Sentenza n. 76 del 1970

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SENTENZA N. 76

 

ANNO 1970

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

 

Prof. Michele FRAGALI

 

Prof. Costantino MORTATI

 

Prof. Giuseppe CHIARELLI

 

Dott. Giuseppe VERZÌ

 

Dott. Giovanni BATTISTA BENEDETTI

 

Prof. Francesco PAOLO BONIFACIO

 

Dott. Luigi OGGIONI

 

Dott. Angelo DE MARCO

 

Avv. Ercole ROCCHETTI

 

Prof. Enzo CAPALOZZA

 

Prof. Vincenzo MICHELE TRIMARCHI

 

Prof. Vezio CRISAFULLI

 

Dott. Nicola REALE

 

Prof. Paolo ROSSI

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, secondo comma, 5 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 13 dicembre 1968 dal tribunale di Torino nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di D'Angela Matilde, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969;

 

2) ordinanza emessa il 19 dicembre 1968 dal pretore di Torino nel procedimento penale a carico di Di Dedda Guerrino, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969;

 

3) ordinanza emessa il 31 gennaio 1969 dal tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Carrà Maria Rosa, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969;

 

4) ordinanza emessa il 21 aprile 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di Sparisci Alberto, iscritta al n. 298 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;

 

5) ordinanza emessa il 10 luglio 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Sorrentino Alfonso, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969;

 

6) ordinanza emessa il 18 settembre 1969 dal pretore di Novi Ligure nel procedimento penale a carico di Fratino Anna Maria, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26 novembre 1969;

 

7) ordinanza emessa il 10 luglio 1969 dal pretore di Legnano nel procedimento penale a carico di Lorenzet Mirella, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.

 

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza;

 

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

1. - Nel corso di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti di Matilde D'Angela, il tribunale di Torino, con ordinanza del 13 dicembre 1968, su istanza della difesa, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della citata legge, nella parte in cui, davanti al tribunale, l'assistenza tecnica del difensore, in violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, é prevista come facoltativa e non obbligatoria.

 

Premesso che l'interesse a proporre l'eccezione sorgeva dal fatto che il difensore di fiducia non era stato avvisato del deposito della proposta del questore di applicazione della misura, il tribunale, sulla non manifesta infondatezza della questione, richiamava la sentenza n. 53 del 1968 di questa Corte, la quale, nell'esporre i motivi dell'illegittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale sull'esecuzione delle misure di sicurezza - ai quali espressamente rinvia l'art. 4 della citata legge - ebbe testualmente a precisare che l'assistenza tecnica di un difensore é da rendere "obbligatoria e non facoltativa, come invece é disposto, per analoghe situazioni, dall'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, sulle misure di prevenzione".

 

La violazione del principio di eguaglianza viene, poi, prospettata in considerazione della dipendenza dell'esercizio concreto della facoltà della difesa dalle capacità economiche dell'interessato.

 

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 26 febbraio 1969.

 

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parte.

 

2. - La medesima disposizione é stata denunciata - per identiche ragioni, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e per violazione del principio di eguaglianza, a motivo della diversità di posizione tra chi ha nominato e chi non ha nominato un difensore - con ordinanza 19 dicembre 1968 del pretore di Torino, nel corso di un procedimento a carico di Guerrino Di Dedda, imputato di contravvenzione alle prescrizioni del decreto di sorveglianza.

 

Con la stessa ordinanza, il pretore ha anche sollevato la questione di legittimità degli artt. 1 e 3 della citata legge del 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, per l'indeterminatezza non già delle categorie di cui all'art. 1 della stessa legge - indeterminatezza esclusa da questa Corte con sentenza n. 23 del 1964 - bensì per quella afferente al grado di pericolosità, la cui valutazione sarebbe rimessa alla mera discrezione degli organi di polizia e, comunque, non sarebbe fondata su criteri obiettivi, neppure se fosse da ritenere affidata all'autorità giudiziaria.

 

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 12 marzo 1969.

 

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parte.

 

- La stessa questione, nei confronti dell'art. 4, secondo comma, citato, con esplicito rinvio agli argomenti ivi esposti, é stata promossa con altra successiva ordinanza del tribunale di Torino del 10 luglio 1969, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 5 novembre 1969, dopo le rituali notificazioni e comunicazioni. Neppure in questo giudizio innanzi alla Corte vi é stata costituzione di parte.

