenza, quanto si é detto al numero precedente dimostra che l'unico principio direttivo desumibile dal complesso delle statuizioni contenute nell'articolo 6 é quello secondo il quale deve esserci una ragionevole correlazione fra la data del trasferimento e la data di decorrenza dell'indennizzo e degli interessi: principio che lo stesso articolo attuava diversamente secondo che si trattasse di imprese da trasferire entro il 12 dicembre 1963 ed imprese che eventualmente diventassero trasferibili dopo tale data. E sarebbe assurdo ritenere che la legge delegata del 1965, statuendo in ordine ai trasferimenti contemplati dalla legge del giugno 1964, dovesse seguire la prima via, con la conseguenza di una decorrenza (1 luglio 1963) arbitrariamente retroattiva. Il vero é, invece, che il legislatore delegato, proprio in ossequio al principio ricavabile dall'art. 6 della legge di nazionalizzazione, doveva tener presente il nuovo arco di tempo previsto dalla legge del 1964: rendendo applicabile ai trasferimenti in esso ricadenti le disposizioni che la legge del 1962 dettava per le imprese trasferibili dopo il 12 dicembre 1963, esso si é mantenuto nei limiti della sua discrezionalità.

Né si può dire, secondo quanto assume la difesa della SENN, che fra il primo ed il secondo comma del denunciato art. 6 vi sia una incoerenza rivelatrice di un eccesso di delega. Ed invero il secondo comma stabilisce che i risultati di gestione delle imprese siano di pertinenza dell'ENEL a decorrere "dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento". Ma tale statuizione si limita a rendere esplicita quella che già era desumibile dall'ultimo comma dell'art. 6 della legge del 1962 e, in definitiva, a chiarire che dal secondo semestre successivo al trasferimento comincia a decorrere sia l'imputazione all'ENEL dei risultati di gestione sia la prima semestralità di indennizzo ed interessi.

6. - Infondato é anche il profilo concernente l'applicabilità della disposizione impugnata ai trasferimenti - quale é quello della SENN - disposti prima della sua emanazione. La Corte di appello di Napoli ritiene che né dall'art. 2 della legge del 1962 né dall'art. 1 della legge del 1964 risulti che al Governo fosse consentito di emanare una legge delegata con effetto retroattivo. Ma sembra a questa Corte che, se si parte dal presupposto - di cui innanzi si é ampiamente discorso - che il legislatore delegato doveva necessariamente intervenire per specificare le modalità di corresponsione degli indennizzi in relazione ai trasferimenti previsti dalla nuova legge delegante, é del tutto ovvio che le emanande disposizioni dovessero riguardare tutti codesti trasferimenti, quale che fosse la data dei relativi decreti. Né ha alcun rilievo la circostanza, fatta valere dalla difesa della SENN, che la legge delegata concernente il trasferimento della sua impresa - d.P.R. 14 dicembre 1964, n. 1569 - stabiliva (art. 2) che l'indennizzo sarebbe stato determinato e corrisposto secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Anche a questo proposito é decisiva la considerazione che il rinvio generico a siffatte disposizioni non può essere interpretato che come rinvio al significato che esse avevano assunto a seguito dell'entrata in vigore della legge del 1964: e già si é detto che la puntualizzazione delle date contenute nei primi tre commi riguardava esclusivamente i trasferimenti disposti entro il 12 dicembre 1963. E se l'art. 6 della legge del 1962 doveva essere integrato da una legge delegata, il rinvio ad esso non faceva acquisire alla SENN nessuna situazione giuridica in ordine alla decorrenza delle semestralità ancora da disciplinare.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, contenente "norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643" (relativa all'istituzione dell'ENEL), sollevata dall'ordinanza indicata in epigrafe in riferimento all'art. 77, primo comma, della Costituzione.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 22 marzo 1971.