Sentenza n. 19 del 1971
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SENTENZA N. 19

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1969 dal tribunale di Parma nel procedimento penale a carico di Dall'Argine Coriolano, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1970 il Giudice relatore Paolo Rossi.  

Ritenuto in fatto 

Nel corso di un procedimento penale a carico di Dall'Argine Coriolano, imputato, tra l'altro, del delitto p. e p. dall'articolo 521 del codice penale per aver compiuto atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale in danno di Catellani Angela, di anni tredici, la difesa dell'imputato, dopo aver richiesto invano, in sede di atti preliminari, l'ammissione di un mezzo di prova diretto a dimostrare l'errore sull'età del soggetto passivo del reato, sollevava eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, che nega ogni rilievo all'ignoranza dell'età della persona offesa, se minore degli anni quattordici, lamentando l'arbitrarietà della disparità di trattamento conseguente al disposto dell'art. 539 del codice penale nei confronti di altre norme che consentono di provare l'errore sugli elementi costitutivi del reato (art. 519 del codice penale nn. 2 e 3 del secondo comma).

Il tribunale di Parma, con ordinanza del 23 giugno 1969, ritenendo rilevante e non manifestamente infondata la questione prospettata, proponeva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Nessuna parte si é costituita in giudizio in questa sede.  

Considerato in diritto 

Viene denunciato per incostituzionalità ai sensi dell'art. 3 della Costituzione l'art. 539 del codice penale in rapporto all'art. 519 n. 1, 2, 3 stesso codice, sull'esclusivo rilievo che non si giustificherebbe la disparità di trattamento fra chi può venire ammesso a provare la ignoranza dell'età o dell'inferiorità fisica o psichica del soggetto passivo (art. 519 n. 2 e n. 3 del codice penale), e chi, invece, non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso (art. 519, n. 1).

La questione é infondata.

Il divieto d'invocare l'ignoranza dell'età dell'offeso inferiore agli anni quattordici é stabilito dall'art. 539 del codice penale per tutte le ipotesi comprese nel titolo "dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume".

Per il delitto previsto dall'art. 519 n. 2 l'età limite é di anni sedici; per quello previsto al n. 1 dello stesso articolo é di anni quattordici. Una più rigorosa tutela é dovuta agli inferiori di anni quattordici, per i quali la legge penale presume l'incapacità d'intendere e di volere (artt. 97 e 85 del codice penale). Tale presunzione non sussiste per coloro che sono di età fra i quattordici e i sedici anni.

Quanto all'ipotesi prevista dall'art. 519, n. 3, del codice penale, é chiaro che, mentre l'età inferiore agli anni quattordici é un dato positivo, il più delle volte valutabile anche esteriormente dai terzi, l'inferiorità psichica o fisica talora non si può accertare che con indagini cliniche.

Le previsioni dei nn. 1, 2, 3 dell'art. 519 del codice penale sono intrinsecamente diverse l'una dall'altra, e non può richiamarsi l'art. 3 della Costituzione.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 539 del codice penale, proposta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Parma con ordinanza del 23 giugno 1969.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.

Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BENEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI

 

Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1971.