SENTENZA N. 56
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori
Giudici:
Prof. Giuseppe BRANCA,
Presidente
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
Dott. Giovanni BATTISTA
BENEDETTI
Prof. Francesco PAOLO
BONIFACIO
Dott. Luigi OGGIONI
Dott. Angelo DE MARCO
Avv. Ercole ROCCHETTI
Prof. Enzo CAPALOZZA
Prof. Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI
Prof. Vezio CRISAFULLI
Dott. Nicola REALE
Prof. Paolo ROSSI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 68, prima parte, del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 666,
commi primo e secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5
dicembre 1968 dal pretore di Racconigi nel procedimento penale a carico di
Carena Antonio, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1968 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969.
Udito nella camera di consiglio del
10 febbraio 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Ritenuto in fatto
Nel corso del procedimento penale a
carico di Carena Antonio, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 68,
prima parte, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666, commi primo e secondo, del
codice penale, per avere in occasione della festa del patrono e nel proprio
esercizio pubblico, organizzato e tenuto una gara di giuoco delle bocce, senza
la licenza del Questore che glie l'aveva negata: il pretore di Racconigi ha
sollevato, in rapporto ad entrambi i citati articoli, questione di legittimità
costituzionale, con riferimento all'articolo 17, comma secondo, della
Costituzione.
Se, per le riunioni anche in luogo
pubblico, ha osservato il pretore, la norma costituzionale dispone che non sia
richiesto preavviso, nessuna autorizzazione deve occorrere per tenere in un pubblico
esercizio che é luogo aperto al pubblico una gara di bocce; sì che l'art. 68,
prima parte, del testo unico delle leggi di p.s. e l'art. 666 del codice penale
- sopra citati - che richiedono, per trattenimenti del genere da tenersi in
tali luoghi, la licenza del Questore, appaiono non conformi alla norma
costituzionale.
Considerato in diritto
1. - Il pretore di Racconigi ritiene
che gli artt. 68 del testo unico delle leggi di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n.
773) e 666 del codice penale - i quali dispongono che per trattenimenti di
qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del
Questore - siano contrari alla norma dell'art. 17 della Costituzione, la quale
dispone che solo per le riunioni in luogo pubblico e non anche per quelle in
luoghi aperti al pubblico, deve essere dato preavviso alla autorità. E se non
occorre preavviso, argomenta il pretore, non può a maggior ragione occorrere
licenza.
2. - La questione é fondata, ma solo
parzialmente.
Dispone l'art. 17 della Costituzione
che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per
le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non é richiesto
preavviso.
Il diritto di riunione é quindi
tutelato nei confronti della generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono
dedicarsi a quelle attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o
passatempo (sentenza
n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono i due
articoli in rapporto ai quali é stata sollevata la questione di
costituzionalità.
Se, dunque, la riunione é indetta
anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare
gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le citate
disposizioni, nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre.
Gli articoli denunziati, in quanto,
per tale fattispecie, richiedono in ogni caso e da parte di tutti una licenza,
sono da ritenersi perciò contrari alla norma costituzionale.
3. - Diversamente é a dirsi se la
riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport,
ecc., é invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare
nell'esercizio della sua attività imprenditoriale.
In tal caso non é il diritto di
riunione quello che egli intende esercitare, bensì il diritto di libera
iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di
svolgervi le attività lecite inerenti alla sua impresa.
Si é, cioè, non più nella sfera dei
diritti dell'art. 17 della Costituzione, ma di quelli tutelati dall'art. 41,
che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse. Ad ogni
modo, poiché tale ultima norma non é stata invocata, la Corte deve astenersi
dall'esame della questione relativa.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice
penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in
luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività
imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 9 aprile 1970.
Giuseppe
BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI -
Giuseppe VERZÌ - Giovanni BATTISTA BENEDETTI -
Francesco PAOLO BONIFACIO - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO -
Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo MICHELE
TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI
Depositata in cancelleria il 15
aprile 1970.