Ordinanza n. 100 del 1970
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ORDINANZA N. 100

ANNO 1970

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZI'

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1969 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Bertett Luigi ed altri, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1970 il Giudice relatore Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Roma, indicata in epigrafe, ha proposto una questione di legittimità costituzionale concernente "l'art. 303 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 365, 366, 367 e 368 dello stesso codice, nella parte in cui accorda, nella istruzione formale, al pubblico ministero la facoltà di assistere all'interrogatorio dell'imputato e di fare, in tale occasione, istanze, osservazioni e richieste";

che la questione viene proposta in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione;

che la violazione della predetta norma costituzionale viene denunciata perché il vigente codice processuale non conferisce al difensore dell'imputato, in relazione all'interrogatorio di questo, le stesse facoltà che l'impugnato art. 303 riconosce al pubblico ministero;

che, ad avviso del giudice a quo, siffatta disciplina, non rispettando il principio del contraddittorio, darebbe luogo ad una disparità di trattamento fra pubblico ministero e difesa, tale da violare il diritto garantito dalla norma costituzionale di raffronto;

che le parti non si sono costituite;

che l'Avvocatura generale dello Stato - costituitasi con atto del 4 giugno 1969 in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri - ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice a quo esplicitamente restringe l'oggetto del presente giudizio al solo art. 303 del codice di procedura penale, nella parte innanzi indicata, perché, a suo avviso, il sindacato di questa Corte non potrebbe essere esercitato sulla "mancanza di una norma" che attribuisca al difensore il potere di assistere all'interrogatorio dell'imputato;

che peraltro nell'ordinamento esiste una norma - ricavabile dall'art. 304 bis, primo comma, dello stesso codice che esclude il diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio; né sussiste ragione alcuna che impedisca che siffatta norma possa costituire oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale;

che il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dall'ordinanza di rimessione - dubbio che non può certo essere dichiarato manifestamente infondato, perché la sua soluzione esige un'indagine approfondita - si riflette anche sull'art. 304 bis, il cui contenuto normativo viene assunto dal giudice a quo come punto di riferimento della questione;

che la denunziata disparità di trattamento fra pubblico ministero e difensore, ove venisse riconosciuta come contrastante con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, potrebbe essere eliminata sia escludendo il primo dall'assistenza all'interrogatorio, sia ammettendovi il secondo, vale a dire sia con una pronunzia di parziale illegittimità dell'art. 303 sia con una pronunzia di parziale illegittimità dell'art. 304 bis, primo comma;

che la scelta fra l'una o l'altra soluzione non può dipendere dal modo in cui occasionalmente la questione viene fissata dall'ordinanza di rimessione, ma deve essere operata tenendo conto sia dei principi generali ai quali risulta ispirata la struttura del processo sia delle direttive desumibili dalla norma costituzionale di raffronto;

che appare perciò necessario - salva ogni pronunzia sul merito - sollevare incidentalmente, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, nella parte in cui esclude il diritto del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

2) ordina il rinvio del giudizio, perché la questione sia trattata congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al numero precedente;

3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

 

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1970.