Ordinanza n. 24 del 1971
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ORDINANZA N. 24

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 (regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie), promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1969 dal pretore di Desio nel procedimento penale a carico di Bertolini Pietro, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Michele Fragali.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 luglio 1969 il pretore di Desio, nel procedimento penale a carico di Bertolini Pietro su eccezione proposta dalla parte, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334;

Considerato che l'art. 11 é contenuto in un provvedimento che reca il titolo "Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie" ed é stato come tale approvato con r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità e sentito il Consiglio dei ministri;

che pertanto si palesa l'inammissibilità della proposta questione, poiché il giudizio di legittimità costituzionale a norma dell'art. 134 della Costituzione deve avere per oggetto una legge o un atto avente forza di legge;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità della questione proposta dal pretore di Desio con l'ordinanza emessa il 1 luglio 1969 sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 del Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264 (sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, approvato con r.d. 31 maggio 1928, n. 1334) in riferimento all'art. 33 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1971.