 

4. - Nel corso del procedimento penale a carico di Maria Rosa Carrà, il tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 31 gennaio 1969, ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, poi, nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 9 aprile 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della citata legge n. 1423, nella parte in cui consente al questore di adottare provvedimenti limitativi della libertà di soggiorno e circolazione, anche per motivi di "moralità pubblica", in riferimento all'art. 16 della Costituzione, che prevede, invece, l'adozione di siffatti provvedimenti soltanto per motivi di sanità e di sicurezza.

 

La stessa questione é stata sollevata dal pretore di Novi Ligure, nel procedimento penale a carico di Anna Maria Fratino, con ordinanza del 18 settembre 1969, pubblicata, dopo gli adempimenti di rito, nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 26 novembre 1969.

 

Nei due giudizi innanzi a questa Corte non vi é stata costituzione di parte.

 

5. - Nel corso di un procedimento penale per contravvenzione all'ordine del questore di rientro al comune di residenza con foglio di via obbligatorio a carico di Mirella Lorenzet, il pretore di Legnano, con ordinanza del 10 luglio 1969, riteneva sia rilevante, sia diversa da quelle già decise da questa Corte, sia non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 1423 del 1956, unitamente all'art. 1 ivi esplicitamente richiamato, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

 

Ad avviso del pretore, l'indicazione delle categorie di persone, contenuta nell'art. 1, sarebbe incompleta, oltre che conseguente alla aprioristica valutazione di una scelta politica arbitraria, e, come tale, "decisamente incostituzionale in relazione all'art. 3 della Costituzione", perché, non esaurendo la casistica dei tipi pericolosi, isolerebbe da essa ed escluderebbe quelle altre persone che, pur non rispondendo alle qualificazioni della norma denunziata, potrebbero, per effettive e provate manifestazioni delinquenziali, essere altrettanto, se non maggiormente pericolose.

 

La violazione della duplice riserva di legge di cui all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, viene, poi, prospettata in relazione al potere discrezionale e insindacabile che si assume attribuito alla pubblica amministrazione di stabilire quali, tra le persone indicate dalla legge, siano da considerare pericolose, e di rimandarle al luogo di residenza, non già operando una specificazione nel novero dei tipi pericolosi previsti dalla norma, ma in forza di "criteri presuntivi d'indole soggettiva, oggettiva e ambientale, seppure sorretta da note comportamentali identificabili sul piano oggettivo".

 

Sulla base della più recente giurisprudenza di questa Corte in tema di diritti della difesa anche in relazione ad atti che, per quanto fuori del processo, non sono estranei al giudizio, si afferma che il provvedimento del questore e i propedeutici atti di polizia giudiziaria si saldano nel contesto processuale e costituiscono, anzi, gli unici elementi di cui il giudice può disporre per il suo convincimento; e si assume la violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione per la mancata previsione, nelle norme denunziate, di ogni garanzia difensiva e dello stesso interrogatorio dell'imputato, durante gli atti di polizia.

 

L'ordinanza, dopo le notifiche e comunicazioni di rito, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 gennaio 1970.

 

Non si é avuta costituzione di parte innanzi a questa Corte.

 

6. - Il tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 21 aprile 1969, nel corso del procedimento per l'applicazione della misura della sorveglianza speciale nei confronti di Alberto Sparisci, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, sotto vari profili, delle norme contenute negli artt. 1, n. 3, 5 e 9 della più volte menzionata legge del 1956, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 17, 18.25 e 27. secondo e terzo comma. della Costituzione.

 

Nell'ordinanza si premette che, sulle questioni ora accennate, questa Corte si sarebbe pronunziata solo in parte con le sentenze n. 27 del 1959 e n. 23 del 1964, e che, in ogni caso, l'intero istituto delle misure di prevenzione, così come ripristinato sul modello del testo unico fascista, deve essere rimesso in discussione.

