ORDINANZA N. 100
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI'
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 10 marzo 1969 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Bertett Luigi ed altri, iscritta al n. 130 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 128 del 21 maggio 1969.
Visto l'atto d'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11
marzo 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;
udito il sostituto avvocato generale
dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che l'ordinanza del giudice
istruttore del tribunale di Roma, indicata in epigrafe, ha proposto una
questione di legittimità costituzionale concernente "l'art. 303 cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 365, 366, 367 e 368 dello stesso codice, nella
parte in cui accorda, nella istruzione formale, al pubblico ministero la
facoltà di assistere all'interrogatorio dell'imputato e di fare, in tale
occasione, istanze, osservazioni e richieste";
che la questione viene proposta in
riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione;
che la violazione della predetta
norma costituzionale viene denunciata perché il vigente codice processuale non
conferisce al difensore dell'imputato, in relazione all'interrogatorio di
questo, le stesse facoltà che l'impugnato art. 303 riconosce al pubblico
ministero;
che, ad avviso del giudice a quo,
siffatta disciplina, non rispettando il principio del contraddittorio, darebbe
luogo ad una disparità di trattamento fra pubblico ministero e difesa, tale da
violare il diritto garantito dalla norma costituzionale di raffronto;
che le parti non si sono costituite;
che l'Avvocatura generale dello
Stato - costituitasi con atto del 4 giugno 1969 in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri - ha chiesto che la questione venga
dichiarata non fondata;
Considerato che il giudice a quo
esplicitamente restringe l'oggetto del presente giudizio al solo art. 303 del
codice di procedura penale, nella parte innanzi indicata, perché, a suo avviso,
il sindacato di questa Corte non potrebbe essere esercitato sulla
"mancanza di una norma" che attribuisca al difensore il potere di
assistere all'interrogatorio dell'imputato;
che peraltro nell'ordinamento esiste
una norma - ricavabile dall'art. 304 bis, primo comma, dello stesso codice che
esclude il diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio; né sussiste
ragione alcuna che impedisca che siffatta norma possa costituire oggetto di un
giudizio di legittimità costituzionale;
che il dubbio di legittimità
costituzionale prospettato dall'ordinanza di rimessione - dubbio che non può
certo essere dichiarato manifestamente infondato, perché la sua soluzione esige
un'indagine approfondita - si riflette anche sull'art. 304 bis, il cui
contenuto normativo viene assunto dal giudice a quo come punto di riferimento
della questione;
che la denunziata disparità di
trattamento fra pubblico ministero e difensore, ove venisse riconosciuta come
contrastante con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, potrebbe essere
eliminata sia escludendo il primo dall'assistenza all'interrogatorio, sia
ammettendovi il secondo, vale a dire sia con una pronunzia di parziale
illegittimità dell'art. 303 sia con una pronunzia di parziale illegittimità
dell'art. 304 bis, primo comma;
che la scelta fra l'una o l'altra
soluzione non può dipendere dal modo in cui occasionalmente la questione viene
fissata dall'ordinanza di rimessione, ma deve essere operata tenendo conto sia
dei principi generali ai quali risulta ispirata la struttura del processo sia
delle direttive desumibili dalla norma costituzionale di raffronto;
che appare perciò necessario - salva
ogni pronunzia sul merito - sollevare incidentalmente, in riferimento all'art.
24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, nella parte in cui esclude il
diritto del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dispone la trattazione innanzi a
sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto
del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato, in riferimento
all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
2) ordina il rinvio del giudizio,
perché la questione sia trattata congiuntamente alla questione di legittimità
costituzionale di cui al numero precedente;
3) ordina che la cancelleria
provveda agli adempimenti di legge;
4) ordina che la presente ordinanza
sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vezio CRISAFULLI -
Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 16
giugno 1970.