 

Si osserva, infatti, che il potere del legislatore di disciplinare le ridette misure, quando siano limitative delle libertà fondamentali, non potrebbe trovare la sua giustificazione soltanto nel precetto di cui all'art. 13 della Costituzione, dato il suo carattere di norma di procedura e, quindi, strumentale rispetto ad altre norme costituzionali che legittimino restrizioni alla libertà personale sul piano sostanziale; e che, di conseguenza, per conservare, nel vigente sistema, la stessa ammissibilità di misure ante delictum, occorrerebbe, fra l'altro, equipararle a quelle post delictum, di cui all'art. 25, terzo comma, della Costituzione, aventi analoga funzione di sicurezza.

 

Neppure una tale soluzione, però, renderebbe, ad avviso del tribunale, la vigente disciplina immune da censure, le quali, ai fini della rilevanza della questione, vengono formulate in ordine ai presupposti di cui all'art. 1, n. 3, ed al contenuto delle prescrizioni della sorveglianza speciale di cui all'art. 5, nonché alla relativa sanzione penale, prevista dall'art. 9 della legge del 1956.

 

Per quanto concerne i suindicati presupposti (art. 1, n 3), si osserva che essi, non consistendo nella descrizione di situazioni e comportamenti specifici, non vincolerebbero la misura a casi tassativi legislativamente descritti, in contrasto con gli artt. 13 e 25, terzo comma, della Costituzione; e violerebbero anche il precetto costituzionale della presunzione di non colpevolezza - che, a differenza di quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 23 del 1964, si assume non riducibile alla sola materia penale - perché consentirebbero l'applicazione della misura alla ricorrenza di situazioni, anziché di pericolo, di mero sospetto.

 

Le disposizioni sul contenuto delle prescrizioni della sorveglianza speciale (art. 5) e sulla relativa sanzione penale (art. 9) vengono, poi, denunziate sia nel loro complesso, sia con riferimento a prescrizioni singole.

 

Nel loro complesso, perché, essendo state ereditate dal T.U. del 1931, n. 773, nel quale avevano una funzione di discriminatoria difesa del regime, provocherebbero una emarginazione della persona pericolosa, esposta a dismisura ai rischi di incorrere nella contravvenzione e così di ricadere nella vita da cui doveva essere distolta, nonché una sua degradazione giuridica ed una deformazione del suo stato costituzionale, in contrasto con gli artt. 2, 3, secondo comma, 25, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

 

Con riferimento specifico alle prescrizioni del "vivere onestamente" e di "non dare ragioni di sospetto", rispettivamente, si sostiene che non é suscettibile di seri controlli l'individuazione dei comportamenti vietati, essendo questi integralmente rimessi a pretese norme di civiltà, né stabili né univoche nella società attuale, eterogenea di fatto e pluralistica de iure; e che, essendo il sospetto non una caratteristica intrinseca di dati comportamenti, ma il risultato di valutazioni ad opera di terzi, il sospettato verrebbe assoggetato ad una sanzione, senza che la legge gli fornisca a priori idonee direttive cui commisurare la propria condotta.

 

Per entrambe le suddette prescrizioni, si denunzia, pertanto, la violazione del principio di tassatività o determinatezza della legge penale di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, quale logica conseguenza del principio di legalità ex art. 1 del codice penale.

 

Alla medesima violazione, unitamente a quella del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, darebbe, poi, luogo la prescrizione di "rispettare le leggi", sia per la mancata indicazione delle categorie di leggi a cui la prescrizione si riferisce, sia per la duplicità della sanzione: quella prevista dalla legge comune e quella dell'art. 9 della legge del 1956: una irragionevolezza di trattamento analoga a quella di cui all'art. 708 cod. pen., dichiarato illegittimo con sentenza n. 110 del 1968 da questa Corte, proprio con riguardo al sorvegliato speciale.

 

In violazione degli artt. 2, 3, primo comma, e 18 della Costituzione, si assume, altresì, la prescrizione, sulla quale questa Corte si é già pronunciata con sentenza n. 27 del 1959, di "non associarsi abitualmente" a persone pregiudicate o prevenute, in quanto, nel suo indifferenziato divieto di relazioni che potrebbero anche essere lecita estrinsecazione della loro personalità, esprimerebbe una valutazione "degradata" della dignità sociale di certe classi di persone, e si baserebbe su un sospetto a priori di pericolosità delle suddette relazioni, ignorando l'eventualità della rieducazione e precludendo la possibilità di un reinserimento sociale tentato in comune, in formazioni o in rapporti di amicizia o di affetto.

 

La prescrizione concernente il divieto di partecipare a pubbliche riunioni, sebbene ritenuta legittima da questa Corte con la sentenza n. 27 del 1959, sarebbe in contrasto con l'art. 17 della Costituzione, in quanto l'esigenza - asserita in detta sentenza - di tenere lontani i sorvegliati dalle occasioni di maggior pericolo, finirebbe, ad avviso del tribunale, col rifarsi, al limite, ad una logica di regime, e cioè a quella per cui l'esclusione dalle pubbliche riunioni tendeva all'eliminazione sociale degli ammoniti antifascisti "pericolosi per gli ordinamenti politici dello Stato". Si osserva che, attualmente, il diritto di riunione non subisce limitazioni soggettive, né é condizionato a riserve di legge nel testo costituzionale, e che i motivi di sicurezza potrebbero giustificare il divieto o lo scioglimento di specifiche riunioni, soltanto per comprovata pericolosità di esse é non dei singoli partecipanti.

 

Si aggiunge che la negazione del diritto di riunione non potrebbe concepirsi come contenuto di misure di sicurezza, in quanto non é concepibile che queste, le quali hanno e debbono avere finalità di rieducazione e di reinserimento nella civile convivenza, escludano il sorvegliato da ambienti e da occasioni - come le pubbliche riunioni - che della convivenza e del libero espandersi della personalità rappresentano una estrinsecazione essenziale e tipica, e gli neghino la libertà di scegliere, partecipando a riunioni di confronto, di propaganda o di dibattito, il proprio indirizzo etico - sociale.

 

In riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 25 della Costituzione, si denunzia, infine, la disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 5 della legge del 1956, sulle prescrizioni facoltative, le quali, nonostante il pregio della adattabilità caso per caso (per la loro illimitatezza e per il criterio di applicabilità, diretta esclusivamente verso le esigenze della difesa sociale), qualificherebbero l'orientamento autoritario di fondo delle vigenti misure di prevenzione.

 

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 13 agosto 1969.

 

Nel giudizio innanzi a questa Corte la parte privata non si é costituita.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto con deduzioni depositate il 2 settembre 1969, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.

 

L'Avvocatura generale, nel fare richiamo alle citate sentenze n. 27 del 1959 e n. 23 del 1964, deduce, in via generale, che la vigente disciplina delle misure di prevenzione troverebbe il suo valido presupposto nelle garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione ed il suo fondamento nella necessità che il pacifico ed ordinato svolgimento dei rapporti sociali sia assicurato, oltre che da norme repressive di fatti illeciti, da un insieme di misure idonee a prevenire il verificarsi di tali fatti, in conformità alla stessa esigenza riconosciuta negli art. 13, 16 e 17 della Costituzione. Dovendo, poi, le misure suddette essere collegate, non al verificarsi di fatti determinati, ma ad un complesso di comportamenti ritenuti dalla legge come indice di pericolosità sociale, sarebbe consentito al legislatore fare riferimento anche a dati presuntivi, dedotti da atteggiamenti obiettivi, come nelle ipotesi dell'art. 1, n. 3, della legge del 1956, né vaghe, né indeterminate.

 

Per quanto concerne, poi, le prescrizioni relative alla sorveglianza speciale, l'Avvocatura ne esclude l'illegittimità, perché esse, impedendo il contatto con ambienti ed individui socialmente inquinati, indicherebbero, sia pure coattivamente, la strada da percorrere per il raggiungimento di finalità educative.

 

In quanto si richiamerebbero a concetti ben noti, non sarebbero, in particolare, da considerare indeterminate le prescrizioni di "vivere onestamente", di "non dar luogo a sospetto" e di "rispettare le leggi", né quest'ultima prescrizione violerebbe il principio di eguaglianza, data la specialissima condizione del sorvegliato rispetto a chi commetta identico reato.

 

Tenere lontano il sorvegliato da persone e da situazioni per lui particolarmente pericolose rientrerebbe nella stessa finalità di prevenzione: di qui i due divieti di non associarsi abitualmente a persone già condannate o sottoposte a misure di sicurezza e di non partecipare a pubbliche riunioni. Nell'accertamento della loro violazione, spetterebbe sempre al giudice di tener conto del carattere eccezionale di tali limitazioni di libertà e distinguere i contatti che la legge presume pregiudizievoli da quelli normali ed innocui.

 

Data l'impossibilità di prevedere legislativamente tutte le situazioni di pericolo per la difesa sociale, ad avviso della Avvocatura, sarebbe, infine, da ritenersi immune da censura il potere del giudice di imporre altre prescrizioni che ravvisi necessarie, dovendo tale potere esercitarsi entro i limiti di legalità e nel rispetto dell'ordinamento giuridico dello Stato.

 

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

1. - Le questioni sollevate con le sette ordinanze si riferiscono allo stesso testo legislativo. Le relative cause sono state trattate congiuntamente e possono essere decise con unica sentenza.

 

2. - Sono stati denunciati, per violazione degli artt. 2, 3, 13, 16, 17, 18, 24, 25 e 27 della Costituzione, gli artt. 1 (e per relationem, l'art. 3), nonché gli artt. 2, 4, 5 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità").

 

Le questioni sollevate per gli artt. 1, 2, 3, 5 e 9 sono state più volte dichiarate infondate da questa Corte in riferimento ai richiamati artt. 2, 3, 13, 16, 17, 25 e 27 della Costituzione (sentenze n. 27 del 1959, n. 45 del 1960, n. 126 del 1962, n. 23 del 1964, n. 68 del 1964 e n. 32 del 1969).

 

Quanto all'assunta lesione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il diverso profilo dell'irrazionale e discriminatoria duplicazione della pena, per il fatto che colui che sia sottoposto alla sorveglianza speciale debba rispondere, insieme, di violazione degli obblighi particolari impostigli (art. 9) e di violazione della norma di diritto comune che prevede un reato, tale motivo non può essere accolto, perché altra é la situazione soggettiva di chi commetta un reato rispetto a quella di chi lo commetta essendo sorvegliato speciale.

 

Né ricorre la violazione dell'art. 3, secondo comma, dato che la disciplina denunciata non priva il sorvegliato speciale del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale dell'art. 38 della Costituzione.

 

Gli stessi criteri che sono stati adottati nella citata sentenza n. 27 del 1959, quanto al preteso contrasto con l'art. 17 della Costituzione, valgono per la denunciata lesione dell'art. 18.

 

3 - Infondata é anche la questione di legittimità degli stessi artt. 1 e 2, avanzata sotto il profilo della mancata previsione dell'interrogatorio dell'inquisito, da parte del questore. La Corte costituzionale ha ritenuto che l'interrogatorio dell'imputato sia necessario solo quando si compiano atti istruttori. Ciò non può dirsi per un procedimento che, come quello disciplinato dalla legge impugnata, sfocia in provvedimenti di polizia di sicurezza non preordinati al processo.

 

4. - Le doglianze, invece, sono fondate in ordine alla assunta violazione, ad opera dell'art. 4, secondo comma, e dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per la omessa previsione dell'assistenza tecnica obbligatoria del difensore (ordinanze del pretore e del tribunale di Torino). E lo sono, per carenza del diritto di difesa, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, la quale, con la sentenza n. 53 del 1968, pronunciando l'illegittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale, ha già esposto i motivi dell'incostituzionalità dell'art. 4, secondo comma, che a quelle due norme espressamente si richiama (v. anche sentenza n. 69 del 6 maggio 1970).

 

 

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), nella parte in cui non prevede l'assistenza obbligatoria del difensore;

 

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della stessa legge, sollevata con l'ordinanza 10 luglio 1969 del pretore di Legnano, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione;

 

3) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 9 della stessa legge, sollevate dai pretori di Torino, di Legnano e di Novi Ligure e dai tribunali di Vibo Valentia, di Torino e di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16, 17, 18, 25 e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione.

 

 

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1970.

 

Giuseppe BRANCA  -  Michele FRAGALI  -  Costantino MORTATI  -  Giuseppe CHIARELLI  -  Giuseppe VERZÌ  -  Giovanni BATTISTA BENEDETTI  -  Francesco PAOLO BONIFACIO  -  Luigi OGGIONI  -  Angelo DE MARCO  -  Ercole ROCCHETTI  -  Enzo CAPALOZZA  -  Vincenzo MICHELE TRIMARCHI  -  Vezio CRISAFULLI  -  Nicola REALE  -  Paolo ROSSI

 

 

 

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1970.